Direttiva 2023/2413
Direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell’energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva rafforza in modo significativo il quadro UE sulle rinnovabili, innalzando l’obiettivo vincolante al 42,5 % del consumo finale lordo dell’Unione entro il 2030 e fissando un ambizioso obiettivo collettivo del 45 %. Introduce una profonda riforma delle autorizzazioni, con zone di accelerazione per le rinnovabili, termini più brevi e talune esenzioni da valutazioni ambientali, oltre a nuovi obblighi per edifici, industria, trasporti, teleriscaldamento e garanzie di origine. Modifica anche la governance climatico-energetica del regolamento (UE) 2018/1999 e allinea la direttiva 98/70/CE, sopprimendo obblighi ridondanti sui carburanti e innalzando al 10 % il limite del FAME nel diesel.
Rafforzamento degli obiettivi UE in materia di energia da fonti rinnovabili al 2030, con accelerazione delle autorizzazioni, nuove regole per biomassa, trasporti, edifici, industria, garanzie di origine e allineamento delle norme sui carburanti.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, che devono recepirne le modifiche nell’ordinamento nazionale, e incide su produzione, contabilizzazione e promozione dell’energia da fonti rinnovabili in numerosi settori: elettricità, riscaldamento e raffrescamento, edifici, industria, trasporti, teleriscaldamento e teleraffrescamento, biomassa e carburanti. Interviene inoltre su procedure autorizzative, pianificazione territoriale e marittima, garanzie di origine, criteri di sostenibilità e sistemi di certificazione/tracciabilità; modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva 98/70/CE, abrogando la direttiva (UE) 2015/652. Prevede alcune esclusioni/deroghe rilevanti, ad esempio per specifiche tecnologie o aree (regioni ultraperiferiche, difesa nazionale, patrimonio culturale, siti protetti, talune infrastrutture o impianti in condizioni particolari) e margini di discrezionalità nazionali in materia di regimi di sostegno, pianificazione e applicazione di talune deroghe ambientali.
Promozione dell’energia da fonti rinnovabili e riforma del quadro UE
La direttiva (UE) 2023/2413 interviene in modo organico sulla direttiva (UE) 2018/2001, sul regolamento (UE) 2018/1999 e sulla direttiva 98/70/CE per accelerare la transizione verso un sistema energetico basato sulle rinnovabili. Il legislatore UE collega espressamente la riforma al Green Deal, al pacchetto REPowerEU, alla neutralità climatica al 2050 e all’esigenza di ridurre dipendenza energetica, prezzi e vulnerabilità geopolitiche.
Obiettivi climatici e obiettivi vincolanti
L’elemento centrale della direttiva è l’innalzamento dell’obiettivo unionale in materia di rinnovabili: gli Stati membri devono provvedere collettivamente affinché la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo dell’Unione sia almeno del 42,5 % nel 2030, con un impegno collettivo a raggiungere il 45 %.
La direttiva introduce anche un obiettivo indicativo per le tecnologie innovative per l’energia rinnovabile: almeno il 5 % della nuova capacità installata entro il 2030. Il nuovo impianto normativo insiste sull’approccio integrato e sull’"efficienza energetica al primo posto", richiamando anche la necessità di combinare rinnovabili e altre fonti non fossili nei percorsi nazionali di decarbonizzazione.
Biomassa, sostenibilità e uso a cascata
Una parte molto rilevante delle modifiche riguarda la bioenergia. Gli Stati membri devono organizzare i regimi di sostegno in modo da evitare distorsioni del mercato delle materie prime della biomassa, impatti negativi su biodiversità, ambiente e clima e incentivi a modelli non sostenibili. La direttiva impone di applicare il principio dell’uso a cascata della biomassa, dando priorità all’uso materiale rispetto a quello energetico e seguendo l’ordine: prodotti a base di legno, prolungamento del ciclo di vita dei prodotti, riutilizzo, riciclaggio, bioenergia, smaltimento.
Sono ammesse deroghe solo in casi circoscritti, ad esempio per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento energetico o quando, per particolari materie prime e in un dato perimetro geografico, non esistono industrie o impianti in grado di impieghi a maggior valore aggiunto. Tali deroghe devono essere notificate alla Commissione almeno una volta l’anno, con motivazioni e ambito geografico.
La direttiva vieta il sostegno finanziario diretto per l’uso di tronchi da sega e da impiallacciatura, legname tondo di qualità industriale, ceppi e radici per produrre energia, nonché per la produzione di energia da incenerimento di rifiuti se non sono stati rispettati gli obblighi di raccolta differenziata. Inoltre, restringe in modo importante i nuovi sostegni alla sola produzione elettrica da biomassa forestale, salvo ipotesi legate alla transizione giusta, alla cattura e stoccaggio della CO2 o alle regioni ultraperiferiche.
Mappatura territoriale, zone di accelerazione e pianificazione
Entro il 21 maggio 2025 gli Stati membri devono svolgere una mappatura coordinata del proprio territorio per individuare il potenziale nazionale e le superfici necessarie per impianti rinnovabili, rete e stoccaggi, inclusi quelli termici. La mappatura deve essere coerente con i piani nazionali integrati per l’energia e il clima e può basarsi su strumenti di pianificazione esistenti, compresi i piani di gestione dello spazio marittimo.
Entro il 21 febbraio 2026 devono poi essere adottati uno o più piani che designano, come sottoinsieme di quelle aree, le zone di accelerazione per le energie rinnovabili. Tali zone devono essere idonee allo sviluppo di uno o più tipi di tecnologia rinnovabile con impatti ambientali non significativi, privilegiando superfici artificiali ed edificate, aree degradate e siti già compromessi, ed escludendo, salvo limitate eccezioni, siti Natura 2000, aree protette nazionali e principali rotte migratorie di uccelli e mammiferi marini.
I piani devono essere sottoposti a valutazione ambientale strategica ai sensi della direttiva 2001/42/CE e, se necessario, a valutazione appropriata ai sensi della direttiva Habitat. Gli Stati membri devono anche favorire l’uso polivalente dello spazio, compatibilmente con gli usi preesistenti.
Procedura autorizzativa accelerata e semplificata
La riforma è fortemente orientata alla semplificazione amministrativa. La procedura di autorizzazione deve coprire tutte le autorizzazioni amministrative rilevanti, comprese quelle per costruzione, revisione della potenza, esercizio, connessione alla rete e, ove necessario, le valutazioni ambientali.
Per i progetti situati nelle zone di accelerazione i termini massimi sono:
- 12 mesi per i progetti ordinari;
- 2 anni per i progetti offshore;
- proroga massima di 6 mesi in circostanze straordinarie debitamente giustificate.
Per i progetti fuori dalle zone di accelerazione i termini massimi sono:
- 2 anni;
- 3 anni per l’offshore;
- proroga massima di 6 mesi in circostanze straordinarie.
Per la revisione della potenza, per gli impianti con capacità limitata e per gli stoccaggi co-ubicati, i termini sono ulteriormente abbreviati. Sono previsti punti di contatto unici, digitalizzazione delle procedure, manuali online, accesso elettronico ai fascicoli e obblighi di risorse adeguate per le autorità competenti.
La direttiva introduce anche il principio del silenzio-assenso amministrativo per alcune fasi intermedie, fermo restando che la decisione finale deve essere esplicita e pubblica.
Esenzione o semplificazione delle valutazioni ambientali
Nei progetti situati nelle zone di accelerazione, i progetti conformi alle norme e alle misure del piano possono beneficiare di una presunzione di assenza di effetti ambientali significativi e, in linea generale, essere esentati dalla valutazione di impatto ambientale specifica di progetto. Rimangono però gli obblighi per i casi transfrontalieri, per i progetti che possono incidere significativamente su un altro Stato membro e per le ipotesi in cui la normativa UE imponga comunque il controllo.
