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Intesa e abuso

Provvedimento AGCM I801AB n. 30716 del 18/07/2023

SERVIZI DI PRENOTAZIONE DEL TRASPORTO TAXI - ROMA - INOTTEMPERANZA

AGCMI801AB

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento avvia un procedimento nei confronti di Radiotaxi 3570 - Società Cooperativa per possibile inottemperanza alla diffida contenuta nel precedente provvedimento AGCM n. 27244/2018, con cui era stata accertata un’intesa restrittiva della concorrenza nel mercato romano della raccolta e smistamento della domanda taxi. L’Autorità ritiene che le misure comunicate dalla cooperativa nel 2023, fondate su un accordo di partnership commerciale tra ItTaxi, Uber e Splyt, non siano idonee a eliminare l’infrazione né a sostituire la modifica strutturale dello statuto richiesta dalla diffida. L’esito del provvedimento è la contestazione formale della violazione dell’art. 15, comma 2, L. 287/1990, con apertura della fase difensiva del procedimento.

Radiotaxi 3570 - inottemperanza alla diffida AGCM sul mercato dei servizi di prenotazione taxi a Roma: avvio di procedimento e contestazione della violazione

Radiotaxi 3570 - inottemperanza alla diffida su clausole di esclusiva nel mercato taxi romano

Il provvedimento riguarda l’avvio di un procedimento per inottemperanza nei confronti di Radiotaxi 3570 - Società Cooperativa, nell’ambito del settore dei servizi di prenotazione e intermediazione del trasporto taxi a Roma. L’Autorità verifica se le misure comunicate dalla società nel 2023 siano idonee a dare esecuzione alla diffida già contenuta nel provvedimento n. 27244/2018, con cui era stata accertata un’intesa restrittiva della concorrenza.

Parti e antecedenti del procedimento

Con il provvedimento n. 27244 del 27 giugno 2018, l’AGCM aveva accertato che:

  • Radiotaxi 3570 - Società Cooperativa,
  • Cooperativa Pronto Taxi 6645 - Società Cooperativa,
  • Samarcanda - Società Cooperativa,

avevano inserito nei propri atti organizzativi clausole di non concorrenza dirette ai tassisti aderenti. Secondo l’Autorità, tali clausole, nel loro insieme, erano suscettibili di produrre effetti anticoncorrenziali e di ostacolare l’ingresso di nuovi operatori, in particolare Mytaxi Italia S.r.l., nel mercato della fornitura di servizi di raccolta e smistamento della domanda taxi nel Comune di Roma.

Il dispositivo del provvedimento del 2018 ordinava alle società di:

  • eliminare le clausole di non concorrenza o ridurne la portata;
  • astenersi in futuro da comportamenti analoghi;
  • comunicare all’Autorità le iniziative adottate entro centoventi giorni.

Precedente accertamento di inottemperanza e contenzioso

L’Autorità richiama il successivo provvedimento n. 29969 dell’11 gennaio 2022, con cui aveva già accertato che Radiotaxi 3570 non aveva adottato alcuna misura effettiva per eliminare o ridurre la portata delle clausole di non concorrenza, limitandosi a non applicarle provvisoriamente. Tale condotta era stata qualificata come inottemperanza alla diffida del 2018 ai sensi dell’art. 15, comma 2, della legge n. 287/1990, con irrogazione di una sanzione di 21.000 euro.

Il TAR Lazio, con sentenza n. 4769 del 20 marzo 2023, ha respinto il ricorso della società. Nel provvedimento si dà atto che pende appello avanti al Consiglio di Stato.

Le comunicazioni del 2023: ItTaxi, Uber e Splyt

Nel 2023 Radiotaxi 3570 ha nuovamente interloquito con l’Autorità, comunicando la costituzione del Consorzio It Taxi s.c.r.l. e il successivo accordo del 24 giugno 2022 tra ItTaxi, Uber BV e Splyt Technologies LTD. La cooperativa afferma che, tramite tale accordo, i tassisti ad essa aderenti sarebbero stati messi in condizione di accettare anche richieste di corsa provenienti dagli utenti Uber, in deroga alla clausola statutaria di esclusiva.

L’accordo, secondo quanto riportato, disciplina:

  • durata e rinnovo della partnership;
  • requisiti operativi delle parti;
  • flussi informativi e reportistica sull’attività svolta;
  • incontri tra i partner su decisioni anche strategiche;
  • commissioni e modalità di pagamento.

Radiotaxi 3570 sostiene che ciò costituirebbe un’applicazione proporzionata della clausola di esclusiva, coerente con l’interpretazione fornita dall’Autorità e dal Consiglio di Stato. La società afferma inoltre di essere disponibile a ulteriori accordi con altre piattaforme di intermediazione.

Valutazioni dell’Autorità sull’idoneità delle misure

L’AGCM respinge la tesi della società. Secondo l’Autorità, l’accordo di partnership e l’informativa resa ai soci non sono misure idonee a ottemperare alla diffida del 2018, perché le clausole illecite di esclusiva continuano a essere presenti nello statuto e nel regolamento di Radiotaxi 3570 nella medesima formulazione già censurata.

La misura richiesta dal provvedimento del 2018 presupponeva una modifica strutturale e definitiva dello statuto tramite delibera assembleare straordinaria, volta all’eliminazione delle clausole di esclusiva a portata assoluta. Questa è, del resto, la modalità seguita dalle altre due cooperative originariamente coinvolte, Pronto Taxi 6645 e Samarcanda.

