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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36392/2026 del 15/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria che aveva confermato la responsabilità per truffa aggravata e il trattamento sanzionatorio. Il primo motivo denunciava violazione di legge sul giudizio di responsabilità, ma riproponeva censure già formulate in appello senza confrontarsi con le risposte della Corte territoriale; la decisione valorizzava, tra gli elementi probatori, l’incameramento del profitto confluito su una carta di credito intestata all’imputato, in assenza di ricostruzioni alternative validamente dimostrate. Il secondo motivo lamentava l’eccessività della pena, senza confrontarsi puntualmente con la motivazione, secondo cui la pena stabilita dal primo giudice coincideva con il minimo edittale. Il terzo motivo censurava il mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti: la Corte d’appello aveva rilevato che non erano stati indicati né emergevano dagli atti elementi idonei a sostenere tale bilanciamento. Il quarto motivo chiedeva l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la sentenza impugnata aveva escluso i presupposti considerando le modalità particolarmente insidiose della condotta e una precedente condanna, con sentenza di patteggiamento, per due episodi di rapina. Il quinto motivo riguardava la mancata concessione della sospensione condizionale della pena; la Corte d’appello aveva motivato il diniego con la personalità dell’imputato e con una precedente sentenza di applicazione della pena concordata, del 21 dicembre 2016, irrevocabile il 27 giugno 2017, che aveva applicato quattro anni e sei mesi di reclusione ed euro 2.000 di multa. La Cassazione ha deciso il 22 settembre 2026.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto privo di specificità perché riproduttivo delle censure d’appello e non correlato alle argomentazioni della sentenza impugnata; la motivazione sulla responsabilità è stata giudicata congrua e non manifestamente illogica, con particolare rilievo dell’incameramento del profitto sulla carta di credito intestata all’imputato. Il secondo motivo è stato giudicato aspecifico: la pena coincideva con il minimo edittale e il ricorrente non si era confrontato con la motivazione sul punto. Il terzo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale aveva considerato gli elementi rilevanti per il bilanciamento e non risultavano dati idonei a giustificare la prevalenza delle attenuanti generiche. Il quarto è stato respinto perché non si confrontava con la motivazione che escludeva la particolare tenuità in ragione delle modalità insidiose della condotta e dei precedenti indicati. Il quinto è stato ritenuto privo di un effettivo confronto con le ragioni del diniego della sospensione condizionale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    l’incameramento del profitto confluito su una carta di credito intestata all’imputato costituisca, in assenza di ricostruzioni alternative validamente dimostrate nel corso del procedimento, elemento di decisiva rilevanza ai fini dell’affermazione di responsabilità per il delitto di truffa aggravata, sussistendo dimostrazione del ruolo essenziale svoltodal prevenuto nella consumazione dell’illecito

    L’incameramento del profitto su una carta intestata all’imputato può costituire elemento di decisiva rilevanza per affermarne la responsabilità per truffa aggravata, quando non siano state validamente dimostrate ricostruzioni alternative e risulti il suo ruolo essenziale nella consumazione.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, nel senso dell’indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, non potendo queste ultime ignorare le esplicitazioni della sentenza censurata, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., l’inammissibilità

    Il motivo d’impugnazione è aspecifico non solo quando è indeterminato, ma anche quando non si confronta con le ragioni della decisione impugnata; tale difetto comporta l’inammissibilità ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

  • art. 133 c.p.

    non incorra nel vizio di motivazione il giudice di appello che, nel formulare il giudizio di bilanciamento di circostanze eterogenee, dimostri – come nel caso di specie - di aver considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi, apprezzati come assorbenti o prevalenti su quelli di segno opposto

    Nel bilanciamento di circostanze eterogenee, la motivazione è adeguata quando il giudice mostra di avere esaminato gli elementi indicati dall’art. 133 c.p. e gli altri dati significativi, spiegando quali reputa assorbenti o prevalenti.

  • art. 131-bis c.p.

    il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo

    La particolare tenuità richiede una valutazione complessiva delle caratteristiche concrete del fatto, considerando congiuntamente modalità della condotta, grado di colpevolezza desumibile ed entità del danno o del pericolo.

  • art. 133 c.p.p.

    non incorra nel vizio di motivazione il giudice di appello che, nel formulare il giudizio di bilanciamento di circostanze eterogenee, dimostri – come nel caso di specie - di aver considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi, apprezzati come assorbenti o prevalenti su quelli di segno opposto

    null

  • art. 616 c.p.p.

    il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

    In conseguenza della declaratoria d’inammissibilità, la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La specificità di un motivo d’impugnazione richiede non soltanto che la censura sia determinata, ma anche che si confronti con le argomentazioni effettivamente poste a fondamento della decisione impugnata; la riproposizione di doglianze già disattese senza confutare quelle argomentazioni determina l’inammissibilità.
  • Nell’accertamento della responsabilità per truffa aggravata, l’incameramento del profitto su una carta di credito intestata all’imputato può assumere rilievo decisivo quando non siano state validamente dimostrate ricostruzioni alternative e sia provato il ruolo essenziale dell’imputato nella consumazione dell’illecito.
  • Il giudice d’appello non è tenuto a riconoscere la prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti quando, esaminati gli elementi rilevanti per il bilanciamento, non emergano dati idonei a sostenere tale esito; la motivazione è sufficiente se dà conto degli elementi considerati e della loro valutazione.
  • La particolare tenuità del fatto va valutata congiuntamente considerando le modalità della condotta, il grado di colpevolezza desumibile e l’entità del danno o del pericolo.
  • Le censure sulla pena o sulla mancata concessione di benefici sono aspecifiche quando non si confrontano con le ragioni concrete esposte nella decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieTruffaCircostanze del reatoPena e commisurazioneCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioParte generaleProcesso penale
SottomaterieTruffa aggravata
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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