Cassazione Penale, Sentenza n. 14462/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha respinto la richiesta di permesso premio presentata nel 2021. Il ricorrente deduce errata applicazione temporale della disciplina introdotta dal d.l. n.162/2022 (novellazione dell'art. 4‑bis ord. pen.) rispetto a istanze depositate dopo la sentenza Corte Cost. n.253/2019 e prima del d.l. 162/2022, e vizio di motivazione per non aver valutato adeguatamente elementi ostativi alla pericolosità (revoca del regime differenziato ex art.41‑bis, relazioni positive e progresso trattamentale) nonché la mancata considerazione degli oneri probatori in tema di obblighi risarcitori e di riparazione pecuniaria.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha ritenuto centrale la questione della disciplina applicabile ratione temporis e ha aderito all'orientamento della Cassazione (Sez. I, n.33386/12.4.2024, Papalia) secondo cui l'applicabilità delle disposizioni peggiorative introdotte dal d.l. n.162/2022 è condizionata alla concreta possibilità per l'istante di aggiornare o integrare l'originaria domanda laddove sussistano oneri di allegazione non soddisfatti. Nel caso di specie non risulta che al ricorrente sia stata offerta tale possibilità di integrazione; perciò la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Bologna per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 4‑bis ord. pen.
La giurisprudenza ha ritenuto che la novella introdotta dal d.l. n.162/2022 abbia inasprito gli oneri dimostrativi richiesti al detenuto (in particolare obblighi risarcitori e riparatori e motivazione sull'impossibilità in caso di inadempimento). La Corte ha precisato però che l'applicazione in peius di tali nuove regole richiede che il richiedente abbia potuto aggiornare/integrare la domanda originaria.
d.l. n.162/2022
Ha modificato la disciplina dell'art.4‑bis introducendo requisiti più stringenti per l'accesso ai benefici (permesso premio) in relazione agli obblighi civili/riparatori; la Corte ha ritenuto l'applicabilità condizionata alla possibilità di integrazione della domanda.
Sentenza Corte Cost. n.253/2019
Ha definito il regime transitorio e i criteri di accesso ai permessi premio antecedenti alla novella del 2022; per istanze presentate nel periodo intermedio (dopo la Corte Cost. e prima del d.l.162/2022) occorre valutare la disciplina concreta applicabile senza peggiorare la posizione del richiedente senza offrigli possibilità di integrazione.
Cass. Sez. I, n. 33386 del 12.4.2024 (Papalia)
Orientamento richiamato: l'applicazione delle nuove disposizioni peggiorative è condizionata alla concreta possibilità di aggiornamento/integrazione dell'istanza, specie quando emergano profili di oneri di allegazione non assolti.
art. 41‑bis ord. pen.
Rilevato nello svolgimento fattuale come elemento di valutazione del percorso trattamentale: la revoca del regime differenziato è un indicatore di miglioramento ma va valutata congruamente con la prova degli altri requisiti (riparazione, revisione critica).
Massime di principio
- Se una domanda di permesso premio è stata presentata dopo la decisione Corte Cost. n.253/2019 ma prima del d.l. n.162/2022, il giudice non dovrebbe applicare automaticamente le disposizioni più sfavorevoli introdotte dal 2022 senza verificare se al richiedente sia stata data la possibilità di aggiornare o integrare l'istanza per adempiere ai nuovi oneri di allegazione.
- In caso di modifiche normative che peggiorano la posizione del detenuto, occorre valutare la disciplina applicabile ratione temporis e, se l'applicante non ha avuto la concreta possibilità di fornire prove integrative, il provvedimento di diniego può essere annullato e rinviato.
- I giudici devono motivare specificamente in ordine agli oneri risarcitori e riparatori: non è sufficiente un generico richiamo alla mancata collaborazione con la giustizia; va verificata l'effettiva impossibilità di adempiere o l'esistenza di prova idonea della riparazione.
- Nel valutare la maturazione del percorso rieducativo è necessario considerare nel complesso elementi quali la revoca del 41‑bis, relazioni positive, e ogni prova della revisione critica del detenuto; il mero riferimento a carenze generiche non è sufficiente.
- Quando sussistono oneri probatori non assolti, il giudice dovrebbe offrire al richiedente la possibilità di integrare la domanda prima di decidere in senso sfavorevole.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 14424/2025 del 14/04/2025
- Sentenza penale · 14 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 14425/2025 del 14/04/2025
- Sentenza penale · 14 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 14426/2025 del 14/04/2025
- Sentenza penale · 14 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 14428/2025 del 14/04/2025
- Sentenza penale · 14 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 14429/2025 del 14/04/2025
- Sentenza penale · 14 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 14431/2025 del 14/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →