Direttiva 2023/2775
Direttiva delegata (UE) 2023/2775 della Commissione, del 17 ottobre 2023, che modifica la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli adeguamenti dei criteri dimensionali per le microimprese e le imprese o i gruppi di piccole, medie e grandi dimensioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva delegata (UE) 2023/2775 aggiorna le soglie monetarie dell’articolo 3 della direttiva 2013/34/UE per tener conto dell’inflazione accumulata negli ultimi anni. L’obiettivo è evitare che l’aumento dei prezzi alteri la classificazione dimensionale delle imprese e dei gruppi e, al contempo, razionalizzare gli obblighi di comunicazione contabile. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 24 dicembre 2024, con applicazione agli esercizi finanziari iniziati dal 1° gennaio 2024, salva la facoltà di anticipazione al 1° gennaio 2023.
Adeguamento, per effetto dell’inflazione, dei criteri dimensionali monetari della direttiva 2013/34/UE per la classificazione delle microimprese e delle imprese/gruppi di piccole, medie e grandi dimensioni.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea, ai quali impone di recepire le modifiche alla direttiva 2013/34/UE in materia di bilanci d’esercizio e consolidati. L’intervento riguarda le imprese e i gruppi soggetti alla classificazione dimensionale ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2013/34/UE, con effetti sui criteri monetari basati su totale dello stato patrimoniale e ricavi netti delle vendite e delle prestazioni. Sono contemplate facoltà nazionali limitate di fissare soglie superiori entro i tetti massimi previsti. La direttiva è rilevante ai fini SEE.
Adeguamento dei criteri dimensionali della direttiva 2013/34/UE
La direttiva delegata (UE) 2023/2775 della Commissione modifica la direttiva 2013/34/UE per adeguare, in funzione dell’inflazione, le soglie monetarie utilizzate per classificare imprese e gruppi in micro, piccole, medie e grandi dimensioni. L’intervento mira a preservare la coerenza degli obblighi di comunicazione contabile e a ridurne gli oneri amministrativi, evitando che l’aumento dei prezzi produca effetti distorsivi sulla classificazione dimensionale.
Finalità e contesto normativo
La Commissione richiama il fatto che la rendicontazione contabile non serve soltanto agli investitori attivi nei mercati dei capitali, ma anche alla ricostruzione delle operazioni pregresse e al miglioramento del governo societario. I considerando evidenziano che, tra il 1° gennaio 2013 e il 31 marzo 2023, l’inflazione cumulata è stata pari al 24,3% nella zona euro e al 27,2% nell’intera Unione, rendendo opportuno un aggiornamento delle soglie monetarie dell’articolo 3 della direttiva 2013/34/UE.
Base giuridica e natura dell’atto
La direttiva è adottata come direttiva delegata, sulla base dell’articolo 3, paragrafo 13, della direttiva 2013/34/UE. In quanto direttiva, vincola gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere, lasciando loro la scelta della forma e dei mezzi di attuazione. Le modifiche introdotte incidono direttamente sulla disciplina della classificazione dimensionale delle imprese e dei gruppi ai fini contabili.
Modifiche alle soglie dell’articolo 3 della direttiva 2013/34/UE
L’articolo 1 sostituisce le soglie monetarie previste per i diversi paragrafi dell’articolo 3 della direttiva 2013/34/UE. Le nuove soglie sono aumentate del 25% e arrotondate, con i seguenti valori:
- paragrafo 1: totale dello stato patrimoniale 450.000 EUR; ricavi netti delle vendite e delle prestazioni 900.000 EUR;
- paragrafo 2: totale dello stato patrimoniale 5.000.000 EUR; ricavi netti delle vendite e delle prestazioni 10.000.000 EUR;
- paragrafo 3: totale dello stato patrimoniale 25.000.000 EUR; ricavi netti delle vendite e delle prestazioni 50.000.000 EUR;
- paragrafo 4: totale dello stato patrimoniale 25.000.000 EUR; ricavi netti delle vendite e delle prestazioni 50.000.000 EUR;
- paragrafo 5: totale dello stato patrimoniale 5.000.000 EUR; ricavi netti delle vendite e delle prestazioni 10.000.000 EUR;
- paragrafo 6: totale dello stato patrimoniale 25.000.000 EUR; ricavi netti delle vendite e delle prestazioni 50.000.000 EUR;
- paragrafo 7: totale dello stato patrimoniale 25.000.000 EUR; ricavi netti delle vendite e delle prestazioni 50.000.000 EUR.
