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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 3940/2022 del 08/02/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Consiglio notarile denunciava plurime violazioni disciplinari del notaio Gallo: (1) violazione dei doveri di personalità, indipendenza e imparzialità per essersi avvalsa in modo sistematico di diverse agenzie immobiliari quale canale di acquisizione clientela (accaparramento/procacciamento di affari); (2) irregolare tenuta del repertorio degli atti tra vivi; (3) retribuzione moralmente ed economicamente insoddisfacente di una collaboratrice (Fariello) per attività continuative e tecniche; (4) delega a dipendente dell'uso del dispositivo di firma elettronica. Il Consiglio chiese sanzioni disciplinari; la CO.RE.DI. aveva ritenuto responsabile solo per l'irregolare repertorio con minima sanzione, la Corte d'appello aveva respinto il reclamo del Consiglio su tutti i restanti profili; il Consiglio ha impugnato in cassazione sostenendo, tra l'altro, l'erronea valutazione delle prove e la mancata qualificazione come procacciamento di affari del rapporto organizzato con le agenzie immobiliari e l'oggettiva incongruità del compenso corrisposto alla collaboratrice.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i motivi relativi alla retribuzione inadeguata della collaboratrice e quelli relativi al procacciamento/accaparramento di clientela tramite agenzie immobiliari (primo, terzo, quinto, sesto e settimo motivi), ritenendo che: a) il compenso pattuito (circa €350 lordo per l'intero periodo di collaborazione, media mensile di poco più di €30) fosse incompatibile con un trattamento "moralmente ed economicamente soddisfacente" per attività continuative e responsabilizzanti; b) le dichiarazioni ammissive rese da Gallo davanti all'organo disciplinare avevano efficacia confessoria ai sensi dell'art. 2735 c.c. e da esse, unitamente agli altri elementi, emergeva un rapporto organizzato con agenzie che svolgevano attività di procacciamento, alterando la libera scelta del cliente e ledendo i doveri di personalità, imparzialità e indipendenza del notaio (art. 147 L.N., lett. a), b) e c.). Ha respinto i motivi relativi alla delega dell'uso della firma elettronica e alla nullità per motivazione apparente (secondo e quarto motivi), ritenendo invece che la notaio avesse mantenuto l'operazione finale e riservata di inserimento della password e di generazione della firma digitale. La sentenza della Corte d'appello è stata cassata nei punti accolti e la causa rinviata alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione per rideterminare la decisione e le spese conformemente ai principi indicati.

Norme richiamate

  • Legge notarile (L.N.) art. 147, comma 1, lett. a)

    Rilevata la sanzionabilità per comportamenti che ledono la reputazione e il decoro della funzione notarile, applicata al caso di sistematica interferenza di agenzie nella scelta del notaio

  • Legge notarile (L.N.) art. 147, comma 1, lett. b)

    Richiamata per la tutela delle norme deontologiche e l'applicabilità di sanzioni in caso di violazioni deontologiche ripetute (accaparramento/procacciamento)

  • Legge notarile (L.N.) art. 147, comma 1, lett. c)

    Interpretata come vietante l'uso illecito di procacciatori e l'adozione di pratiche di concorrenza illecita attraverso terzi

  • Legge notarile (L.N.) art. 23-ter, comma 3

    Riferita alla custodia e uso del dispositivo di firma elettronica: la Corte ha ritenuto compatibile l'ausilio preparatorio del dipendente purché l'operazione finale (inserimento password/generazione firma) resti esclusiva del notaio

  • Legge notarile (L.N.) artt. 47 e 138

    Richiamate in relazione ai doveri di personalità, indipendenza e imparzialità del notaio, fondamentali nella valutazione del procacciamento di clientela

  • Codice deontologico notarile artt. 1, 2, 28, 31, 36, 37, 40

    Art. 31 (lett. a) e b)) vieta il ricorso all'opera di procacciatori che inducano persone a favorire il notaio; gli altri articoli richiamati presidiano doveri di riservatezza, indipendenza e corretto trattamento dei collaboratori

  • Codice civile art. 2735

    Le dichiarazioni rese davanti all'organo disciplinare possono avere efficacia confessoria (art. 2735 c.c.) anche se rese in sede amministrativa/disciplina, e la Corte ha ritenuto applicabile tale efficacia nel caso di specie

  • Codice civile artt. 2733, 2697, 2699, 2700

    Richiamati con riferimento al valore della prova e alla valutazione degli elementi probatori nelle contestazioni relative all'uso di procacciatori e alle responsabilità del professionista

  • Codice di procedura civile artt. 112, 115, 116, 132, 360

    Art. 132 richiamato sul tema della motivazione della sentenza (la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione su alcuni profili); art. 360 invocato per i motivi di cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione)

Massime di principio

  • La retribuzione dei collaboratori continuativi nello studio notarile deve essere "moralmente ed economicamente soddisfacente": compensi palesemente irrisori per mansioni tecniche e continuative possono integrare illecito disciplinare.
  • Le ammissioni rese dal professionista davanti all'organo disciplinare possono avere efficacia confessoria ai sensi dell'art. 2735 c.c.; il giudice deve valutare queste dichiarazioni come prova, anche se rese in sede amministrativa.
  • L'uso sistematico di procacciatori/agenzie immobiliari che canalizzano clientela verso uno studio notarile può configurare accaparramento/procacciamento di affari, ledendo i doveri di personalità, imparzialità e indipendenza del notaio e integrando sanzionabilità disciplinare.
  • L'ausilio di dipendenti per operazioni tecniche (es. attività preparatorie alla firma digitale) è ammesso solo se il notaio conserva l'operazione finale esclusiva (es. inserimento della password/generazione della firma); altrimenti si configura delega vietata.
  • Il giudice che decide in sede disciplinare o in sede di reclamo deve motivare adeguatamente la valutazione delle prove: travisamenti probatori possono portare a cassazione e rinvio.
  • Nella valutazione dei rapporti con intermediari esterni il criterio essenziale è la tutela della libera scelta del cliente: qualsiasi organizzazione che tenda a indirizzare in modo sistematico la clientela verso il notaio può essere censurata.
  • Le questioni accessorie (es. quantificazione delle spese di giudizio) possono essere assorbite se le principali censure di diritto sono accolte; al rinvio la corte di merito dovrà applicare i criteri indicati dalla Cassazione.

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