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Intesa e abuso

Provvedimento AGCM A538 n. 30737 del 18/07/2023

SISTEMI DI SIGILLATURA MULTIDIAMETRO PER CAVI E TUBI

AGCMA538

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’AGCM ha accertato che Roxtec AB e Roxtec Italia S.r.l. hanno posto in essere, almeno da luglio 2015 e tuttora, una strategia escludente unitaria nel mercato europeo dei sistemi sigillanti modulari per cavi e tubi. La condotta si è articolata nel deposito strategico di marchi UE relativi al segno "a occhio di bue", in un contenzioso multi-giurisdizionale contro Wallmax e i suoi distributori, e in comunicazioni denigratorie ai clienti sulle azioni intraprese e sui prodotti della concorrente. L’Autorità ha ritenuto la strategia idonea a ostacolare la concorrenza, ha ordinato la cessazione delle condotte e ha irrogato in solido una sanzione di 15.117.795 euro.

Roxtec AB e Roxtec Italia S.r.l.: abuso di posizione dominante nel mercato europeo dei sistemi sigillanti modulari per cavi e tubi, accertato e sanzionato con 15.117.795 euro

Roxtec / Wallmax - strategia escludente nel mercato dei sistemi sigillanti modulari per cavi e tubi

L’Autorità ha esaminato il comportamento di Roxtec AB e Roxtec Italia S.r.l. nei confronti di Wallmax S.r.l. nel mercato dei sistemi sigillanti modulari per il passaggio di cavi e tubi. Il procedimento è stato istruito per verificare un presunto abuso di posizione dominante ai sensi dell’art. 102 TFUE e si è concluso con l’accertamento di un’unica strategia escludente e con l’irrogazione di una sanzione pecuniaria.

Parti e origine del procedimento

Roxtec AB è la capogruppo svedese che ha sviluppato la tecnologia del modulo sfogliabile, originariamente coperta dal brevetto EP 0429916B1, scaduto nell’ottobre 2010. Roxtec Italia S.r.l. è la filiale italiana dedicata alla vendita e all’assistenza. Wallmax S.r.l., società italiana attiva dal 2011, produce sistemi sigillanti di attraversamento cavi e tubi dotati di moduli sfogliabili e ha segnalato condotte dirette a impedirle o limitarle l’accesso al mercato.

Mercato rilevante e posizione dominante

L’Autorità ha definito il mercato del prodotto come quello dei sistemi sigillanti modulari per cavi e tubi, distinguendolo dai sistemi non modulari, quali prodotti a base di schiume, siliconi, pressacavi e altre soluzioni. La distinzione è stata fondata su differenze di destinazione d’uso, flessibilità, capacità di retrofit, requisiti di spazio, rapidità di installazione e necessità di certificazioni.

Sotto il profilo geografico, il mercato è stato delimitato all’Unione europea, in ragione dell’ampia rilevanza delle certificazioni europee, del mutuo riconoscimento tra Stati membri e della presenza di filiali o distributori locali come fattore essenziale per tempi di approvvigionamento e assistenza.

L’Autorità ha ritenuto Roxtec dominante. Il gruppo ha beneficiato per anni di una quasi esclusiva tecnologica sul modulo sfogliabile e, dopo la scadenza del brevetto, ha mantenuto quote molto elevate, costantemente oltre il 70% nel periodo 2015-2021. A ciò si aggiungono reputazione consolidata, ampiezza del catalogo, oltre 250 certificazioni, rete distributiva capillare e capacità finanziaria significativa.

Contenuto della strategia escludente

Secondo l’AGCM, Roxtec ha reagito all’emersione di Wallmax come closest competitor, cioè concorrente capace di offrire moduli sfogliabili basati sulla tecnologia caduta in pubblico dominio e a prezzi più competitivi, mediante una strategia articolata su più piani:

  • deposito strategico di marchi UE sul segno figurativo/ tridimensionale del modulo, in varie combinazioni cromatiche;
  • azioni giudiziarie in più giurisdizioni contro Wallmax e i suoi distributori;
  • utilizzo di comunicazioni ai clienti volte a screditare la concorrente e a rafforzare l’effetto delle cause.

L’Autorità ha valorizzato documenti interni da cui emerge che Roxtec percepiva Wallmax come un pericolo serio, consapevole della scadenza del brevetto e della debolezza del proprio portafoglio IP, e che intendeva usare strumenti alternativi, come la concorrenza sleale, per colpire il competitor.

