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Intesa e abuso

Provvedimento AGCM I864 n. 30705 del 11/07/2023

PREZZO DEL BIOCARBURANTE PER AUTOTRAZIONE

AGCMI864

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’AGCM avvia un’istruttoria nei confronti di ENI, Esso, Saras, Kuwait Petroleum Italia, Tamoil (anche per le attività di Repsol), Italiana Petroli e Iplom per verificare una possibile intesa restrittiva avente a oggetto la componente di costo legata agli obblighi di miscelazione del biocarburante nei carburanti per autotrazione. La segnalazione, supportata da articoli della Staffetta Quotidiana e da riscontri ottenuti nell’ambito dell’indagine conoscitiva IC54, descrive aumenti contestuali e di valore comparabile, spesso anticipati da annunci pubblici delle imprese. Il procedimento è qualificato ai sensi dell’art. 101 TFUE, ritenendosi la condotta idonea a incidere sull’intero territorio nazionale e sul commercio tra Stati membri. Non vi è accertamento dell’infrazione né sanzione: il provvedimento dispone l’apertura dell’istruttoria e fissa il termine di conclusione al 31 dicembre 2024.

ENI, Esso, Saras, Kuwait, Tamoil/Repsol, IP e Iplom: presunta intesa verticale/orizzontale sul sovrapprezzo della componente bio nei carburanti per autotrazione; avvio istruttoria ex art. 101 TFUE

I864 - Prezzo del biocarburante per autotrazione: avvio istruttoria per presunta intesa sulla componente bio

Il provvedimento riguarda una possibile intesa restrittiva nel settore dei carburanti per autotrazione, incentrata sulla componente di costo connessa agli obblighi di miscelazione dei biocarburanti. L’AGCM avvia l’istruttoria nei confronti di ENI, Esso Italiana, Saras, Kuwait Petroleum Italia, Tamoil Italia, Italiana Petroli e Iplom, ritenendo che le condotte descritte possano integrare una violazione dell’art. 101 TFUE.

Origine della segnalazione e prime verifiche

L’istruttoria prende le mosse da una segnalazione anonima trasmessa tramite la piattaforma di whistleblowing il 27 marzo 2023. Il whistleblower lamenta una prassi di ribaltamento uniforme della componente bio, indipendentemente dal costo effettivo sostenuto da ciascuna compagnia petrolifera, e indica come possibile veicolo della condotta una serie di annunci pubblici pubblicati su La Staffetta Quotidiana, iniziati da ENI nel gennaio 2020.

L’Autorità ha quindi analizzato i numeri della Staffetta dal 2019 in poi, rinvenendo sedici articoli relativi a intenzioni di prezzo di ENI e di altre società petrolifere. Ha poi acquisito, nell’ambito dell’indagine conoscitiva IC54 sui prezzi dei carburanti per autotrazione, le risposte dei principali clienti sul mercato extra-rete, da cui emergerebbe un parallelismo di comportamenti tra quasi tutte le imprese coinvolte.

Parti del procedimento

Le società menzionate nel provvedimento sono:

  • ENI S.p.A., gruppo integrato attivo nell’esplorazione, raffinazione, commercializzazione di prodotti petroliferi e altri settori energetici;
  • Esso Italiana S.r.l., attiva nella raffinazione, commercializzazione e distribuzione di prodotti petroliferi;
  • Italiana Petroli S.p.A., attiva nella raffinazione, distribuzione e commercializzazione di prodotti petroliferi per autotrazione;
  • Iplom S.p.A., attiva nella produzione e distribuzione di prodotti petroliferi e derivati;
  • Kuwait Petroleum Italia S.p.A., con attività anche tramite Q8 Quaser nel segmento extra-rete;
  • Saras S.p.A., attiva nella raffinazione e distribuzione all’ingrosso di prodotti petroliferi;
  • Repsol Italia S.p.A., poi acquisita e incorporata in Tamoil;
  • Tamoil Italia S.p.A., attiva nell’approvvigionamento, stoccaggio e distribuzione di prodotti petroliferi e carburante per jet.

Struttura del prezzo e ruolo della componente bio

Il provvedimento ricostruisce la struttura del prezzo dei carburanti da autotrazione: una componente fiscale, suddivisa in IVA e accise, e un prezzo industriale che comprende costo del prodotto e margine lordo. Quest’ultimo ingloba anche gli oneri imposti per legge, tra cui gli obblighi di scorte e di mescola con biocarburanti.

La componente bio è descritta come elemento di costo sensibile del prezzo finale. Secondo i dati citati nel provvedimento, nel 2019 essa era pari, per ENI, a 0,020 euro/litro e attualmente si attesterebbe intorno a 0,056-0,06 euro/litro. Il provvedimento richiama inoltre un impatto complessivo dei biocarburanti sui prezzi alla pompa stimato, per il 2021, intorno a 2 miliardi di euro.

