Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 2354/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL’EFFICACIA -Del provvedimento comunicato a mezzo PEC in data 17.12.2025, con cui la p.a. ha disposto l’esclusione della ricorrente dal “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 1069 professionisti medici di prima fascia funzionale nei ruoli del personale dell’INPS”; -dell’esclusione di parte ricorrente dal “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 1069 professionisti medici di prima fascia funzionale nei ruoli del personale dell’INPS”, comunicata allo stesso a mezzo PEC in data 17.12.2025; -della graduatoria dei candidati specializzati per la Regione Sicilia del concorso de quo, pubblicata in data 31.12.2025, nella parte in cui non è incluso il nominativo della ricorrente; -della mancata assegnazione alla sede lavorativa spettante, nonostante parte ricorrente abbia proficuamente superato tutte le prove d’esame previste dalla lex specialis; -dell’art. 2, lett. h), del bando di concorso, nella parte in cui prevede, tra i requisiti di ammissione, il possesso del “diploma di specializzazione universitario o regolare iscrizione, per l'anno accademico 2023/2024, al penultimo o ultimo anno del corso di formazione specialistica in una delle seguenti aree mediche o in discipline equipollenti ai sensi del Decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e s.m.i.: Medicina legale, Medicina del lavoro, Anatomia patologica, Igiene e medicina preventiva, Neuropsichiatria infantile, Pediatria, Oftalmologia, Otorinolaringoiatria, Psichiatria, Neurologia, Medicina Interna, Oncologia, Cardiologia, Ginecologia“, non includendo altre il diploma di specializzazione in Medicina Generale; -di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, di estremi e contenuto non conosciuto, con riserva di proporre successivi motivi aggiunti, nella parte in cui siano potenzialmente lesivi degli interessi dell’odierna parte ricorrente; PER L’ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI volte a disporre la riammissione della ricorrente alla procedura de qua e, per l’effetto, l'assunzione in servizio presso la sede lavorativa legittimamente spettante, e/o l’adozione di ogni altra misura idonea a soddisfare la pretesa de qua; NONCHÉ PER L’ACCERTAMENTO dell’interesse di parte ricorrente ad essere nuovamente ammessa alla selezione de qua e, quindi, essere assegnata alla sede lavorativa territoriale spettante, previa assunzione in servizio; E PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., derivante dalla illegittima esclusione del ricorrente dalla graduatoria del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 1069 professionisti medici di prima fascia funzionale nei ruoli del personale dell’INPS», tramite la riammissione della ricorrente al concorso de quo e la conseguente immissione in servizio nella sede legittimamente spettante.

Giustizia amministrativa202603265

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dal concorso INPS per 1.069 professionisti medici, mancata inclusione nella graduatoria regionale e mancata assegnazione della sede lavorativa

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'esclusione dalla procedura concorsuale, comunicata il 17 dicembre 2025, nonché la graduatoria dei candidati specializzati per la Regione Sicilia, nella parte in cui non la includeva, deducendo di avere superato le prove previste dalla lex specialis. Ha contestato anche l'art. 2, lett. h), del bando, nella parte in cui richiedeva il diploma di specializzazione universitario, o l'iscrizione agli ultimi anni di un corso di formazione specialistica, in determinate aree mediche, senza includere il diploma di specializzazione in Medicina Generale. La ricorrente sosteneva inoltre che il titolo da essa conseguito, rilasciato dalla Regione Sicilia, dovesse essere considerato rilevante perché la specializzazione sarebbe oggi conseguibile mediante corsi istituiti dalle Regioni. Ha chiesto la sospensione dell'esclusione, la riammissione al concorso, l'assegnazione della sede e il risarcimento in forma specifica ai sensi dell'art. 30 c.p.a. L'INPS si è costituito; gli altri intimati non si sono costituiti.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto decisivo che, indipendentemente dalla questione relativa al fatto che il titolo fosse stato rilasciato dalla Regione Sicilia anziché da un'Università, il diploma di specializzazione in Medicina Generale posseduto dalla ricorrente non fosse considerato equipollente al diploma di specializzazione in Medicina Interna richiesto dal bando. Non emergendo quindi, nella valutazione cautelare, una ragione per superare il requisito previsto dalla lex specialis o per disporre la riammissione, la sospensione è stata negata. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 2, lett. h), del bando di concorso

    diploma di specializzazione universitario o regolare iscrizione, per l'anno accademico 2023/2024, al penultimo o ultimo anno del corso di formazione specialistica in una delle seguenti aree mediche o in discipline equipollenti ai sensi del Decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e s.m.i.: Medicina legale, Medicina del lavoro, Anatomia patologica, Igiene e medicina preventiva, Neuropsichiatria infantile, Pediatria, Oftalmologia, Otorinolaringoiatria, Psichiatria, Neurologia, Medicina Interna, Oncologia, Cardiologia, Ginecologia

    Il requisito del bando richiede il possesso di un diploma di specializzazione universitario, o la prescritta iscrizione a un corso specialistico, nelle aree indicate o in discipline formalmente equipollenti.

  • Decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e s.m.i.

    Il riferimento alle discipline equipollenti non consente di considerare equipollente il diploma di specializzazione in Medicina Generale a quello in Medicina Interna, secondo quanto ritenuto dal TAR.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale per la domanda cautelare incidentale; la domanda è stata respinta.

  • art. 30 c.p.a.

    È stato invocato dalla ricorrente per ottenere il risarcimento in forma specifica mediante riammissione al concorso e immissione in servizio; l'ordinanza cautelare non ha accolto tale pretesa.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Ha costituito il fondamento, insieme alla disciplina europea e all'art. 2-septies del medesimo decreto, dell'ordine di oscuramento dei dati personali e sanitari in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale presupposto per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale ulteriore fondamento dell'oscuramento dei dati sanitari.

Massime di principio

  • Ai fini dell'ammissione a una procedura concorsuale, il possesso di un titolo di specializzazione rileva nei limiti in cui corrisponda al requisito previsto dalla lex specialis o sia formalmente riconosciuto come equipollente secondo la disciplina applicabile.
  • In sede cautelare, quando il titolo posseduto dal candidato non risulta equipollente a quello richiesto dal bando, tale difformità giustifica il rigetto della domanda di sospensione dell'esclusione, anche se restano controverse ulteriori caratteristiche formali del titolo, come l'autorità che lo ha rilasciato.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.