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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34236/2024 del 23/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (garante)

La controversia

La controversia trae origine da due fideiussioni rilasciate dal dante causa della ricorrente a garanzia di obbligazioni future di una società debitrice verso una banca, con importi massimi indicati nei contratti. In un primo giudizio promosso dalla banca ex art. 2901 c.c. per far dichiarare inefficace una vendita immobiliare compiuta in favore della ricorrente, era stata sollevata anche la questione della nullità delle fideiussioni; successivamente la ricorrente ha instaurato un autonomo giudizio chiedendo di dichiarare nulle le fideiussioni per mancata determinazione del massimo importo, per violazione di buona fede e correttezza, per indeterminazione dell’oggetto e per la clausola di rinuncia all’autorizzazione ex art. 1956 c.c., oltre che di accertare la prescrizione del credito garantito. Il Tribunale ha ritenuto che tale domanda fosse coperta da giudicato esterno; la Corte d’appello ha confermato, affermando che la domanda non era stata riproposta o comunque era stata rinunciata, e che in ogni caso si era formato giudicato anche per omessa impugnazione della mancata pronuncia nel precedente processo. Con il ricorso per cassazione la parte soccombente ha denunciato violazione degli artt. 2909 c.c. e 112 c.p.c., sostenendo che non vi fosse identità tra le domande dei due giudizi, che la nullità non era stata decisa nel primo processo e che l’omessa pronuncia su una domanda non impedisce la sua riproposizione in un diverso giudizio; ha richiamato anche il principio secondo cui la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c. ha effetto solo processuale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso. Ha affermato che il giudicato non si forma, neppure implicitamente, sugli aspetti del rapporto che non abbiano costituito oggetto di specifica disamina e valutazione nel precedente giudizio e che, in caso di omessa pronuncia su una domanda non assorbita né rigettata implicitamente, la parte può alternativamente impugnare la decisione o riproporre la domanda in un separato giudizio. Applicando tali principi, ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione per nuovo esame, anche sulle spese. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato non può essere esteso a questioni che non siano state oggetto di specifico accertamento e decisione nel precedente processo

  • art. 112 c.p.c.

    l’omessa pronuncia su una domanda non comporta, di per sé, formazione di giudicato sostanziale sulla questione pretermessa

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    norma invocata come parametro del vizio di violazione o falsa applicazione di legge

  • art. 2901 c.c.

    richiamato come titolo dell’azione revocatoria ordinaria proposta nel precedente giudizio

  • art. 1956 c.c.

    richiamato con riferimento alla clausola di rinuncia preventiva all’autorizzazione del creditore per nuove obbligazioni del debitore garantito

  • art. 346 c.p.c.

    la mancata riproposizione ha valore solo processuale e non impedisce la riproposizione della domanda in un diverso giudizio

Massime di principio

  • Il giudicato sostanziale non si forma, neppure implicitamente, sulle questioni che non abbiano costituito oggetto di specifica disamina e decisione nel precedente giudizio.
  • Se una domanda è stata soltanto pretermessa dal giudice, senza assorbimento né rigetto implicito, la parte può scegliere tra l’impugnazione della sentenza e la riproposizione della domanda in un autonomo giudizio.
  • La presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c. ha efficacia soltanto processuale e non vale, da sola, a precludere la proposizione in un nuovo giudizio della domanda non esaminata.
  • L’omessa pronuncia su una domanda non può essere trasformata in giudicato esterno solo perché la questione era astrattamente deducibile nel precedente processo, se non risulta un effettivo scrutinio giudiziale sul punto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFideiussione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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