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Direttiva 2023/2226

Direttiva (UE) 2023/2226 del Consiglio, del 17 ottobre 2023, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale

Normativa europea32023L2226

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2023/2226 modifica in modo ampio la direttiva 2011/16/UE, estendendo lo scambio automatico di informazioni alle cripto-attività e rafforzando la qualità, la tracciabilità e l’utilizzabilità dei dati fiscali. Introduce nuovi obblighi di comunicazione per i prestatori di servizi per le cripto-attività, aggiorna le categorie già soggette a scambio, valorizza il NIF come identificativo chiave e chiarisce l’uso delle informazioni anche per IVA, dazi doganali, antiriciclaggio e misure restrittive UE. La direttiva impone agli Stati membri obblighi di trasposizione graduati, con termine generale al 31 dicembre 2025 e applicazione dal 1° gennaio 2026, nonché termini successivi per specifiche misure in materia di NIF.

Modifica della direttiva 2011/16/UE sulla cooperazione amministrativa in materia fiscale, con estensione e rafforzamento dello scambio automatico di informazioni, in particolare per cripto-attività, moneta elettronica, NIF e taluni ruling fiscali e meccanismi transfrontalieri.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri e richiede la trasposizione nel diritto nazionale. Incide sulla cooperazione amministrativa tra autorità competenti in materia fiscale, sugli intermediari, sui gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione, sui prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione e, più in generale, sulle istituzioni finanziarie e sui contribuenti/utenti residenti negli Stati membri interessati dallo scambio di informazioni. Rileva anche nei rapporti con giurisdizioni non UE qualificate, per gli accordi qualificanti effettivi tra autorità competenti e per l’eventuale equivalenza delle informazioni da scambiare. Sono previste esclusioni e limitazioni specifiche, tra cui talune entità escluse dalla nozione di persona oggetto di comunicazione, nonché ipotesi di esenzione o non obbligo di comunicazione legate al segreto professionale, a determinati conti esclusi e a meccanismi di scambio già operativi in giurisdizioni non UE.

Direttiva (UE) 2023/2226: cooperazione amministrativa nel settore fiscale

La direttiva modifica la direttiva 2011/16/UE per adattare la cooperazione amministrativa fiscale agli sviluppi del mercato, con particolare attenzione alle cripto-attività, alla qualità del dato identificativo fiscale e all’uso più ampio delle informazioni scambiate. Il testo si inserisce nel quadro del contrasto a frode, evasione ed elusione fiscali e si coordina con il regolamento (UE) 2023/1114 sui mercati delle cripto-attività, con il quadro OCSE sul reporting delle cripto-attività e con la normativa UE in materia di protezione dei dati e AML/CFT.

Obiettivi e impostazione generale

La direttiva persegue l’obiettivo di rafforzare l’efficacia dello scambio di informazioni tra Stati membri, mantenendo il principio di proporzionalità e il rispetto dei diritti fondamentali. I considerando evidenziano che il quadro della direttiva 2011/16/UE è considerato solido, ma necessita di aggiornamenti per includere nuove categorie di attività e reddito, ridurre gli oneri amministrativi per gli operatori e migliorare la capacità delle amministrazioni fiscali di individuare e controllare i contribuenti.

Ambito soggettivo e oggettivo

La direttiva interviene principalmente sulla cooperazione tra autorità competenti degli Stati membri in materia di imposte dirette, ma amplia l’utilizzabilità delle informazioni anche a IVA, altre imposte indirette, dazi doganali e finalità AML/CFT. Rileva inoltre per i rapporti con giurisdizioni non UE qualificate, con possibili accordi qualificanti effettivi tra autorità competenti e valutazioni di corrispondenza delle informazioni scambiate.

Sul piano soggettivo, la disciplina investe:

  • istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione;
  • intermediari soggetti a DAC6;
  • gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione;
  • prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione;
  • autorità competenti degli Stati membri;
  • contribuenti, utenti di cripto-attività e persone oggetto di comunicazione residenti negli Stati membri.

Cripto-attività: nuovo pilastro dello scambio automatico

La novità più rilevante è l’inserimento dell’articolo 8 bis quinquies, che impone agli Stati membri di far sì che i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione raccolgano e verifichino specifiche informazioni e le trasmettano alle autorità fiscali. Lo scambio automatico avviene tra Stati membri secondo le modalità pratiche adottate ai sensi dell’articolo 21.

L’obbligo di comunicazione riguarda, per ciascuna persona oggetto di comunicazione:

  • identità, indirizzo, residenza fiscale e NIF;
  • dati di nascita per le persone fisiche;
  • dati del prestatore di servizi;
  • informazioni aggregate per tipo di cripto-attività e per tipo di operazione, inclusi importi lordi, valori equi di mercato, numero di unità e numero di operazioni.

