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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34707/2025 del 24/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente contestava la corretta applicazione delle sanzioni accessorie: sosteneva che il Tribunale avesse imposto sanzioni previste per la più grave ipotesi di cui alla lett. c) dell'art. 186 c.d.S. (in particolare la confisca del veicolo), mentre il reato per cui è stato condannato era quello di cui alla lett. b). Inoltre censurava la mancata motivazione della scelta della durata massima (un anno) della sospensione della patente, ritenuta sproporzionata e priva della specifica motivazione richiesta dalla giurisprudenza e dall'art. 218, comma 2, C.d.S.

La decisione

La decisione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato senza rinvio la statuizione sulla confisca del veicolo, poiché la confisca è prevista solo per la fattispecie più grave di cui alla lett. c) e non per la lett. b). Ha inoltre annullato con rinvio la parte della sentenza che ha fissato la sospensione della patente per un anno, perché mancava qualsiasi motivazione in ordine alla scelta della durata entro il range legale (da sei mesi a un anno) e la giurisprudenza impone che il giudice motivi in modo specifico quando si applica una durata superiore alla misura media. Per il resto la sentenza impugnata (pena detentiva breve, ammenda, messa alla prova) è stata confermata; il Tribunale di Termini Imerese è stato rinviato in diversa composizione per riesaminare e motivare la durata della sospensione.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    modalita' di definizione del procedimento con patteggiamento / procedimento ex art. 444

    Il procedimento era stato definito ex art. 444 c.p.p.; la sentenza impugnata è una decisione emessa con tale procedura e quindi impugnabile nei limiti e modi previsti.

  • art. 186, comma 2, Codice della Strada

    lett. b) sospensione della patente da sei mesi a un anno; lett. c) disposizione di misure piu' gravi, tra cui la confisca del veicolo

    La fattispecie ritenuta contestata al ricorrente era la lett. b); per tale ipotesi la norma prevede la sola sospensione della patente (6 mesi-1 anno) e non la confisca del veicolo, che e' prevista per la piu' grave lett. c). L'applicazione della confisca per una fattispecie di lett. b) e' quindi illegittima.

  • art. 218, comma 2, Codice della Strada

    la durata della sospensione deve essere determinata in relazione all'entita' del danno apportato, alla gravita' della violazione e al pericolo della circolazione

    La norma richiede che il giudice determini la durata della sospensione valutando specificamente entita' del danno, gravita' della violazione e rischio per la circolazione; quando la durata fissata si avvicina o raggiunge la misura massima e/o supera la misura media, la motivazione deve essere dettagliata.

Massime di principio

  • La confisca del veicolo non puo' essere disposta per le fattispecie previste dalla lett. b) dell'art. 186 C.d.S.; va applicata solo se ricorrono le condizioni previste per la lett. c).
  • Quando la legge prevede per una sanzione accessoria un intervallo (es. sospensione da 6 mesi a 1 anno), il giudice deve motivare la scelta della durata in relazione all'entita' del danno, alla gravita' della violazione e al pericolo della circolazione; la mancanza di motivazione comporta annullamento e rinvio.
  • Se la motivazione sulla durata della sanzione accessoria e' insufficiente o assente, la parte relativa puo' essere annullata con rinvio per nuovo esame, mentre le parti della sentenza correttamente fondate possono rimanere in vigore.
  • In impugnazioni in cui il ricorrente deduce applicazione di accessori non previsti per la fattispecie, il giudice di legittimita verifica la congruenza tra il tipo di reato accertato e le sanzioni accessorie effettivamente applicate, eliminando le statuizioni incongrue senza rinvio se sono manifestamente illegittime.

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