Cassazione Penale, Sentenza n. 12623/2026 del 03/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la sentenza di condanna per tre reati di falso ideologico "fidefacente" contestati al ricorrente nella sua qualità di legale rappresentante del Centro assistenza agricola Eurocaa Enna; i motivi prospettati riguardano: (1) presunta carenza di motivazione in ordine all'elemento psicologico (dolo) per tutti i reati; (2) omissione di valutazione del possibile smarrimento del fascicolo cartaceo e quindi contestata valenza indiziaria del mancato reperimento dei documenti; (3) contestazione della qualificazione soggettiva (imputabilità come pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio) e dell'applicabilità dell'art. 493 c.p.; (4) censura circa l'inapplicabilità dell'aggravante del falso "fidefaciente" (art. 476, secondo comma), sostenendo che le attestazioni dei C.A.A. non avrebbero natura fidefaciente e che i loro controlli sono soltanto formali; (5) contestazione del giudizio di bilanciamento delle circostanze e dell'omessa concessione della sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. I primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili (per manifesta infondatezza del corrispondente motivo di appello e per genericità). I motivi relativi alla qualifica soggettiva e alla natura fidefaciente degli atti (terzo e quarto) sono stati ritenuti infondati: la Corte ha richiamato proprio precedente decisione secondo cui i Centri di Assistenza Agricola (C.A.A.) esercitano funzioni trasferite dall'AGEA tramite convenzione e il loro legale rappresentante può rivestire la qualifica di incaricato di pubblico servizio; inoltre l'art. 25, comma 2, del d.l. 9/2/2012 n.5 attribuisce valore di fede ai dati del fascicolo aziendale, e l'art. 3-bis d.lgs. 165/1999 impone responsabilità ai Centri non solo di natura formale ma anche sull'identificazione del produttore e sull'accertamento del titolo di conduzione. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile: il giudizio di bilanciamento delle circostanze è di merito e non censurabile in cassazione se non viziato da arbitrarietà; la sospensione condizionale era preclusa per pregresse condanne non sospese. Conseguentemente è stato confermato il giudizio di responsabilità e la pena applicata; è stato dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 640-bis c.p.; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, art.25, comma 2
"i dati relativi alla azienda agricola contenuti nel fascicolo aziendale elettronico di cui all'articolo 9 del d.P.R. 10 dicembre 1999, n. 503, e all'articolo 13, del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, fanno fede nei confronti delle pubbliche amministrazioni per i rapporti che il titolare della azienda agricola instaura ed intrattiene con esse anche per il tramite dei centri autorizzati di assistenza agricola di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n.165, e successive modificazioni, che ne curano la tenuta e l'aggiornamento"
La Corte ha ritenuto che tale norma attribuisca valore "fidefacente" ai dati del fascicolo aziendale curato dai C.A.A., giustificando l'applicazione dell'aggravante del falso "fidefacente" quando le attestazioni risultino ideologicamente false
decreto legislativo 27 maggio 1999, n.165, art.3-bis, comma 3
"per le attività di cui al comma 1, i Centri hanno, in particolare, la responsabilità della identificazione del produttore e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto per quanto di competenza delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1287/95 e n. 1663/95, nonché la facoltà di accedere alle banche dati del SIAN, esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio dati"
La Corte ha interpretato la norma nel senso che i Centri non svolgono solo un controllo meramente formale ma hanno specifiche responsabilità operative che giustificano l'attribuzione di rilevanza penale alle loro attestazioni
art. 476, secondo comma, cod. pen.
Rilevata come aggravante applicabile al falso ideologico quando l'atto abbia natura fidefaciente (cioè attribuisca prova privilegiata fino a querela di falso); la Corte ha ritenuto applicabile l'aggravante per le attestazioni del C.A.A. alla luce delle norme speciali richiamate
art. 493 cod. pen.
Norma richiamata dal ricorrente per sostenere che solo dipendenti pubblici o incaricati di pubblico servizio possono rispondere di falso ideologico; la Corte ha invece ritenuto che il legale rappresentante del C.A.A. può essere qualificato come incaricato di pubblico servizio alla stregua delle funzioni attribuite dalla convenzione con AGEA
art. 2700 cod. civ.
"l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti"
Richiamata nella discussione sulla natura della fede privilegiata; la Corte distingue la prova privilegiata della provenienza/dichiarazioni dalla veridicità intrinseca delle dichiarazioni, ma ritiene che la normativa speciale possa attribuire funzione fidefacente a determinati dati
D.P.R. 10 dicembre 1999, n.503, art.9
Norma citata come riferimento per il fascicolo aziendale elettronico, la cui tenuta è rilevante ai fini della fede dei dati aziendali
d.lgs. 29 marzo 2004, n.99, art.13
Richiamata unitamente al DPR n.503/1999 come norma che disciplina il fascicolo aziendale e la fonte dei dati che possono essere resi "fidefacenti"
art. 640-bis cod. pen.
Reato di truffa contestato in primo grado ma dichiarato dalla Corte di appello estinto per prescrizione; la cassazione ha confermato tale esito
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso
artt. 125, comma 3; 192; 546, comma 1, cod. proc. pen.
Norme processuali richiamate nelle censure del ricorrente relative alla motivazione e all'istruttoria; la Corte le ha valutate nel rigetto/inammissibilità delle doglianze quando erano generiche o manifestamente infondate
Massime di principio
- Le attestazioni rese dai Centri di Assistenza Agricola (C.A.A.) possono avere natura "fidefacente" se una norma speciale (es. art.25 d.l. 9/2/2012 n.5) attribuisce valore probatorio privilegiato ai dati del fascicolo aziendale che essi curano; in tal caso la falsità ideologica può integrare l'aggravante di cui all'art.476 c.p.
- La qualifica soggettiva (pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio) si valuta in funzione delle funzioni effettivamente esercitate e delle attribuzioni trasferite per convenzione: soggetti formalmente privati possono comunque essere considerati incaricati di pubblico servizio quando svolgono funzioni pubbliche delegate
- I controlli svolti dai C.A.A., per le attività di tenuta e aggiornamento del fascicolo aziendale, non sono necessariamente meramente formali: la normativa attribuisce specifiche responsabilità operative (identificazione del produttore, accertamento del titolo di conduzione), quindi omissioni o attestazioni false possono avere rilevanza penale
- Il mancato reperimento di documentazione cartacea non esclude automaticamente la rilevanza probatoria degli elementi informatici o del fascicolo elettronico; la perdita materiale del cartaceo può essere valutata in sede di merito ma non annulla di per sé la prova risultante da altre fonti regolamentate
- Le questioni di valutazione delle circostanze e del bilanciamento delle attenuanti/peggioranti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo se emerge un evidente vizio logico o un arbitrio
- Ricorsi per cassazione relativi a motivi che in appello risultino manifestamente infondati o generici possono essere dichiarati inammissibili per carenza di interesse; è essenziale formulare censure specifiche e pertinenti per evitare l'inammissibilità
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