Cassazione Civile, Ordinanza n. 18136/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da una lite tra confinanti/contitolari di diritti su un fabbricato rurale e sul relativo spiazzo. In primo grado un soggetto aveva chiesto la rimozione di materiali, ganci e altri ostacoli posti sullo spiazzo e sulla soletta di copertura di un pozzo, nonché il ripristino dell’esercizio di una servitù di passaggio per accedere allo spiazzo di sua proprietà; la controparte aveva negato l’esistenza di diritti altrui sul bene e aveva proposto domande riconvenzionali. Il Tribunale aveva accolto solo in parte la domanda, rigettando però la servitù di passaggio. In appello, invece, la Corte territoriale ha accolto la domanda relativa al passaggio, ordinando la rimozione del catenaccio, della catena e degli altri ostacoli e dichiarando costituita una servitù di passaggio per destinazione del buon padre di famiglia. Gli eredi della parte soccombente hanno quindi proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) illogicità/insufficienza della motivazione e violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello non avrebbe motivato adeguatamente su ciascun motivo di gravame e si sarebbe limitata a richiami alla sentenza di primo grado; 2) violazione dell’art. 196 c.p.c. per mancata rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio e mancata sostituzione del consulente, assumendo che gli accertamenti tecnici fossero stati inidonei perché fondati solo su dati catastali e documentali senza ulteriori verifiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto tempestivo il ricorso, applicando al termine lungo la proroga semestrale prevista dall’art. 328, ultimo comma, c.p.c., ma lo ha rigettato integralmente. Sul primo motivo ha escluso il vizio di motivazione, ricordando che il controllo di legittimità è limitato al cosiddetto minimo costituzionale e che, nel caso concreto, la Corte d’appello aveva effettivamente esaminato i motivi di gravame con motivazione comprensibile e non apparente. Sul secondo motivo ha ribadito che la decisione di disporre o meno rinnovazione della consulenza tecnica rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione; qui la richiesta era stata ritenuta in parte sovrapponibile alla consulenza già svolta e in parte esplorativa. Il ricorso è stato dunque respinto, con condanna dei ricorrenti alle spese, al risarcimento ex art. 96 c.p.c. e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
comma 1; comma 2; ultimo comma
Il procedimento è stato definito con proposta del consigliere e decisione collegiale su richiesta delle parti.
art. 328 c.p.c.
Nel caso concreto è stata applicata la proroga di sei mesi del termine lungo per impugnare.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione è censurabile solo se manca in modo assoluto o è meramente apparente, non per semplice insufficienza.
art. 360 c.p.c.
La doglianza sulla motivazione è stata esaminata alla luce dei limiti del sindacato di legittimità.
art. 196 c.p.c.
La rinnovazione della consulenza tecnica è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e il suo mancato esercizio non è sindacabile se motivato.
art. 96 c.p.c.
Essendo il giudizio definito in conformità alla proposta, sono state applicate le conseguenze sanzionatorie previste dai commi 3 e 4.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dichiarato l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la denuncia di vizi motivazionali è ammissibile solo nei limiti del minimo costituzionale: sono rilevanti unicamente le anomalie che si risolvono in mancanza assoluta di motivazione, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile.
- Non costituisce vizio di motivazione il fatto che il giudice d’appello richiami, anche per relationem, le argomentazioni del primo giudice, purché risulti comunque comprensibile il percorso logico seguito e siano esaminati i motivi di gravame.
- La scelta di disporre indagini tecniche suppletive o integrative, di sentire chiarimenti al consulente o di rinnovare in tutto o in parte la consulenza tecnica d’ufficio rientra nella discrezionalità del giudice di merito; tale valutazione non è sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.
- Una richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica può essere legittimamente respinta quando sia sovrapponibile alle indagini già svolte oppure abbia carattere meramente esplorativo.
- Quando il giudizio di legittimità è definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., possono trovare applicazione le conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 96 c.p.c. e il raddoppio del contributo unificato nei casi previsti dalla legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 5 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 18041/2026 del 05/06/2026
- ordinanza_civile · 5 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 18054/2026 del 05/06/2026
- ordinanza_civile · 5 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 18060/2026 del 05/06/2026
- ordinanza_civile · 5 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 18066/2026 del 05/06/2026
- ordinanza_civile · 5 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 18071/2026 del 05/06/2026
- ordinanza_civile · 5 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 18078/2026 del 05/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →