Cassazione Civile, Sentenza n. 3940/2022 del 08/02/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Consiglio notarile denunciava plurime violazioni disciplinari del notaio Gallo: (1) violazione dei doveri di personalità, indipendenza e imparzialità per essersi avvalsa in modo sistematico di diverse agenzie immobiliari quale canale di acquisizione clientela (accaparramento/procacciamento di affari); (2) irregolare tenuta del repertorio degli atti tra vivi; (3) retribuzione moralmente ed economicamente insoddisfacente di una collaboratrice (Fariello) per attività continuative e tecniche; (4) delega a dipendente dell'uso del dispositivo di firma elettronica. Il Consiglio chiese sanzioni disciplinari; la CO.RE.DI. aveva ritenuto responsabile solo per l'irregolare repertorio con minima sanzione, la Corte d'appello aveva respinto il reclamo del Consiglio su tutti i restanti profili; il Consiglio ha impugnato in cassazione sostenendo, tra l'altro, l'erronea valutazione delle prove e la mancata qualificazione come procacciamento di affari del rapporto organizzato con le agenzie immobiliari e l'oggettiva incongruità del compenso corrisposto alla collaboratrice.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i motivi relativi alla retribuzione inadeguata della collaboratrice e quelli relativi al procacciamento/accaparramento di clientela tramite agenzie immobiliari (primo, terzo, quinto, sesto e settimo motivi), ritenendo che: a) il compenso pattuito (circa €350 lordo per l'intero periodo di collaborazione, media mensile di poco più di €30) fosse incompatibile con un trattamento "moralmente ed economicamente soddisfacente" per attività continuative e responsabilizzanti; b) le dichiarazioni ammissive rese da Gallo davanti all'organo disciplinare avevano efficacia confessoria ai sensi dell'art. 2735 c.c. e da esse, unitamente agli altri elementi, emergeva un rapporto organizzato con agenzie che svolgevano attività di procacciamento, alterando la libera scelta del cliente e ledendo i doveri di personalità, imparzialità e indipendenza del notaio (art. 147 L.N., lett. a), b) e c.). Ha respinto i motivi relativi alla delega dell'uso della firma elettronica e alla nullità per motivazione apparente (secondo e quarto motivi), ritenendo invece che la notaio avesse mantenuto l'operazione finale e riservata di inserimento della password e di generazione della firma digitale. La sentenza della Corte d'appello è stata cassata nei punti accolti e la causa rinviata alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione per rideterminare la decisione e le spese conformemente ai principi indicati.
Norme richiamate
Legge notarile (L.N.) art. 147, comma 1, lett. a)
Rilevata la sanzionabilità per comportamenti che ledono la reputazione e il decoro della funzione notarile, applicata al caso di sistematica interferenza di agenzie nella scelta del notaio
Legge notarile (L.N.) art. 147, comma 1, lett. b)
Richiamata per la tutela delle norme deontologiche e l'applicabilità di sanzioni in caso di violazioni deontologiche ripetute (accaparramento/procacciamento)
Legge notarile (L.N.) art. 147, comma 1, lett. c)
Interpretata come vietante l'uso illecito di procacciatori e l'adozione di pratiche di concorrenza illecita attraverso terzi
Legge notarile (L.N.) art. 23-ter, comma 3
Riferita alla custodia e uso del dispositivo di firma elettronica: la Corte ha ritenuto compatibile l'ausilio preparatorio del dipendente purché l'operazione finale (inserimento password/generazione firma) resti esclusiva del notaio
Legge notarile (L.N.) artt. 47 e 138
Richiamate in relazione ai doveri di personalità, indipendenza e imparzialità del notaio, fondamentali nella valutazione del procacciamento di clientela
Codice deontologico notarile artt. 1, 2, 28, 31, 36, 37, 40
Art. 31 (lett. a) e b)) vieta il ricorso all'opera di procacciatori che inducano persone a favorire il notaio; gli altri articoli richiamati presidiano doveri di riservatezza, indipendenza e corretto trattamento dei collaboratori
Codice civile art. 2735
Le dichiarazioni rese davanti all'organo disciplinare possono avere efficacia confessoria (art. 2735 c.c.) anche se rese in sede amministrativa/disciplina, e la Corte ha ritenuto applicabile tale efficacia nel caso di specie
Codice civile artt. 2733, 2697, 2699, 2700
Richiamati con riferimento al valore della prova e alla valutazione degli elementi probatori nelle contestazioni relative all'uso di procacciatori e alle responsabilità del professionista
Codice di procedura civile artt. 112, 115, 116, 132, 360
Art. 132 richiamato sul tema della motivazione della sentenza (la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione su alcuni profili); art. 360 invocato per i motivi di cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione)
Massime di principio
- La retribuzione dei collaboratori continuativi nello studio notarile deve essere "moralmente ed economicamente soddisfacente": compensi palesemente irrisori per mansioni tecniche e continuative possono integrare illecito disciplinare.
- Le ammissioni rese dal professionista davanti all'organo disciplinare possono avere efficacia confessoria ai sensi dell'art. 2735 c.c.; il giudice deve valutare queste dichiarazioni come prova, anche se rese in sede amministrativa.
- L'uso sistematico di procacciatori/agenzie immobiliari che canalizzano clientela verso uno studio notarile può configurare accaparramento/procacciamento di affari, ledendo i doveri di personalità, imparzialità e indipendenza del notaio e integrando sanzionabilità disciplinare.
- L'ausilio di dipendenti per operazioni tecniche (es. attività preparatorie alla firma digitale) è ammesso solo se il notaio conserva l'operazione finale esclusiva (es. inserimento della password/generazione della firma); altrimenti si configura delega vietata.
- Il giudice che decide in sede disciplinare o in sede di reclamo deve motivare adeguatamente la valutazione delle prove: travisamenti probatori possono portare a cassazione e rinvio.
- Nella valutazione dei rapporti con intermediari esterni il criterio essenziale è la tutela della libera scelta del cliente: qualsiasi organizzazione che tenda a indirizzare in modo sistematico la clientela verso il notaio può essere censurata.
- Le questioni accessorie (es. quantificazione delle spese di giudizio) possono essere assorbite se le principali censure di diritto sono accolte; al rinvio la corte di merito dovrà applicare i criteri indicati dalla Cassazione.
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