Per gli impianti e le infrastrutture di rete o di stoccaggio, gli Stati membri possono designare zone dedicate con procedure ambientali semplificate e, in circostanze giustificate, esentare tali progetti da alcune valutazioni ambientali, sempre con procedure di esame basate sui dati esistenti e con possibilità di misure di mitigazione o compensazione.
La direttiva precisa inoltre che, se un progetto di energia rinnovabile prevede misure adeguate di mitigazione, l’eventuale uccisione o perturbazione di specie protette non è considerata "deliberata" ai sensi delle direttive Habitat e Uccelli.
Interesse pubblico prevalente
Entro il 21 febbraio 2024 gli Stati membri devono garantire che, fino al raggiungimento della neutralità climatica, la pianificazione, costruzione ed esercizio degli impianti rinnovabili, la loro connessione alla rete, la rete stessa e gli impianti di stoccaggio siano considerati di interesse pubblico prevalente e nell’interesse della salute e della sicurezza pubblica, ai fini della ponderazione degli interessi nei casi concreti e delle pertinenti deroghe delle direttive Habitat, Acque e Uccelli.
Gli Stati membri possono limitare tale presunzione a parti del territorio, tecnologie o caratteristiche tecniche specifiche, purché ciò sia motivato e coerente con i rispettivi piani nazionali integrati per l’energia e il clima.
Edilizia: quote indicativa e obblighi di integrazione
La direttiva introduce un obiettivo indicativo per il settore edilizio: almeno il 49 % di energia rinnovabile nel consumo finale di energia del settore nel 2030. Gli Stati membri devono indicare tale quota nei piani nazionali integrati per l’energia e il clima e adottare misure regolamentari e di sostegno per aumentare la produzione in loco o nelle vicinanze e l’approvvigionamento dalla rete.
Gli Stati membri possono conteggiare il calore e il freddo di scarto entro il limite del 20 % della quota. Devono inoltre imporre livelli minimi di energia rinnovabile negli edifici nuovi e in quelli esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti o ammodernamenti del sistema di riscaldamento, ove fattibile sotto il profilo economico, tecnico e funzionale. Gli edifici pubblici devono svolgere un ruolo esemplare.
Industria: aumento dei rinnovabili e idrogeno rinnovabile
Per l’industria, gli Stati membri devono mirare a un aumento medio annuo di almeno 1,6 punti percentuali della quota di rinnovabili sul totale delle fonti energetiche usate a fini energetici e non energetici, con possibilità di conteggiare il calore e il freddo di scarto entro limiti specifici.
La direttiva stabilisce un obiettivo particolarmente rilevante per i combustibili rinnovabili di origine non biologica nell’industria: almeno il 42 % dell’idrogeno usato per scopi finali energetici e non energetici entro il 2030 e il 60 % entro il 2035. Viene anche prevista una possibilità di riduzione del 20 % di tale contributo in presenza di determinate condizioni, fra cui il rispetto della traiettoria nazionale complessiva e una quota limitata di idrogeno fossile.
La Commissione dovrà inoltre elaborare una strategia dell’Unione per l’idrogeno importato e prodotto internamente, sulla base delle indicazioni degli Stati membri nei piani nazionali integrati.
Teleriscaldamento e teleraffrescamento
La direttiva rafforza in modo marcato il ruolo del teleriscaldamento e teleraffrescamento. Gli Stati membri devono aumentare la quota di energia rinnovabile e di calore/freddo di scarto nel settore di 2,2 punti percentuali medi annui nel periodo 2021-2030, con specifici obblighi di pianificazione nei piani nazionali integrati.
