Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 38 del 9-2-1991

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica i limiti di reddito familiare rivalutati per il 1991, da applicare dal 1° gennaio 1991 per la cessazione o riduzione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione dei lavoratori autonomi e dei pensionati delle gestioni speciali. La rivalutazione è effettuata sulla base del tasso di inflazione programmato 1990 pari al 4,5% e si riferisce ai soggetti esclusi dalla disciplina dell’assegno per il nucleo familiare. Sono riportate quattro tabelle con soglie differenziate per composizione del nucleo e per specifiche situazioni soggettive, tra cui vedovanza, separazione, celibato/nubilato e presenza di componenti totalmente inabili.

Rivalutazione 1991 dei limiti di reddito per assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per autonomi

Rivalutazione 1991 dei limiti di reddito per assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione

La circolare aggiorna, con decorrenza 1° gennaio 1991, i limiti di reddito familiare da utilizzare per la cessazione o la riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione spettanti ai lavoratori autonomi e ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi. Il provvedimento dà attuazione alla rivalutazione annuale collegata al tasso di inflazione programmato e contiene le tabelle operative da applicare nelle diverse situazioni familiari.

Criterio di rivalutazione e base normativa

Come richiamato nella circolare, i limiti di reddito familiare sono rivalutati ogni anno in ragione del tasso di inflazione annuo programmato, con arrotondamento alle lire mille superiori. Secondo le precisazioni dei competenti Ministeri, il tasso da assumere a base è quello indicato nella relazione previsionale e programmatica relativa all’anno precedente la rivalutazione. Per il 1990 tale tasso è stato fissato al 4,5%.

Ambito di applicazione soggettivo

Le tabelle predisposte dalla circolare sono destinate ai soggetti esclusi dalla normativa concernente l’assegno per il nucleo familiare. In particolare, riguardano:

  • i lavoratori autonomi, tra cui coltivatori diretti, mezzadri e coloni, compartecipanti familiari, piccoli coloni, piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le eventuali giornate di lavoro agricolo dipendente, caratisti, armatori e proprietari armatori;
  • i pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi.

Per tali soggetti continuano ad applicarsi le specifiche norme sugli assegni familiari e sulle quote di maggiorazione di pensione.

Decorrenza e diffusione delle istruzioni

Le tabelle allegate sono utilizzabili dal 1° gennaio 1991. La circolare invita le Sedi a informare le aziende interessate all’erogazione degli assegni familiari nei confronti di caratisti, armatori e proprietari armatori, nonché gli enti di patronato e le associazioni dei lavoratori interessati.

Tabelle dei limiti di reddito

La circolare allega quattro tabelle con soglie diverse a seconda della situazione personale e familiare.

Tabella 1: regime ordinario

Si applica alla generalità dei soggetti interessati, con esclusione di quelli disciplinati dalle tabelle successive. Prevede i seguenti limiti di reddito familiare annuo oltre i quali cessano la corresponsione del trattamento di famiglia per il primo figlio e per i genitori a carico e relativi equiparati, nonché la corresponsione di tutti gli assegni familiari o delle quote di maggiorazione di pensione:

  • 1 persona: 10.583.000 lire;
  • 2 persone: 17.565.000 lire / 21.036.000 lire;
  • 3 persone: 22.584.000 lire / 27.045.000 lire;
  • 4 persone: 26.974.000 lire / 32.302.000 lire;
  • 5 persone: 31.365.000 lire / 37.562.000 lire;
  • 6 persone: 35.547.000 lire / 42.570.000 lire;
  • 7 o più persone: 39.729.000 lire / 47.579.000 lire.

La nota esplicativa precisa che, ai fini dell’applicazione della tabella, sono equiparati ai figli gli adottivi, gli affiliati, i naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge e i minori affidati dagli organi competenti; sono esclusi fratelli, sorelle e nipoti. Sono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonché le persone alle quali l’interessato fu affidato; sono esclusi nonni e bisnonni. L’ipotesi della persona singola riguarda il titolare maggiorenne di pensione ai superstiti unico componente il nucleo familiare.