Quadro normativo sugli obblighi di miscelazione

L’AGCM richiama l’art. 2-quater del d.l. 10 gennaio 2006 n. 2, convertito nella l. 11 marzo 2006 n. 81, che introduce l’obbligo per i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio per autotrazione di inserire nel territorio nazionale una quota minima di biocarburanti.

La quota minima viene descritta come progressivamente aumentata:

  • 1% nel 2007;
  • 2% dal 2008;
  • 8% nel 2019;
  • 9% nel 2020;
  • 10% dal 2021 a oggi.

Viene poi richiamato il D.M. 16 marzo 2023, n. 107, che disciplina le modalità di assolvimento dell’obbligo, consentendo:

  • la miscelazione diretta del quantitativo minimo richiesto;
  • la sostituzione dell’obbligo mediante acquisto di CIC emessi dal GSE.

Il decreto prevede inoltre che almeno il 10% del carburante immesso in commercio sia biocarburante e che almeno il 3,4% sia biocarburante avanzato.

Dinamica dei fatti e indicazioni emerse dalla Staffetta

Tra il 2019 e il 2023 La Staffetta Quotidiana ha pubblicato articoli che annunciavano aumenti e, in un caso, una riduzione della componente bio. Il provvedimento evidenzia che gli articoli riportavano soprattutto aumenti adottati da ENI, ma anche dalle altre società coinvolte, spesso con anticipo rispetto alla data effettiva di decorrenza.

La fonte delle informazioni viene indicata in modo diverso nel tempo: in un articolo del 3 gennaio 2020 si fa riferimento a una “mail di ENI”; negli altri casi si parla genericamente di “fonti di mercato”. Nell’articolo del 30 dicembre 2022 vengono menzionati anche “rivenditori contattati dalla Staffetta”.

L’Autorità rileva che i dati acquisiti mostrano aumenti contestuali e di valore comparabile, con valori spesso identici o molto vicini tra le imprese, e che tutte le parti avrebbero inoltre attuato una riduzione contestuale della componente bio tra ottobre e novembre 2022, pari a circa 0,002 euro/litro, non riportata inizialmente dalla stampa di settore. Successivamente, il 30 gennaio 2023 la Staffetta ha dato notizia di una diminuzione analoga a partire dal 1° luglio per ENI, Esso e IP.

Mercato rilevante e perimetro concorrenziale

Secondo il provvedimento, il mercato rilevante, in questa fase preliminare, può essere individuato nell’intero mercato della distribuzione di carburanti per autotrazione in rete ed extra-rete sul territorio italiano, poiché la componente bio è una componente di costo imprescindibile sia per la distribuzione a marchio proprio sia per le forniture all’ingrosso destinate a clienti extra-rete e a distributori indipendenti.

L’Autorità sottolinea che le principali compagnie petrolifere operano sia nella rete sia nel mercato extra-rete e che le imprese coinvolte rappresentano i principali operatori dei mercati della produzione e distribuzione dei carburanti per autotrazione.

Valutazione antitrust: possibile intesa restrittiva

L’AGCM ritiene che il complesso degli elementi raccolti consenta di ipotizzare un coordinamento tra le parti finalizzato a limitare il confronto concorrenziale e a fissare in modo coordinato una componente rilevante del prezzo del carburante, ossia il costo della componente bio legata agli obblighi di legge.

La data di possibile inizio dell’intesa viene collocata almeno al 1° gennaio 2020, in corrispondenza del secondo articolo della Staffetta che riporta un aumento annunciato da ENI e la indica come fonte. Secondo l’Autorità, quell’annuncio avrebbe potuto rappresentare un segnale ai concorrenti, invitandoli ad adeguare i propri prezzi “in linea” con quelli di ENI.

Il provvedimento osserva inoltre che l’aumento di prezzo annunciato da ENI in quell’occasione risulta superiore all’incremento derivante dal solo aumento della quota d’obbligo, il che rafforza l’ipotesi di un comportamento concertato. Gli annunci pubblici, veicolati dalla stampa di settore, sarebbero stati suscettibili di orientare il comportamento delle imprese e alterare le dinamiche concorrenziali.

L’Autorità ritiene che l’intesa potrebbe aver coinvolto anche il quantitativo di biocarburante da immettere in consumo, dato che le imprese sembrano essersi allineate al minimo di legge. Viene altresì precisato che un aumento delle quotazioni delle materie prime non sarebbe di per sé idoneo a giustificare un coordinamento, poiché ogni impresa dovrebbe decidere autonomamente come ribaltare tali costi a valle.