I gestori di sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento con capacità superiore a 25 MWth devono essere incoraggiati a connettere o acquistare energia da fornitori terzi di rinnovabili e calore/freddo di scarto. Sono previste regole per il rifiuto della connessione solo in casi limitati e per la presenza di un processo di rimedio contro i dinieghi ingiustificati. È inoltre prevista una maggiore cooperazione con i gestori delle reti elettriche e del gas, incluse le reti dell’idrogeno.
Trasporti: obiettivi, credito e combustibili avanzati
Nel settore trasporti l’articolo 25 è completamente riscritto. Gli Stati membri devono imporre ai fornitori di combustibili un obbligo che consenta di raggiungere entro il 2030:
- una quota di energia rinnovabile nel consumo finale di energia nei trasporti almeno pari al 29 %; oppure
- una riduzione dell’intensità delle emissioni di gas a effetto serra almeno pari al 14,5 % rispetto al valore di riferimento.
In parallelo, deve essere raggiunta una quota combinata minima dell’1 % nel 2025 e del 5,5 % nel 2030 di biocarburanti avanzati, biogas da materie prime dell’allegato IX, parte A, e combustibili rinnovabili di origine non biologica, con almeno l’1 % da questi ultimi nel 2030.
Sono introdotte regole specifiche per il trasporto marittimo e per i bunkeraggi marittimi internazionali, con limiti di contabilizzazione fino al 13 % del consumo finale lordo di energia dello Stato membro, ridotto al 5 % per Cipro e Malta. Gli Stati membri con porti marittimi devono inoltre adoperarsi perché dal 2030 la quota di combustibili rinnovabili di origine non biologica per il trasporto marittimo sia almeno dell’1,2 %.
È previsto un meccanismo di crediti per la ricarica elettrica da fonti rinnovabili, utile ai fornitori di combustibili per adempiere agli obblighi loro imposti.
Garanzie di origine, dati e bancadati UE
La direttiva rafforza il sistema delle garanzie di origine come strumento di tracciabilità e di informazione al consumatore. Le garanzie possono essere rilasciate anche per gas rinnovabile, inclusi i combustibili rinnovabili gassosi di origine non biologica, hanno durata di 12 mesi e scadono al massimo dopo 18 mesi dalla produzione se non annullate.
Per impianti sotto i 50 kW e per le comunità di energia rinnovabile sono previste procedure semplificate e diritti ridotti. È richiesto che le garanzie di origine siano trasferibili all’acquirente nell’ambito degli accordi di acquisto di energia rinnovabile.
Entro il 21 novembre 2024 la Commissione deve istituire una banca dati dell’Unione per il tracciamento dei combustibili rinnovabili liquidi e gassosi e dei carburanti derivanti da carbonio riciclato. Gli operatori economici devono inserire tempestivamente dati accurati sulle transazioni, sulle caratteristiche di sostenibilità e sulle emissioni di gas a effetto serra, mentre gli Stati membri devono garantire controlli sull’accuratezza e completezza delle informazioni, anche tramite banche dati nazionali allineate.
Criteri di sostenibilità, verifica e riduzione delle emissioni
La direttiva modifica in modo esteso i criteri di sostenibilità della direttiva (UE) 2018/2001. Per i combustibili rinnovabili di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato è richiesto un risparmio minimo di emissioni di gas a effetto serra pari almeno al 70 % per poter essere contabilizzati ai fini degli obiettivi UE e nazionali rilevanti.
Il sistema di verifica è rafforzato mediante audit indipendenti, sistemi di equilibrio di massa, riconoscimento di sistemi volontari o nazionali da parte della Commissione e possibilità di verifiche semplificate per impianti tra 7,5 e 20 MW. Per i biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa derivanti da rifiuti o residui, si applicano criteri specifici e, in generale, solo i criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.
Garanzie di origine, informazioni al consumatore e mix energetico residuale
È rafforzato anche l’obbligo per i fornitori di gas di dimostrare ai consumatori la quota rinnovabile del proprio mix, utilizzando le garanzie di origine. Le informazioni devono essere aggiornate e comprensibili, con pubblicazione annuale del mix energetico residuale. La Commissione deve inoltre valutare entro il 31 dicembre 2025 la possibilità di un marchio di qualità ecologica unionale per promuovere l’uso di energia rinnovabile generata da nuovi impianti.