L’Autorità osserva inoltre che l’accordo con Uber non libera realmente i tassisti soci di Radiotaxi 3570 di destinare liberamente una quota della propria capacità produttiva a piattaforme concorrenti, poiché Uber è integrato nel sistema ItTaxi tramite Splyt. La partnership viene qualificata come alleanza strategica che convoglia i clienti di entrambi i servizi su una piattaforma comune, senza alterare in modo idoneo le condizioni di concorrenza nel mercato interessato. In questa prospettiva, la misura appare piuttosto volta ad ampliare il bacino di utenza di Radiotaxi 3570.

L’Autorità evidenzia anche profili formali e temporali:

  • l’iniziativa è stata assunta dal solo Presidente del Consorzio ItTaxi, non mediante una modifica statutaria della cooperativa;
  • l’accordo ha durata limitata ed è scioglibile, quindi la liberazione del mercato appare contingente e potenzialmente temporanea;
  • la misura sarebbe stata portata a conoscenza solo di una parte limitata dei soci, senza un’informativa completa a tutti i tassisti aderenti.

Rigetto dell’istanza di aggiornamento istruttorio

Radiotaxi 3570 aveva chiesto anche che l’Autorità svolgesse un’ulteriore indagine istruttoria per aggiornare i dati di mercato relativi alle piattaforme concorrenti, ritenendo necessario verificare l’evoluzione della concorrenza dopo il provvedimento del 2018.

L’AGCM ribadisce il rigetto già espresso nel precedente procedimento di inottemperanza e confermato dal TAR Lazio: l’eventuale apertura parziale del mercato determinata dall’ottemperanza di altri soggetti non elimina l’obbligo in capo a Radiotaxi 3570 di adottare le medesime misure di adeguamento. Una diversa conclusione creerebbe un incentivo a non ottemperare, attendendo le iniziative altrui.

Esito: contestazione della violazione e avvio della fase difensiva

Sulla base di tali considerazioni, l’Autorità ritiene che la condotta di Radiotaxi 3570, consistente nel non aver adottato misure idonee all’eliminazione dell’infrazione e nel non essersi astenuta da comportamenti analoghi a quelli contestati, possa integrare inottemperanza alla diffida ai sensi dell’art. 15, commi 2 e 2-bis, della legge n. 287/1990.

Il dispositivo dispone quindi:

  • la contestazione a Radiotaxi 3570 della violazione dell’art. 15, comma 2, L. 287/1990 per inottemperanza al provvedimento n. 27244/2018;
  • la nomina del responsabile del procedimento;
  • la possibilità di prendere visione degli atti;
  • il termine di trenta giorni per scritti difensivi, documenti e audizione;
  • la conclusione del procedimento entro centottanta giorni dalla notificazione.

Il provvedimento è dunque un atto di avvio/contestazione in materia di inottemperanza, privo in questa fase di una nuova sanzione, ma fondato sulla persistente mancata eliminazione delle clausole di esclusiva ritenute anticoncorrenziali.

Punti principali

Origine della vicenda e diffida del 2018

L’Autorità richiama il provvedimento n. 27244 del 27 giugno 2018, con cui aveva accertato che Radiotaxi 3570, Pronto Taxi 6645 e Samarcanda avevano posto in essere intese restrittive mediante clausole statutarie e regolamentari di non concorrenza nei rapporti con i tassisti aderenti. La diffida imponeva di eliminare o ridurre la portata di tali clausole e di astenersi in futuro da condotte analoghe, oltre a informare l’Autorità delle misure adottate.

Precedente inottemperanza di Radiotaxi 3570

L’Autorità ricorda che Radiotaxi 3570 era già stata destinataria del provvedimento n. 29969 dell’11 gennaio 2022, con cui era stata accertata l’inottemperanza alla diffida del 2018 e irrogata una sanzione di 21.000 euro. Tale provvedimento era stato confermato dal TAR Lazio con sentenza n. 4769/2023; risulta inoltre pendente l’appello della società.

Nuove comunicazioni del 2023 e accordo ItTaxi-Uber

Con comunicazioni del 19 aprile e 12 maggio 2023, Radiotaxi 3570 ha rappresentato di aver promosso un nuovo confronto con l’Autorità e ha illustrato la costituzione del Consorzio It Taxi s.c.r.l. e il successivo accordo di partnership commerciale tra ItTaxi, Uber e Splyt. La società sostiene che l’accordo consenta ai tassisti aderenti di accettare anche richieste provenienti dagli utenti Uber, realizzando una deroga proporzionata alla clausola di esclusiva statutaria.

Valutazione di inidoneità delle misure adottate

L’Autorità ritiene che l’accordo commerciale e l’informativa ai soci non siano sufficienti a ottemperare alla diffida del 2018. Le clausole di esclusiva restano infatti presenti nello statuto e nel regolamento della cooperativa nella formulazione censurata; la misura richiesta avrebbe dovuto consistere in una modifica statutaria deliberata dall’assemblea straordinaria, come avvenuto per le altre cooperative coinvolte. Inoltre, l’alleanza con Uber e ItTaxi non amplia la concorrenza nel mercato interessato, ma appare funzionale soprattutto ad aumentare il bacino di utenza di Radiotaxi 3570.

Contestazione formale e fase procedurale

L’Autorità ritiene pertanto che la condotta di Radiotaxi 3570 possa integrare inottemperanza alla diffida ai sensi dell’art. 15, commi 2 e 2-bis, L. 287/1990. Viene quindi contestata la violazione dell’art. 15, comma 2, e si apre la fase procedimentale per l’esercizio del diritto di difesa, con termine di trenta giorni per scritti difensivi e documenti e termine finale del procedimento fissato in 180 giorni dalla notificazione.

Come è indicizzato

Materieinottemperanzaintese restrittiveservizi taximercato rilevanteart. 101 tfueart. 15 legge 287/1990

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