Tabella 2: soggetti in condizioni particolari con maggiorazione del 10%

Si applica ai soggetti che percepiscono assegni familiari o quote di maggiorazione per figli ed equiparati minori e che si trovano in una delle seguenti condizioni: vedovo/a, divorziato/a, separato/a legalmente, abbandonato/a, celibe o nubile. Anche in questo caso vale la distinzione tra cessazione del trattamento di famiglia per il primo figlio e per i genitori a carico/equiparati e cessazione di tutti gli assegni familiari o quote di maggiorazione di pensione, con aumento delle soglie del 10%.

Tabella 3: presenza di persone totalmente inabili con maggiorazione del 50%

Si applica ai soggetti nel cui nucleo familiare siano comprese persone per le quali possono attribuirsi i trattamenti di famiglia e che siano dichiarate totalmente inabili. In tal caso i limiti di reddito sono incrementati del 50% rispetto al regime ordinario.

Tabella 4: condizioni particolari con inabilità, maggiorazione del 60%

Si applica ai soggetti che percepiscono assegni familiari o quote di maggiorazione per figli ed equiparati minori e che siano vedovi/e, divorziati/e, separati/e legalmente, celibi o nubili, abbandonati/e, nonché ai casi in cui nel nucleo siano presenti persone totalmente inabili. Le soglie di reddito risultano aumentate del 60% rispetto alla tabella ordinaria.

Indicazioni operative e contenuto delle note

Le note alle tabelle ribadiscono la definizione degli equiparati ai figli e ai genitori e chiariscono le ipotesi soggettive considerate per i nuclei unipersonali. La circolare non introduce nuovi adempimenti procedurali, ma fornisce esclusivamente i valori numerici e le istruzioni di utilizzo necessari per la determinazione dei limiti di reddito rilevanti ai fini della cessazione o riduzione delle prestazioni.

Punti principali

Base normativa e criterio di rivalutazione

I limiti di reddito familiare per la cessazione o riduzione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione sono rivalutati annualmente in base al tasso di inflazione annuo programmato, con arrotondamento alle lire mille superiori. Per il 1990 il tasso di inflazione programmato indicato nella relazione previsionale e programmatica è stato pari al 4,5%.

Ambito soggettivo di applicazione

Le tabelle allegate si applicano ai soggetti esclusi dalla normativa sull’assegno per il nucleo familiare, ossia ai lavoratori autonomi indicati dalla circolare e ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, per i quali continuano a valere le specifiche discipline sugli assegni familiari e sulle quote di maggiorazione di pensione.

Decorrenza e comunicazioni alle sedi

Le nuove tabelle sono utilizzabili dal 1° gennaio 1991. Le Sedi sono invitate a portare le informazioni a conoscenza delle aziende interessate all’erogazione degli assegni familiari nei confronti dei caratisti, armatori e proprietari armatori, nonché degli enti di patronato e delle associazioni dei lavoratori interessati.

Contenuto delle tabelle allegate

L’allegato 1 contiene i limiti ordinari per la generalità dei soggetti; l’allegato 2 prevede soglie maggiorate del 10% per vedovi/e, divorziati/e, separati/e legalmente, abbandonati/e, celibi o nubili; l’allegato 3 prevede soglie maggiorate del 50% quando nel nucleo vi siano persone totalmente inabili; l’allegato 4 prevede soglie maggiorate del 60% per i soggetti delle condizioni di cui all’allegato 2 con in più la presenza di persone totalmente inabili nel nucleo.

Definizioni di figli e genitori equiparati

Per l’applicazione delle tabelle sono equiparati ai figli gli adottivi, gli affiliati, i naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i figli nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge e i minori affidati dagli organi competenti; restano esclusi fratelli, sorelle e nipoti. Sono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno, la matrigna e le persone alle quali l’interessato fu affidato; restano esclusi nonni e bisnonni.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.