Marchi UE e giudizi EUIPO / giudici UE

Dal 2015 Roxtec ha depositato molte domande di marchio UE sul segno a “occhio di bue”, che riproduce la facciata del modulo sfogliabile e le sue caratteristiche funzionali. Le prime domande sono state inizialmente accolte dall’EUIPO, ma diverse registrazioni sono poi state annullate dalla Commissione di Ricorso dell’EUIPO per violazione dell’art. 7(1)(e)(ii) del Regolamento marchio UE, poi confermata dal Tribunale dell’Unione europea.

L’AGCM ha richiamato le motivazioni dell’EUIPO e del Tribunale UE: il segno non era un elemento ornamentale, ma riproduceva la soluzione tecnica del prodotto; la tutela del marchio non può essere usata per prolungare indefinitamente una privativa su una soluzione tecnica scaduta.

Contenzioso come strumento di esclusione

Roxtec ha avviato cause in India, Germania, Italia, Olanda, Stati Uniti e Repubblica Ceca, spesso anche contro distributori di Wallmax. L’AGCM ha ritenuto che, pur esistendo alcune iniziative giudiziarie formalmente fondate o parzialmente favorevoli a Roxtec, il complesso degli atti mostrasse una funzione sostanzialmente strumentale: non la semplice tutela di diritti, ma l’intento di bloccare la produzione, aumentare i costi di difesa, dissuadere clienti e distributori e ridurre la capacità competitiva della concorrente.

Particolarmente rilevanti sono stati:

  • il contenzioso in India, avviato per colpire direttamente gli stabilimenti produttivi di Wallmax;
  • le azioni in Germania e Italia, anche in prossimità di fiere e contatti commerciali;
  • le azioni contro i distributori, che hanno portato in alcuni casi alla cessazione delle vendite Wallmax.

Comunicazioni denigratorie ai clienti

Un ulteriore segmento della strategia è consistito nella diffusione, presso i clienti attuali e potenziali, di informazioni sulle cause in corso e sui test eseguiti sui prodotti Wallmax. L’AGCM ha considerato rilevante che Roxtec avesse raccomandato di comunicare sempre oralmente, di non lasciare tracce scritte, di non inviare copie di test report e di usare pacchetti informativi standard solo in casi selezionati.

L’Autorità ha ritenuto che tali modalità non fossero neutrali o meramente informative, ma funzionali a generare timore e incertezza nella clientela, sfruttando il prestigio di Roxtec e la sua posizione di mercato per orientare le scelte di acquisto a danno di Wallmax.

Effetti sul mercato e su Wallmax

L’AGCM ha ritenuto che la strategia abbia prodotto effetti concreti, quantomeno in termini di rallentamento e marginalizzazione della concorrente. La documentazione interna di Roxtec mostra che la società stessa osservava, nel tempo, una riduzione dell’attività di Wallmax, la perdita di clienti in Italia, il confinamento dell’attività in India e una diminuzione delle vendite globali.

Wallmax ha dichiarato di aver sostenuto costi di difesa molto elevati, sottraendo risorse a investimenti commerciali e certificativi. Nel periodo 2019-2021 i suoi ricavi sono crollati fino a livelli quasi nulli. L’Autorità ha letto questi dati come conseguenza coerente della strategia escludente di Roxtec.

Valutazione giuridica dell’Autorità

L’AGCM ha escluso che si trattasse di una mera difesa dei legittimi interessi di Roxtec. Ha osservato che un’impresa dominante può sì difendere i propri interessi, ma deve farlo con mezzi proporzionati e non alterando il gioco concorrenziale. Nel caso di specie, invece, Roxtec avrebbe utilizzato il contenzioso, i marchi e la comunicazione ai clienti come strumenti di blocco del concorrente, in un contesto di mercato difficilmente contendibile per via delle certificazioni, della reputazione e della struttura distributiva.

La condotta è stata quindi qualificata come abuso di posizione dominante ai sensi dell’art. 102 TFUE, in quanto idonea a ostacolare una concorrenza effettiva e basata sui meriti.

Gravità, durata e sanzione

L’Autorità ha qualificato l’infrazione come molto grave, considerando:

  • il ruolo dominante di Roxtec;
  • l’ampiezza della strategia escludente;
  • l’incidenza su produzione, commercializzazione e rapporti con la clientela;
  • l’elevata reputazione e il peso economico del gruppo;
  • il fatto che il mercato fosse nel momento in cui iniziavano nuove dinamiche concorrenziali dopo la scadenza del brevetto.

