Sentenza del 14/10/2015 n. 20626 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione non ha deciso nel merito il ricorso. Ha rilevato la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell'agente della riscossione, poiché si era formato un litisconsorzio processuale necessario. Ha quindi ordinato all'Agenzia delle entrate di notificare e depositare l'atto di integrazione del contraddittorio entro quattro mesi dalla comunicazione dell'ordinanza, a pena di improcedibilità.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR Campania che aveva annullato la cartella di pagamento relativa all'IVA 2000. La cartella recuperava Euro 119.272,62, corrispondenti a un credito IVA del 1999 utilizzato in compensazione mediante tre modelli F24, ma non indicato nella successiva dichiarazione IVA. La CTR aveva qualificato l'omessa indicazione come errore meramente formale e aveva rideterminato il credito in Euro 14.858,98. L'Agenzia ha proposto tre motivi di ricorso. Tuttavia, non ha notificato il ricorso all'agente della riscossione, il quale era stato parte del giudizio di merito e avrebbe potuto essere interessato dalla riproposizione dei vizi relativi alla cartella, dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis
Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni IVA e il conseguente recupero delle somme risultanti non versate o indebitamente indicate.
Legge fallimentare, art. 44
È stato richiamato dal fallimento per sostenere l'inefficacia delle compensazioni effettuate dall'amministratore della società dopo la dichiarazione di fallimento.
Codice di procedura civile, art. 331
Impone l'integrazione del contraddittorio quando la causa deve essere trattata nei confronti di più parti necessarie; la Corte lo ha applicato nei confronti dell'agente della riscossione.
Codice di procedura civile, art. 311-bis
Regola il deposito dell'atto di integrazione del contraddittorio secondo le modalità e nei termini previsti, la cui inosservanza può determinare l'improcedibilità.
Codice di procedura civile, art. 360-bis
È stato invocato dalla curatela per eccepire l'inammissibilità del ricorso per cassazione, ma l'ordinanza non ha definito il ricorso sulla base di tale eccezione.
Cassazione n. 24868 del 2013
L'accoglimento in primo grado del motivo di ricorso attinente al rapporto sostanziale non può pregiudicare il diritto della parte a ottenere anche l'esame dei vizi dell'atto imputabili alla concessionaria, se tali vizi erano stati prospettati e dichiarati assorbiti.
Quando una decisione favorevole al contribuente rende assorbiti alcuni vizi dell'atto esattivo, l'agente della riscossione deve comunque partecipare ai successivi gradi se l'eventuale riforma della decisione può rendere rilevanti quei vizi.
Massime di principio
- Se l'agente della riscossione è stato parte del giudizio di merito e sono stati dedotti vizi propri della cartella, deve essere normalmente coinvolto anche nel giudizio di impugnazione quando la decisione può incidere sulle domande o eccezioni riferibili all'atto esattivo.
- La mancata notifica dell'impugnazione a una parte necessaria non conduce automaticamente alla decisione nel merito: il giudice può ordinare l'integrazione del contraddittorio entro un termine perentorio.
- I motivi dichiarati assorbiti non sono definitivamente preclusi se la decisione principale viene impugnata e può essere riformata; la parte interessata deve poterli riproporre.
- Quando il giudice di merito accoglie una domanda sulla base del rapporto tributario e non esamina i vizi formali o motivazionali della cartella, l'agente della riscossione può conservare un interesse processuale concreto a partecipare al giudizio successivo.
- L'inosservanza del termine o delle modalità stabilite per l'integrazione del contraddittorio può comportare l'improcedibilità del ricorso.
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