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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02056/2026 del 30/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Due medici, che avevano frequentato scuole di specializzazione in anni compresi tra il 1983 e il 1991 senza percepire remunerazione, hanno agito contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri chiedendo il risarcimento del danno da tardiva e incompleta attuazione nell'ordinamento italiano delle direttive comunitarie 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, le quali prevedevano una adeguata retribuzione per i medici specializzandi. Il Tribunale aveva rigettato la domanda per prescrizione, individuando il dies a quo nel 27 ottobre 1999; la Corte d'appello ha confermato il rigetto. In Cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con il primo motivo, la violazione delle norme e dei principi in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da mancato recepimento di direttive comunitarie, sostenendo che la prescrizione non potesse decorrere prima che il diritto fosse conoscibile e che essi avessero avuto piena consapevolezza del diritto solo nel 2011 dopo gli interventi chiarificatori della giurisprudenza. Con il secondo motivo hanno censurato la condanna alle spese di lite, chiedendone la compensazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c., perché il diritto al risarcimento per tardiva o incompleta trasposizione delle direttive sui medici specializzandi si prescrive nel termine decennale decorrente dal 27 ottobre 1999, secondo un orientamento consolidato della Cassazione e conforme anche alla giurisprudenza UE richiamata. Ha escluso che vi fosse incertezza sul diritto o sul suo fondamento, osservando che il precetto comunitario era chiaro già dal 1982 e che l'inadempimento dello Stato era evidente. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, affermando che la statuizione sulle spese è sottratta al sindacato di legittimità salvo casi eccezionali di motivazione mancante o incomprensibile, qui non ricorrenti. Ha inoltre accolto la domanda della Presidenza del Consiglio dei Ministri ex art. 96, comma 3, c.p.c., condannando i ricorrenti al pagamento di euro 2.500 e alle spese del giudizio di cassazione, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360-bis n. 1 c.p.c.

    consente di dichiarare inammissibile il ricorso quando il motivo si pone in contrasto con un orientamento giurisprudenziale consolidato.

  • Direttiva 75/362/CEE

    direttiva richiamata come prima base normativa del sistema di riconoscimento e formazione dei medici.

  • Direttiva 75/363/CEE

    direttiva richiamata come seconda base normativa della formazione specializzata medica.

  • Direttiva 82/76/CEE

    ha introdotto l'obbligo di adeguata remunerazione della formazione dei medici specializzandi e fissato il termine di recepimento al 31 dicembre 1982.

  • L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11

    ha riconosciuto una borsa di studio solo a favore dei beneficiari di sentenze irrevocabili del giudice amministrativo; è il dies a quo individuato dalla giurisprudenza per la prescrizione del credito risarcitorio.

  • d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257

    indicato come forma di tardiva e incompleta attuazione nell'ordinamento interno delle direttive sui medici specializzandi.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    utilizzato per la condanna dei ricorrenti al pagamento di una somma per la manifesta infondatezza delle loro tesi.

  • art. 385, comma 1, c.p.c.

    richiamato per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità secondo soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il diritto al risarcimento del danno da tardiva o incompleta trasposizione di direttive comunitarie, quando il relativo inadempimento statale sia già chiaramente desumibile dal testo normativo e dalla sua mancata attuazione, può essere soggetto alla prescrizione ordinaria decorrente da un momento individuato in modo oggettivo dalla giurisprudenza consolidata.
  • La conoscibilità soggettiva del diritto non impedisce la decorrenza della prescrizione quando il precetto europeo sia formulato in modo chiaro e l'inadempimento dello Stato sia non dubitabile; non è necessario attendere ulteriori pronunce chiarificatrici per far decorrere il termine.
  • In sede di legittimità il motivo che si limiti a contestare un orientamento giurisprudenziale consolidato, senza offrire argomenti idonei a superarlo, è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c.
  • La statuizione sulle spese di lite è sindacabile in cassazione solo in casi eccezionali di motivazione mancante o incomprensibile; fuori da tali ipotesi opera il principio di soccombenza.
  • La proposizione di tesi manifestamente infondate può giustificare la condanna aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteResponsabilità della PA
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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