La durata dell’infrazione è stata fissata in almeno otto anni, da luglio 2015 fino al provvedimento, con condotte ancora in corso per via di cause pendenti e marchi ancora registrati. L’importo base è stato determinato in 15.117.795 euro, senza riconoscere attenuanti. L’Autorità ha escluso il beneficio per collaborazione e ha ritenuto non idoneo il programma di compliance presentato, anche perché adottato dopo l’avvio del procedimento e non specificamente mirato alle condotte accertate.

Dispositivo

L’AGCM ha deliberato che:

  • le condotte di Roxtec AB e Roxtec Italia S.r.l. costituiscono un’unica e complessa strategia escludente in violazione dell’art. 102 TFUE;
  • le società devono cessare immediatamente e astenersi in futuro da comportamenti analoghi;
  • è irrogata in solido una sanzione amministrativa di 15.117.795 euro;
  • entro 120 giorni deve essere trasmessa una relazione sulle iniziative adottate per ottemperare.

Il pagamento deve avvenire entro 90 giorni dalla notifica, con le modalità indicate nel provvedimento, ed è previsto il ricorso al TAR Lazio o il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini di legge.

Punti principali

Parti e contesto

Roxtec AB è la capogruppo svedese, con Roxtec Italia S.r.l. quale filiale italiana. La segnalante Wallmax S.r.l. produce sistemi sigillanti di attraversamento di cavi e tubi basati su moduli sfogliabili, tecnologia già coperta dal brevetto EP 0429916B1 di Roxtec, scaduto nel 2010. L’istruttoria è stata avviata ai sensi dell’art. 102 TFUE.

Mercato rilevante e dominanza

L’Autorità ha definito il mercato rilevante come quello della produzione e commercializzazione di sistemi sigillanti modulari per cavi e tubi, distinto dai sistemi non modulari (schiume/composti/siliconi, pressacavi e altri). Ha ritenuto il mercato geografico coincidente con l’Unione europea. Roxtec è stata considerata dominante, con quote costantemente superiori al 70% nel periodo 2015-2021, ampia reputazione, catalogo molto esteso, oltre 250 certificazioni e rete distributiva capillare.

Strategia escludente e marchi UE

Dal 2015 Roxtec ha depositato nove domande di marchio UE sul segno tridimensionale/figurativo "a occhio di bue", in varie combinazioni di colore, per riprodurre la facciata del modulo sfogliabile e precluderne l’uso ai concorrenti dopo la scadenza del brevetto. La Commissione di Ricorso EUIPO e poi il Tribunale UE hanno annullato i marchi rilevando la violazione dell’art. 7(1)(e)(ii) del Regolamento marchio UE, perché i segni rappresentavano la funzione tecnica del prodotto.

Contenzioso contro Wallmax e distributori

Roxtec ha avviato azioni in India, Germania, Italia, Olanda, Stati Uniti e Repubblica Ceca per concorrenza sleale, violazione di marchi/copyright e altre contestazioni, coinvolgendo anche distributori di Wallmax. L’AGCM ha ritenuto che il contenzioso fosse usato non per la tutela genuina di diritti, ma come leva per bloccare o rallentare il closest competitor, costringendolo a sostenere costi elevati e a modificare prodotti e strategia commerciale.

Denigrazione e comunicazioni ai clienti

L’Autorità ha considerato abusive anche le modalità con cui Roxtec ha diffuso ai clienti informazioni sulle azioni giudiziarie e sui test svolti su Wallmax: comunicazioni soprattutto orali, divieto di lasciare copie scritte, predisposizione di pacchetti informativi e lettere standard. Tali condotte sono state qualificate come denigratorie ed escludenti, perché mirate a dissuadere i clienti dal rivolgersi a Wallmax.

Esito, sanzione e prescrizioni

L’AGCM ha qualificato il complesso delle condotte come un’unica e complessa strategia escludente in violazione dell’art. 102 TFUE, ha ordinato la cessazione immediata e l’astensione futura da condotte analoghe e ha irrogato in solido a Roxtec AB e Roxtec Italia S.r.l. una sanzione complessiva di 15.117.795 euro, da pagarsi entro 90 giorni. È stato inoltre imposto l’invio di una relazione sulle misure di ottemperanza entro 120 giorni.

Come è indicizzato

Materieabuso di posizione dominanteart. 102 tfuemercato rilevantemarchi uesham litigationdenigrazionesanzioni antitrust

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