Margini di discrezionalità riconosciuti agli Stati membri
La direttiva mantiene un margine nazionale limitato solo per i paragrafi 2 e 5 dell’articolo 3 della direttiva 2013/34/UE. Gli Stati membri possono fissare soglie superiori a quelle armonizzate, ma non oltre:
- 7.500.000 EUR per il totale dello stato patrimoniale;
- 15.000.000 EUR per i ricavi netti delle vendite e delle prestazioni. Questo conferma che l’armonizzazione è di tipo minimo entro un tetto massimo, non assoluto.
Recepimento e applicazione nel tempo
Gli Stati membri devono adottare le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 24 dicembre 2024 e comunicarne immediatamente il testo alla Commissione. Le disposizioni nazionali devono applicarsi agli esercizi finanziari aventi inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva. In deroga, gli Stati membri possono consentire l’applicazione anticipata agli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2023 o in data successiva.
Obblighi formali di trasposizione e comunicazione
Le misure nazionali di recepimento devono contenere un riferimento espresso alla direttiva, oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità tecniche del riferimento sono lasciate agli Stati membri. Inoltre, questi ultimi devono trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri, che devono quindi assicurare il recepimento entro il termine fissato e l’allineamento delle norme contabili nazionali alle nuove soglie dimensionali.
Disposizioni principali
Finalità dell’intervento
La Commissione, sulla base dell’articolo 3, paragrafo 13, della direttiva 2013/34/UE, adegua i criteri dimensionali monetari per tener conto dell’elevata inflazione registrata nel 2021 e nel 2022. Il considerando evidenzia che gli obblighi di comunicazione contabile perseguono anche finalità di trasparenza, ricostruzione delle operazioni passate e miglioramento del governo societario, e che occorre limitarne gli oneri amministrativi.
Nuove soglie per la classificazione dimensionale
L’articolo 1 modifica l’articolo 3 della direttiva 2013/34/UE aumentando del 25% e arrotondando le soglie monetarie. Per il paragrafo 1, le soglie diventano 450.000 EUR per il totale dello stato patrimoniale e 900.000 EUR per i ricavi netti delle vendite e delle prestazioni. Per il paragrafo 2, le soglie sono 5.000.000 EUR e 10.000.000 EUR; per il paragrafo 3, 25.000.000 EUR e 50.000.000 EUR; per il paragrafo 4, 25.000.000 EUR e 50.000.000 EUR; per il paragrafo 5, 5.000.000 EUR e 10.000.000 EUR; per i paragrafi 6 e 7, 25.000.000 EUR e 50.000.000 EUR.
Margine di discrezionalità per gli Stati membri
Per i paragrafi 2 e 5 dell’articolo 3 della direttiva 2013/34/UE, gli Stati membri possono stabilire soglie superiori rispetto a quelle armonizzate, ma entro limiti massimi: non oltre 7.500.000 EUR per il totale dello stato patrimoniale e 15.000.000 EUR per i ricavi netti delle vendite e delle prestazioni.
Termine di recepimento e applicazione
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni necessarie entro il 24 dicembre 2024. Tali disposizioni si applicano agli esercizi finanziari che hanno inizio il 1° gennaio 2024 o successivamente. In deroga, gli Stati membri possono consentire un’applicazione anticipata agli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2023 o successivamente.
Obblighi formali di trasposizione
Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento in occasione della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono rimesse agli Stati membri. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.
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