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Ordinanza

Ordinanza n. 2603/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202604918

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso di primo grado relativo a un provvedimento volto al ripristino della legalità urbanistica per opere abusive realizzate su un immobile vincolato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio n. 20034/2025 e, in via incidentale, ha chiesto la sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado. Dal testo non risultano specificamente indicati i motivi di appello né le censure dedotte contro il provvedimento amministrativo. La controversia riguarda opere abusive insistenti su un immobile sottoposto a vincolo e il rapporto tra il ripristino della legalità urbanistica e la prosecuzione dell’attività economica esercitata nell’immobile.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo che, allo stato della cognizione propria della fase cautelare e impregiudicato l’approfondimento di merito, non emergessero prima facie profili di erroneità della sentenza appellata. Ha inoltre rilevato che il provvedimento contestato è diretto al ripristino della legalità urbanistica in relazione a opere abusive su immobile vincolato e non incide direttamente sulla prosecuzione dell’attività economica nell’immobile; tale circostanza esclude la prospettata esigenza cautelare. Le spese processuali sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa dell’appello cautelare e della domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza appellata.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare d’appello, la sospensione della sentenza di primo grado richiede la riconoscibilità, almeno prima facie, di profili di erroneità della decisione appellata; in assenza di tali profili l’istanza cautelare deve essere respinta, restando impregiudicato l’approfondimento proprio della fase di merito.
  • Un provvedimento diretto al ripristino della legalità urbanistica per opere abusive realizzate su un immobile vincolato non è direttamente rivolto a impedire la prosecuzione dell’attività economica esercitata nell’immobile; la mera incidenza indiretta sull’attività non dimostra, di per sé, la necessità della sospensione cautelare.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniVincoli urbanisticiTutela cautelare
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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