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Sentenza

Sentenza del 25/10/2016 n. 2720 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

IVA - dichiarazione di fallimento - accertamento - crediti precedenti - notifica - al curatore - è dovuta - al contribuente - è dovuta - legittimazione ad impugnare - sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda un accertamento IVA relativo a crediti i cui presupposti si erano verificati prima della dichiarazione di fallimento o nel periodo d'imposta in cui essa era intervenuta. Si discuteva se l'atto dovesse essere notificato esclusivamente al curatore oppure anche al contribuente fallito e se quest'ultimo fosse legittimato a impugnarlo. La Corte ha ritenuto necessaria la notifica anche al contribuente, poiché l'accertamento può produrre nei suoi confronti effetti personali e sanzionatori.

La decisione

La Cassazione ha affermato che l'accertamento deve essere notificato sia al curatore sia al contribuente. Quest'ultimo conserva eccezionalmente la legittimazione a impugnare l'atto quando gli organi della procedura fallimentare rimangano inattivi, in quanto la definitività dell'accertamento può arrecargli conseguenze personali, anche di natura sanzionatoria. La perdita della capacità processuale derivante dal fallimento non è assoluta e può essere fatta valere esclusivamente dal curatore nell'interesse della massa dei creditori. Il principio è espresso da Cass. n. 9434/2014.

Norme richiamate

  • Principio sulla capacità processuale del fallito e sulla legittimazione a impugnare gli atti tributari

    L'accertamento tributario, se inerente a crediti i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente o nel periodo d'imposta in cui tale dichiarazione è intervenuta, deve essere notificato non solo al curatore, ma anche al contribuente.

    Il contribuente fallito deve ricevere personalmente la notifica dell'accertamento quando l'obbligazione tributaria è anteriore o coeva al fallimento. Può impugnare l'atto se il curatore non interviene, soprattutto per evitare effetti personali o sanzionatori derivanti dalla sua definitività.

  • Cassazione civile, sentenza n. 9434/2014

    Non potendo attribuirsi carattere assoluto alla perdita della capacità processuale conseguente alla dichiarazione di fallimento, che può essere eccepita esclusivamente dal curatore, nell'interesse della massa dei creditori.

    La dichiarazione di fallimento non elimina in ogni caso la capacità processuale del contribuente. La relativa limitazione opera principalmente nell'interesse della massa e può essere fatta valere dal curatore, non automaticamente dall'Amministrazione finanziaria.

Massime di principio

  • Per gli accertamenti relativi a periodi anteriori o coincidenti con il fallimento, la notifica deve essere effettuata sia al curatore sia al contribuente fallito.
  • Il contribuente fallito può impugnare personalmente l'atto quando il curatore rimane inattivo e l'accertamento può produrre conseguenze personali, incluse sanzioni.
  • La dichiarazione di fallimento non comporta una perdita assoluta della capacità processuale: la limitazione riguarda principalmente la gestione degli interessi patrimoniali della massa dei creditori.
  • In situazioni analoghe occorre distinguere tra gli effetti patrimoniali dell'accertamento, di competenza della procedura, e gli effetti personali o sanzionatori, rispetto ai quali il contribuente conserva un interesse diretto a difendersi.
  • La mancata notifica al contribuente, quando l'atto può incidere sulla sua posizione personale, può compromettere la validità o l'efficacia dell'accertamento nei suoi confronti.

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