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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15686/2025 del 22/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Milano (16/04/2024) che ha confermato la condanna del Tribunale di Pavia (11/10/2022) a 4 mesi di arresto per il porto di oggetti atti ad offendere (coltello da macellaio 45 cm, forbice da elettricista 7 cm, kubotan), commesso il 21/08/2019. I motivi di ricorso: (1) vizio di motivazione e mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. (esclusione di punibilità per particolare tenuità del fatto), poiché il fatto sarebbe privo di reale pericolosità (luogo isolato, nessuna resistenza, precedenti per reati diversi); (2) violazione di legge per mancata valutazione dell'attenuante speciale di cui al comma 3 dell'art. 4 della l. 18 aprile 1975 n. 110. Inoltre il difensore ha eccepito la prescrizione del reato.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato infondato. Sul primo motivo la Corte di legittimità ha ritenuto il motivo inammissibile per difetto di specificità: la sentenza impugnata aveva motivato l'esclusione dell'art. 131-bis in ragione del porto di tre oggetti atti ad offendere e della particolare offensività del coltello da macellaio; il ricorso non ha confutato specificamente questo percorso logico ma ha proposto un'interpretazione alternativa generica. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto che la sentenza d'appello abbia implicitamente risposto alla censura sull'attenuante, avendo espresso il giudizio di gravità del fatto (elevato grado di compromissione dell'ordine pubblico) e le relative ragioni; non era quindi necessario replicare testualmente la stessa argomentazione in altra parte della motivazione. Quanto alla prescrizione, la Corte ha escluso che il reato sia prescritto: trattandosi di contravvenzione, la prescrizione ordinaria è di quattro anni (art. 157 c.1 c.p.), estesa dagli atti interruttivi a cinque anni (art. 161 c.2 c.p.), e risultano applicabili le cause di sospensione dell'art. 159 c.2 nn.1 e 2 (testo vigente al fatto) così come interpretate dalla giurisprudenza di legittimità, con conseguente sospensione dei termini e mancato definitivo decorso della prescrizione. Esito: ricorso respinto; confermata la condanna.

Norme richiamate

  • art. 4 l. 18 aprile 1975, n. 110

    Norma sulla disciplina delle armi; la Corte ha ritenuto che il comma 3 (attenuante speciale per lieve entità) non fosse applicabile poiché il fatto, consistente nel porto di tre oggetti atti ad offendere e, in particolare, di un coltello da macellaio, indica una compromissione significativa dell'ordine pubblico

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo che chiedeva la sua applicazione perché il ricorrente non ha specificamente contestato le ragioni (numero e tipologia degli oggetti) addotte dalla sentenza di merito per escluderla

  • art. 133 cod. pen. (comma 1)

    Criteri per la determinazione della pena e per valutare la tenuità dell'offesa; la Corte ricorda che il giudizio sulla tenuità deve considerare i criteri di cui all'art. 133 ma non richiede l'analisi di tutti gli elementi se sono indicati quelli ritenuti rilevanti

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Grounds for cassation: la Corte ha applicato il principio per cui la sentenza non è censurabile per silenzio su una deduzione di gravame quando la motivazione complessiva implicitamente la respinge

  • art. 157, comma 1, cod. pen.

    Termine ordinario di prescrizione per le contravvenzioni (quattro anni); la Corte lo ha richiamato per il calcolo del termine prescrizionale

  • art. 160 cod. pen.

    Effetti degli atti interruttivi della prescrizione: la Corte ha considerato gli atti interruttivi che prolungano il termine

  • art. 161, comma 2, cod. pen.

    Conseguenza degli atti interruttivi che fanno divenire cinque anni il termine per la contravvenzione; la Corte ha applicato tale criterio

  • art. 159, comma 2, nn. 1 e 2, cod. pen. (testo vigente al 21/08/2019)

    Cause di sospensione della prescrizione applicabili ai reati commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019: la Corte ha ritenuto applicabili tali cause, secondo l'orientamento delle Sezioni Unite citato, comportando sospensioni del termine prescrizionale

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata alla chiusura del provvedimento di legittimità; indicazione delle conseguenze procedurali dell'impugnazione in Cassazione

Massime di principio

  • Per ottenere l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto) in sede di legittimità è necessario contestare in modo specifico e motivato le ragioni concrete addotte dalla sentenza di merito (es. numero e tipologia di armi) piuttosto che limitarsi a enunciare fattori attenuanti generici.
  • La mancata replica testuale a un singolo motivo d'appello non comporta automaticamente vizio quando la motivazione complessiva della sentenza contiene argomentazioni che, implicitamente e sufficientemente, confutano quella deduzione.
  • Nelle contestazioni relative a porto di armi/oggetti atti ad offendere, la valutazione dell'offensività tiene conto sia della tipologia dell'oggetto (coltello da macellaio con spiccata potenzialità offensiva) sia delle circostanze (numero di oggetti): la presenza di più oggetti può pregiudicare l'applicabilità di attenuanti per lieve entità.
  • Sul tema della prescrizione per contravvenzioni, occorre calcolare i termini tenendo conto di atti interruttivi e delle cause di sospensione operative alla data del fatto; recenti pronunce di legittimità (Sezioni Unite) possono estendere l'applicabilità di tali sospensioni per reati commessi in specifici periodi.
  • In sede di cassazione il principio di specificità è stringente: i motivi vaghi o meramente contrappositivi (esporre un quadro alternativo senza affrontare le ragioni logiche della sentenza impugnata) rischiano l'inammissibilità o il rigetto.
  • Per difendersi efficacemente in casi simili è utile: documentare con precisione l'assenza di pericolo concreto (es. innocuità dell'oggetto, finalità lecita dimostrabile), confutare i punti fattuali specifici utilizzati in motivazione, e fornire prova sulle circostanze temporali e processuali rilevanti per la prescrizione.

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