Modifiche al regolamento (UE) 2018/1999
Il regolamento sulla governance dell’Unione dell’energia è aggiornato per allineare i riferimenti al nuovo obiettivo vincolante UE sulle rinnovabili al 2030. Sono modificati sia le definizioni degli "obiettivi 2030" sia le regole sulla traiettoria indicativa dei contributi nazionali: i punti di riferimento intermedi restano al 18 % nel 2022, 43 % nel 2025 e 65 % nel 2027 dell’aumento totale fra il target 2020 e il contributo 2030.
Modifiche alla direttiva 98/70/CE
La direttiva 98/70/CE viene ristretta e allineata alla disciplina sulle rinnovabili, per evitare duplicazioni. Sono soppressi gli articoli 7 bis-7 sexies e diversi obblighi di monitoraggio e comunicazione, mentre l’articolo 4 è modificato per consentire l’immissione sul mercato di diesel con FAME oltre il 7 % fino al 10 %.
L’abrogazione della direttiva (UE) 2015/652 decorre dal 1° gennaio 2025. Sono previste disposizioni transitorie per i dati 2023 raccolti sulla base della vecchia disciplina, che devono comunque essere trasmessi alla Commissione.
Recepimento e tempistiche
Gli Stati membri devono adottare le misure di recepimento entro il 21 maggio 2025. Tuttavia, per le nuove disposizioni su infrastrutture di rete e stoccaggio e sulla procedura autorizzativa accelerata introdotte dagli articoli 15 sexies e 16 e seguenti della direttiva (UE) 2018/2001, il termine è anticipato al 1° luglio 2024.
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle misure di diritto interno adottate.
Disposizioni principali
Obiettivi UE al 2030
L’articolo 3 della direttiva (UE) 2018/2001 è modificato: gli Stati membri devono provvedere collettivamente affinché la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia dell’Unione nel 2030 sia almeno pari al 42,5 %; inoltre si impegnano collettivamente per arrivare al 45 % nel 2030. È introdotto anche un obiettivo indicativo pari ad almeno il 5 % della nuova capacità rinnovabile installata entro il 2030 per le tecnologie innovative per l’energia rinnovabile.
Biomassa e principio dell’uso a cascata
Gli Stati membri devono progettare i regimi di sostegno in modo da evitare distorsioni sul mercato delle materie prime della biomassa e impatti negativi su biodiversità, ambiente e clima, applicando la gerarchia dei rifiuti e il principio dell’uso a cascata della biomassa. Sono previste deroghe limitate e notifiche annuali alla Commissione; sono vietati nuovi aiuti o rinnovi per sola produzione elettrica da biomassa forestale, salvo casi specifici (regioni della transizione giusta, cattura e stoccaggio della CO2, regioni ultraperiferiche). Sono vietati sostegni diretti per tronchi da sega e da impiallacciatura, legname tondo di qualità industriale, ceppi e radici, e per energia da incenerimento di rifiuti senza previa raccolta differenziata.
Pianificazione, zone di accelerazione e autorizzazioni
Entro il 21 maggio 2025 gli Stati membri devono completare una mappatura coordinata delle aree necessarie per raggiungere il proprio contributo nazionale; entro il 21 febbraio 2026 devono adottare piani che designino zone di accelerazione per le rinnovabili. Nelle zone di accelerazione si applicano procedure autorizzative accelerate e, in linea generale, esenzioni da valutazioni specifiche di impatto ambientale a livello di progetto, se il progetto rispetta le norme e misure di mitigazione del piano. La direttiva introduce anche una presunzione di interesse pubblico prevalente per impianti rinnovabili, reti e stoccaggi, con possibilità di limitazioni territoriali o tecnologiche debitamente giustificate.