Soggetti coinvolti e qualificazione ai sensi dell’art. 101 TFUE

Sulla base delle informazioni disponibili, il provvedimento ritiene che la condotta possa coinvolgere almeno:

  • ENI S.p.A.;
  • Esso Italiana S.r.l.;
  • Saras S.p.A.;
  • Kuwait Petroleum Italia S.p.A.;
  • Tamoil Italia S.p.A., anche con riferimento alle attività già svolte da Repsol Italia S.p.A.;
  • Italiana Petroli S.p.A.;
  • Iplom S.p.A.

Poiché la condotta appare estesa all’intero territorio nazionale, l’AGCM ritiene che sia idonea a pregiudicare il commercio tra Stati membri. Per tale ragione il procedimento viene incardinato ai sensi dell’art. 101 TFUE.

Esito del provvedimento e profili procedurali

Il dispositivo dispone:

  • l’avvio dell’istruttoria ai sensi dell’art. 14 della l. 287/1990 nei confronti delle società indicate, per accertare eventuali violazioni dell’art. 101 TFUE;
  • la fissazione del termine di 60 giorni per l’esercizio del diritto di essere sentiti;
  • l’indicazione del responsabile del procedimento nella dott.ssa Valentina Depau;
  • la possibilità di prendere visione degli atti presso la Direzione Cartelli, Leniency e Whistleblowing;
  • il termine di conclusione del procedimento al 31 dicembre 2024.

Non risultano adottate misure cautelari, né sono stati ancora presentati o valutati impegni; il provvedimento non accerta l’infrazione e non irroga sanzioni.

Punti principali

Origine del procedimento e segnalazione

Il procedimento nasce da una segnalazione anonima pervenuta tramite la piattaforma di whistleblowing dell’Autorità il 27 marzo 2023. Il segnalante ipotizza un’intesa tra le principali società petrolifere operanti in Italia sulla componente di costo derivante dall’obbligo di miscelazione del biocarburante, che verrebbe ribaltata in modo uniforme a valle, indipendentemente dal costo effettivamente sostenuto da ciascuna impresa.

Elementi istruttori raccolti

L’Autorità ha esaminato gli articoli pubblicati su La Staffetta Quotidiana dal 2019 in avanti, individuando sedici articoli relativi a intenzioni di prezzo di ENI e di altre compagnie. Ha inoltre acquisito le risposte alle richieste di informazioni nell’ambito dell’indagine conoscitiva IC54 sui prezzi dei carburanti per autotrazione, da cui emerge un parallelismo di comportamenti tra quasi tutte le imprese coinvolte.

Mercato e struttura del prezzo

Il provvedimento descrive la struttura del prezzo dei carburanti per autotrazione, composta da componente fiscale e prezzo industriale. All’interno del margine lordo si colloca la componente bio, legata agli obblighi di miscelazione, che incide sensibilmente sul prezzo finale e che nel 2019 era pari, per ENI, a 0,020 euro/litro, attestandosi poi intorno a 0,056-0,06 euro/litro.

Normativa sugli obblighi di biocarburanti

Sono richiamati l’art. 2-quater del d.l. n. 2/2006 e il D.M. 16 marzo 2023, n. 107. L’obbligo di immissione di biocarburanti è salito progressivamente dall’1% nel 2007 al 10% dal 2021; il D.M. 107/2023 consente l’adempimento tramite miscelazione diretta o acquisto di CIC. Dal 2023 almeno il 10% del carburante immesso in commercio deve essere biocarburante, di cui almeno il 3,4% biocarburante avanzato.

Valutazione antitrust e qualificazione della condotta

L’AGCM ritiene ipotizzabile un coordinamento tra le parti volto a limitare il confronto concorrenziale e a fissare in modo coordinato un’importante componente del prezzo del carburante. L’intesa potrebbe risalire almeno al 1° gennaio 2020, data del secondo articolo della Staffetta che riporta un aumento annunciato da ENI e cita la stessa società come fonte dell’informazione. La condotta viene valutata come possibile intesa restrittiva ai sensi dell’art. 101 TFUE.

Soggetti coinvolti e perimetro geografico

Le imprese menzionate e ritenute potenzialmente coinvolte sono ENI, Esso Italiana, Saras, Kuwait Petroleum Italia, Tamoil Italia, Italiana Petroli e Iplom; per Tamoil si considerano anche le attività già svolte da Repsol Italia. Poiché la condotta è descritta come estesa all’intero territorio nazionale, l’Autorità ritiene che possa pregiudicare il commercio tra Stati membri.

Esito del provvedimento

Il provvedimento dispone l’avvio dell’istruttoria ex art. 14 della legge n. 287/1990 per accertare eventuali violazioni dell’art. 101 TFUE. Vengono inoltre fissati il termine di sessanta giorni per chiedere di essere sentiti e il termine di conclusione del procedimento al 31 dicembre 2024. Non sono presenti misure cautelari, impegni, accertamento dell’infrazione o sanzioni.

Come è indicizzato

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