Il testo disciplina anche:

  • l’uso di una moneta fiduciaria di riferimento per la comunicazione degli importi;
  • la possibilità di utilizzare un servizio di identificazione gratuito messo a disposizione da Stato membro o Unione;
  • il rinvio a un registro centrale sicuro e a un registro dei gestori di cripto-attività;
  • la possibilità di considerare corrispondenti talune informazioni scambiate con giurisdizioni non UE qualificate, se sussiste un accordo qualificante effettivo.

Le prime comunicazioni per le cripto-attività decorrono dal 1° gennaio 2026.

Definizioni chiave e allineamento con il regolamento (UE) 2023/1114

La direttiva aggiorna in modo capillare le definizioni dell’articolo 3 e degli allegati, richiamando espressamente il regolamento (UE) 2023/1114. Tra le definizioni più rilevanti:

  • cripto-attività;
  • cripto-attività oggetto di comunicazione;
  • prestatore di servizi per le cripto-attività;
  • gestore di cripto-attività;
  • operazione oggetto di comunicazione;
  • operazione di scambio;
  • operazione di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione;
  • persona oggetto di comunicazione;
  • utente oggetto di comunicazione;
  • servizio di identificazione;
  • moneta elettronica;
  • moneta fiduciaria;
  • valuta digitale della banca centrale.

Sono aggiornate anche le nozioni di istituzione di deposito, entità di investimento, conto di deposito, conto preesistente, nuovo conto, persona esclusa, entità attiva, entità statale, organizzazione internazionale e altre categorie funzionali allo scambio di informazioni.

Ruling preventivi transfrontalieri e meccanismi transfrontalieri

L’articolo 8 bis viene modificato per ampliare lo scambio automatico di ruling preventivi transfrontalieri. Dal 1° gennaio 2026 lo scambio si estende anche a taluni ruling riferiti a persone fisiche, in particolare quando:

  • l’importo dell’operazione o della serie di operazioni supera 1.500.000 EUR o equivalente;
  • il ruling determina se una persona è residente a fini fiscali nello Stato membro che lo emette.

Sono esclusi alcuni ruling sulla tassazione alla fonte per redditi da lavoro dipendente, compensi per dirigenti e pensioni dei non residenti, salvo superamento della soglia. La modifica dell’articolo 8 bis ter chiarisce inoltre che l’intermediario esonerato per segreto professionale non deve notificare gli obblighi ad altri intermediari, ma deve informare il cliente dei propri obblighi appena possibile.

NIF: rafforzamento dell’identificativo fiscale

La direttiva attribuisce grande centralità al numero di identificazione fiscale. L’articolo 27 quater impone agli Stati membri di introdurre obblighi di comunicazione e trasmissione del NIF in una serie di casi espressamente previsti dagli articoli e dagli allegati della direttiva.

In particolare:

  • per i periodi d’imposta che iniziano dal 1° gennaio 2028, il NIF dei residenti deve essere richiesto, ove possibile, per i dati relativi ai redditi da lavoro dipendente, compensi per dirigenti e pensioni, e per alcune informazioni su ruling e meccanismi transfrontalieri;
  • per i periodi d’imposta che iniziano dal 1° gennaio 2030, il medesimo obbligo si estende alle categorie di reddito e capitale di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettere a), b) e d), ove possibile.

La direttiva prevede inoltre uno strumento elettronico per la verifica automatizzata della correttezza del NIF e impone ai soggetti tenuti alla comunicazione di acquisire e trasmettere il NIF quando richiesto.

Dividendi su conti non di custodia e altre categorie di reddito

L’articolo 8, paragrafo 1, è ampliato per includere i redditi da dividendi su conti non di custodia tra le categorie soggette a scambio automatico. La modifica risponde all’esigenza di colmare lacune che consentono frode, evasione ed elusione fiscali, tenendo conto delle nuove modalità di detenzione e circolazione degli strumenti finanziari.

Uso delle informazioni, protezione dei dati e segreto professionale

L’articolo 16 chiarisce che le informazioni scambiate sono coperte da segreto d’ufficio e possono essere utilizzate non solo per la valutazione, l’accertamento e l’applicazione delle imposte rientranti nell’ambito della direttiva, ma anche per:

  • IVA;
  • altre imposte indirette;
  • dazi doganali;
  • antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo.

È inoltre consentito l’uso, senza autorizzazione ulteriore, per finalità connesse ad atti basati sull’articolo 215 TFUE, quindi alle misure restrittive UE, con possibilità di condivisione con l’autorità competente nazionale responsabile di tali misure.