Termini massimi di autorizzazione
Per i progetti nelle zone di accelerazione la procedura di autorizzazione non deve superare 12 mesi, e 2 anni per l’offshore; fuori dalle zone i termini massimi sono 2 anni, e 3 anni per l’offshore. Sono previsti termini ancora più brevi per revisioni di potenza, impianti solari e pompe di calore, con meccanismi di silenzio-assenso per alcune fasi intermedie, salvo eccezioni per sicurezza, incompatibilità tecniche o valutazioni ambientali necessarie.
Edilizia, teleriscaldamento e raffrescamento
È introdotto un obiettivo indicativo per gli edifici pari almeno al 49 % di energia rinnovabile nel consumo finale lordo del settore nel 2030, con possibilità di conteggiare il calore e freddo di scarto entro limiti specifici. Sono rafforzati gli obblighi per gli edifici pubblici, per l’installazione di tecnologie rinnovabili e per le reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento, il cui incremento annuo indicativo sale a 2,2 punti percentuali fino al 2030.
Industria e combustibili rinnovabili di origine non biologica
Viene introdotto un obiettivo indicativo per l’industria di aumento della quota di rinnovabili di almeno 1,6 punti percentuali annui, e un obiettivo vincolante per i combustibili rinnovabili di origine non biologica usati in industria pari al 42 % dell’idrogeno entro il 2030 e al 60 % entro il 2035. Sono previste condizioni per una riduzione del 20 % di tale contributo in presenza di determinati requisiti di progresso nazionale e di quota limitata di idrogeno fossile.
Trasporti
L’articolo 25 della direttiva (UE) 2018/2001 introduce un obbligo a carico dei fornitori di combustibili: entro il 2030 il settore trasporti deve raggiungere una quota di rinnovabili pari almeno al 29 % oppure una riduzione dell’intensità delle emissioni GHG almeno del 14,5 %. È inoltre fissata una quota combinata minima dell’1 % nel 2025 e del 5,5 % nel 2030 per biocarburanti avanzati, biogas da materie prime dell’allegato IX, parte A, e combustibili rinnovabili di origine non biologica, di cui almeno l’1 % da questi ultimi nel 2030. Per il trasporto marittimo gli Stati membri con porti marittimi devono adoperarsi per raggiungere almeno l’1,2 % di combustibili rinnovabili di origine non biologica dal 2030.
Garanzie di origine e tracciabilità
Le garanzie di origine sono rafforzate: possono essere emesse anche per combustibili rinnovabili gassosi di origine non biologica, hanno durata di 12 mesi, scadono entro 18 mesi se non annullate e per i piccoli impianti sotto 50 kW e le comunità di energia rinnovabile sono previste procedure semplificate. È prevista una banca dati dell’Unione, entro il 21 novembre 2024, per tracciare combustibili rinnovabili liquidi e gassosi e carburanti derivanti da carbonio riciclato, con obblighi di inserimento dati e controlli sulla completezza e accuratezza.
Modifiche alla direttiva 98/70/CE
La direttiva 98/70/CE è ridimensionata e allineata alla disciplina sulle rinnovabili: sono soppressi gli articoli 7 bis-7 sexies e alcuni obblighi di monitoraggio/comunicazione. Il tenore massimo di FAME nel diesel è innalzato dal 7 % al 10 %, con contestuale previsione di un diesel di protezione B7. L’ambito di applicazione resta limitato a veicoli stradali, macchine mobili non stradali, trattori agricoli e forestali e imbarcazioni da diporto quando non sono in mare.
Recepimento e abrogazione
Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 21 maggio 2025. Per alcune disposizioni su infrastrutture di rete e stoccaggio e sulla nuova disciplina autorizzativa il termine è anticipato al 1° luglio 2024. La direttiva (UE) 2015/652 è abrogata dal 1° gennaio 2025.
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