Cassazione Civile, Ordinanza n. 09876/2025 del 15/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
La contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento per tasse automobilistiche pari a euro 663,15. In primo grado il ricorso era stato accolto per mancata prova della notificazione dell'atto presupposto e per prescrizione del credito, ma con compensazione delle spese. La contribuente aveva quindi appellato solo il capo sulle spese, sostenendo che, secondo il principio di soccombenza, l'amministrazione della riscossione avrebbe dovuto essere condannata a rifondere le spese di entrambi i gradi. La CTR aveva respinto l'appello. In cassazione la ricorrente ha dedotto due motivi: violazione delle norme sulle spese nel processo tributario e dei principi costituzionali, per avere il giudice di merito compensato le spese nonostante la mancata costituzione dell'agente della riscossione e nonostante il valore modesto della cartella; e violazione dell'art. 15 d.lgs. 546/1992 per non avere la CTR condannato l'agente della riscossione alle spese del secondo grado.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi, trattandoli congiuntamente. Ha ricondotto la controversia all'art. 15 d.lgs. 546/1992, nel testo applicabile ratione temporis, che consentiva la compensazione delle spese in caso di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate. La motivazione della CTR è stata giudicata ampia e non illogica: la cartella derivava da un omesso pagamento di tributi automobilistici non contestato; l'agente della riscossione non si era costituito; la ricorrente non aveva coinvolto l'Agenzia delle Entrate, che avrebbe potuto documentare la notifica dell'atto presupposto; l'esito favorevole della lite per la contribuente era dipeso dalla sola prescrizione del debito, istituto di attivazione eventuale e rimesso alla parte. La Corte ha quindi affermato che, nel rito tributario, non è illogico ritenere sussistenti gravi ragioni per compensare le spese quando l'omesso pagamento del tributo è incontestato e l'accoglimento discende soltanto dalla prescrizione. Il ricorso è stato rigettato; nessuna statuizione sulle spese di legittimità per mancata difesa dell'intimata; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 15 d.lgs. 546/1992
"Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate"
Nel processo tributario la compensazione è ammessa solo nei casi previsti dalla norma e deve essere sorretta da una motivazione espressa; il sindacato di legittimità si arresta quando la motivazione del giudice di merito non è illogica o meramente apparente.
art. 92 c.p.c.
La disciplina processualcivilistica sulle spese viene richiamata come parametro interpretativo, in ragione della sostanziale identità della regola sulla compensazione per gravi ed eccezionali ragioni.
art. 360 c.p.c., n. 3
È il parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione dedotti come violazione di legge.
art. 24 Cost.
Invocato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla regolazione delle spese, ma non ritenuto decisivo dalla Corte.
art. 111 Cost.
Invocato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla regolazione delle spese, ma non ritenuto decisivo dalla Corte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
È richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel processo tributario la compensazione delle spese può essere disposta anche in assenza di soccombenza reciproca, purché il giudice indichi specificamente gravi ed eccezionali ragioni, con motivazione non illogica né apparente.
- Il sindacato della Corte di cassazione sulla compensazione delle spese non consente una nuova valutazione di merito sulla 'gravità ed eccezionalità' delle ragioni addotte dal giudice, salvo che la motivazione sia astratta, incongrua o smentita dagli elementi di causa.
- Quando il tributo non è stato pagato ed è incontestato, l'accoglimento della domanda del contribuente fondato esclusivamente sulla prescrizione può costituire ragione idonea a giustificare la compensazione delle spese, poiché l'accertamento della prescrizione dipende da una iniziativa potenziale della parte e la riscossione del tributo è attività dovuta dall'amministrazione.
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