Sul versante privacy, la direttiva aggiorna l’articolo 25 chiarendo che i soggetti obbligati e le autorità competenti sono titolari del trattamento, talvolta contitolari; la Commissione tratta i dati per conto dei titolari e deve rispettare i requisiti del Regolamento (UE) 2018/1725. Gli obblighi informativi verso gli interessati sono espressamente rafforzati.

Conservazione dei dati e meccanismi di controllo

Gli Stati membri devono conservare le informazioni ricevute mediante scambio automatico per un periodo non superiore a quello necessario e comunque non inferiore a cinque anni. È prevista anche la disponibilità della documentazione, sempre per un periodo non superiore al necessario ma comunque non inferiore a cinque anni.

Per i prestatori di servizi per le cripto-attività, l’allegato VI prevede inoltre la conservazione dei dati relativi alle azioni intraprese e alle informazioni utilizzate per gli obblighi di comunicazione per un periodo non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci anni dopo la fine del periodo di riferimento.

Efficace attuazione e sanzioni

La direttiva impone agli Stati membri di predisporre norme e procedure amministrative per verificare la conformità degli operatori e per monitorare i casi di comunicazioni incomplete o inesatte. È previsto che, se un utente di cripto-attività non fornisce le informazioni richieste dopo due solleciti successivi e comunque non prima di 60 giorni, il prestatore di servizi gli impedisca di effettuare operazioni oggetto di comunicazione.

Quanto alle sanzioni, l’articolo 25 bis richiede misure effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni delle disposizioni nazionali di attuazione relative agli articoli da 8 bis bis a 8 bis quinquies. La scelta concreta delle sanzioni resta agli Stati membri.

Registro centrale, registrazione unica e cooperazione tra autorità

La Commissione deve istituire e gestire registri centrali sicuri per le informazioni da scambiare, inclusi quelli relativi alle cripto-attività. In particolare:

  • il registro centrale per le cripto-attività deve essere istituito entro il 31 dicembre 2026;
  • il registro dei gestori di cripto-attività deve essere istituito entro il 31 dicembre 2025.

Gli Stati membri devono assicurare la registrazione unica dei gestori di cripto-attività quando non rientrano già nell’autorizzazione europea prevista dal regolamento 2023/1114, con attribuzione di un numero di identificazione individuale e possibilità di cancellazione dal registro in caso di inadempimento o cessazione delle attività.

Discrezionalità degli Stati membri e limiti

La direttiva, in quanto tale, vincola gli Stati membri al risultato, lasciando margini di discrezionalità sulla forma e sui mezzi di trasposizione. Tale discrezionalità emerge in particolare:

  • nella scelta delle misure nazionali per imporre gli obblighi di comunicazione e verifica;
  • nella scelta delle sanzioni;
  • nelle modalità di organizzazione della registrazione, del controllo e dell’accesso ai registri;
  • nella gestione del segreto professionale degli intermediari e della notifica al cliente;
  • nella possibilità di usare servizi di identificazione, purché non compromettano qualità e flusso delle informazioni.

Recepimento e decorrenze

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure di recepimento entro il 31 dicembre 2025 e applicarle dal 1° gennaio 2026.

Sono previsti termini speciali:

  • entro il 31 dicembre 2027, recepimento delle disposizioni dell’articolo 1, punto 11, e dell’articolo 27 quater, paragrafi 3 e 4; applicazione dal 1° gennaio 2028;
  • entro il 31 dicembre 2029, recepimento dell’articolo 27 quater, paragrafo 2; applicazione dal 1° gennaio 2030.

Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni interne adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Disposizioni principali

Estensione dello scambio automatico alle cripto-attività

Introduzione dell’articolo 8 bis quinquies nella direttiva 2011/16/UE: gli Stati membri devono imporre ai prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione di effettuare obblighi di comunicazione e procedure di adeguata verifica fiscale conformi all’allegato VI, e devono scambiare automaticamente le informazioni raccolte con le autorità competenti degli altri Stati membri. Le prime informazioni si applicano dal 1° gennaio 2026 e sono comunicate entro nove mesi dalla fine dell’anno civile di riferimento.

Nuove definizioni e aggiornamento delle nozioni fiscali rilevanti

Rafforzamento dell’articolo 3 e degli allegati I e VI con definizioni di cripto-attività, cripto-attività oggetto di comunicazione, prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, gestore di cripto-attività, operazione oggetto di comunicazione, operazione di scambio, utente oggetto di comunicazione, persona oggetto di comunicazione, servizio di identificazione, moneta elettronica, moneta fiduciaria e valuta digitale della banca centrale. Sono altresì aggiornate le definizioni di istituzione di deposito, entità di investimento, conto di deposito, conto preesistente, nuovo conto, persona esclusa, persona di uno Stato membro e altre nozioni connesse.

Ruling preventivi transfrontalieri e persone fisiche

L’articolo 8 bis è modificato per estendere, dal 1° gennaio 2026, lo scambio automatico di ruling preventivi transfrontalieri anche ad alcuni ruling relativi a persone fisiche, in particolare se l’operazione o la serie di operazioni supera 1.500.000 EUR o se il ruling determina la residenza fiscale della persona nello Stato membro emittente. Sono introdotte precisazioni sulle informazioni da comunicare e sulle ipotesi escluse, come alcuni ruling sulla tassazione alla fonte di redditi da lavoro dipendente, compensi per dirigenti e pensioni dei non residenti.

Segreto professionale degli avvocati e meccanismo transfrontaliero DAC6

L’articolo 8 bis ter è modificato in conformità alla sentenza C-694/20: l’intermediario esonerato per segreto professionale non è tenuto a notificare gli obblighi di comunicazione a un altro intermediario che non sia il cliente, ma resta tenuto a informare senza indugio il proprio cliente degli obblighi che gli competono. Sono inoltre precisate e rafforzate le informazioni da comunicare sui meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica.

Scambio di informazioni sui dividendi su conti non di custodia e sui dati identificativi fiscali

L’articolo 8, paragrafo 1, è ampliato includendo i redditi da dividendi su conti non di custodia tra le categorie soggette a scambio automatico. La direttiva introduce inoltre obblighi rafforzati sul NIF: gli Stati membri devono adottare misure per imporre, in varie categorie di scambi, la comunicazione del NIF dei soggetti segnalati e, per taluni periodi d’imposta, anche dei residenti. I termini specifici variano: in via generale dal 1° gennaio 2026, ma per alcune misure relative al NIF dal 1° gennaio 2028 e dal 1° gennaio 2030.

Moneta elettronica, moneta digitale di banca centrale e conti esclusi

Gli allegati I e VI sono aggiornati per includere moneta elettronica e valute digitali di banca centrale nel perimetro delle definizioni e in alcune nozioni di conto di deposito e attività finanziaria. Sono inoltre introdotte nuove regole sui conti esclusi e sulle entità finanziarie non tenute alla comunicazione, con requisiti rafforzati per evitare effetti elusivi.

Uso, conservazione e protezione delle informazioni

L’articolo 16 chiarisce che le informazioni scambiate possono essere usate non solo per le imposte rientranti nell’ambito della direttiva, ma anche per IVA, altre imposte indirette, dazi doganali e finalità AML/CFT; può esserne consentito l’uso anche per misure restrittive UE. L’articolo 22 impone una conservazione minima di cinque anni, ma non superiore a quanto necessario; l’articolo 25 rafforza il quadro GDPR/Regolamento 2018/1725 per i titolari e contitolari del trattamento.

Registro centrale, strumenti elettronici e modalità di esecuzione

La Commissione è incaricata di adottare atti di esecuzione per formulari elettronici tipo, modalità pratiche di scambio e un registro centrale sicuro per i dati sulle cripto-attività, oltre a uno strumento di verifica elettronica e automatizzata del NIF. Per le cripto-attività, il registro centrale deve essere istituito entro il 31 dicembre 2026, mentre un registro dei gestori di cripto-attività deve essere istituito entro il 31 dicembre 2025.

Sanzioni e valutazione dell’efficacia

Gli Stati membri devono prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni delle norme nazionali di attuazione, in particolare in materia di scambio automatico delle informazioni sui prestatori di servizi per le cripto-attività. È altresì previsto che gli Stati membri monitorino e valutino annualmente l’efficacia della cooperazione amministrativa e trasmettano alla Commissione i risultati di tale valutazione.

Recepimento e decorrenza

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni di recepimento entro il 31 dicembre 2025 e applicarle dal 1° gennaio 2026. In deroga, le disposizioni relative alla conservazione/registrazione e alle regole sul NIF dell’articolo 27 quater, paragrafi 3 e 4, devono essere recepite entro il 31 dicembre 2027 e applicate dal 1° gennaio 2028; le disposizioni sull’articolo 27 quater, paragrafo 2, entro il 31 dicembre 2029 e applicate dal 1° gennaio 2030.

Come è indicizzato

Materiecooperazione amministrativa fiscalescambio automatico di informazionicripto-attivitàprotezione dei datisegreto professionaleantielusione fiscale

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