Ordinanza n. 129/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza di rigetto del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta) n. 02500/2025, resa tra le parti, e per il conseguente annullamento: - dell’ordinanza n. 169 del 18 ottobre 2023, pratica n. 20/2023, notificata il 24 ottobre 2023, avente ad oggetto il “provvedimento di sospensione dei lavori eseguiti in assenza di lottizzazione autorizzata/permesso di costruire”, con cui, ai sensi dell’art. 18, comma 7, L. n. 47/1985, dell’art. 30, comma 7, D.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 8 L. n. 765/1967, è stata disposta nei confronti dei ricorrenti l’immediata sospensione dei lavori e il divieto di disporre dei suoli e delle opere mediante atti tra vivi, relativamente all’unità immobiliare sita al fg. 20, particella 725, sub 1, di loro proprietà.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sez. V, n. 2500/2025, e ordinanza comunale di sospensione dei lavori e divieto di disporre dei suoli e delle opere per asserita lottizzazione abusiva
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
Gli appellanti hanno impugnato la sentenza di rigetto del TAR chiedendo, in via cautelare, la sospensione della sua efficacia e, nel merito, l'annullamento dell'ordinanza comunale adottata ai sensi dell'art. 18, comma 7, l. n. 47/1985, dell'art. 30, comma 7, d.P.R. n. 380/2001 e dell'art. 8 l. n. 765/1967. Le censure riguardano, in particolare, l'estrema risalenza nel tempo dei fatti posti a fondamento del potere repressivo, la trascrizione dei frazionamenti originari sin dai primi anni Ottanta e la conseguente conoscibilità della vicenda da parte del Comune da epoca assai anteriore all'adozione dell'ordinanza. È stata inoltre contestata l'effettiva riconducibilità agli appellanti di un consapevole e diretto apporto alla complessiva vicenda lottizzatoria, nonché il difetto di previo contraddittorio procedimentale, sostenendosi che la complessità storica e documentale della vicenda e il lungo tempo trascorso avrebbero reso utile la partecipazione degli interessati alla ricostruzione dei fatti e dei rapporti negoziali.
La decisione
Il CGARS ha accolto l'istanza cautelare e ha sospeso l'esecutività della sentenza appellata, nonché, secondo la motivazione, gli effetti del provvedimento comunale impugnato in primo grado. In sede di sommaria delibazione, ha ritenuto che le censure d'appello presentassero apprezzabile consistenza: la risalenza dei fatti, la trascrizione dei frazionamenti già dai primi anni Ottanta e la conoscibilità della vicenda da parte dell'amministrazione ponevano questioni meritevoli di approfondimento. Anche la riconducibilità agli appellanti di un consapevole e diretto apporto alla lottizzazione non appariva univoca, rendendo necessario verificare più compiutamente i documenti richiamati dall'amministrazione. Non è stata ritenuta manifestamente infondata neppure la censura relativa all'assenza di previo contraddittorio, poiché la partecipazione avrebbe potuto contribuire alla ricostruzione del complesso quadro fattuale e negoziale. È stato ravvisato il periculum in mora in ragione del rischio di acquisizione di diritto delle aree al patrimonio disponibile comunale decorso il termine di novanta giorni senza revoca della sospensione, con possibile pregiudizio patrimoniale grave e potenzialmente irreversibile, anche per i conseguenti effetti demolitori. Nel bilanciamento degli interessi è prevalsa l'esigenza di conservare provvisoriamente lo stato di fatto e di diritto fino alla decisione di merito. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Consente la sospensione cautelare dell'efficacia della sentenza appellata; la domanda cautelare è stata accolta.
art. 18, comma 7, l. n. 47/1985
Indicato quale base normativa del provvedimento comunale di sospensione dei lavori e del divieto di disporre dei suoli e delle opere.
art. 30, comma 7, d.P.R. n. 380/2001
Indicato quale base normativa del provvedimento comunale repressivo della lottizzazione abusiva.
art. 30, comma 8, d.P.R. n. 380/2001
Il decorso di novanta giorni senza revoca del provvedimento di sospensione comporta l'acquisizione di diritto delle aree lottizzate al patrimonio disponibile comunale; tale effetto fonda il periculum in mora.
art. 8 l. n. 765/1967
Indicato quale ulteriore base normativa dell'ordinanza comunale impugnata.
Massime di principio
- In sede cautelare, la risalenza nel tempo dei fatti posti a fondamento di un provvedimento repressivo e la loro conoscibilità da parte dell'amministrazione per un periodo significativamente anteriore all'esercizio del potere possono rendere non manifestamente infondate le censure concernenti la legittimità dell'intervento repressivo e imporre un approfondimento nel merito.
- Quando la responsabilità del destinatario di un provvedimento repressivo per una vicenda di lottizzazione abusiva non risulta univocamente dimostrata, il giudice cautelare può valorizzare la necessità di verificare in modo più compiuto la portata dei singoli elementi documentali e l'effettiva riconducibilità all'interessato di un consapevole e diretto apporto alla lottizzazione.
- In una vicenda storica e documentale complessa, il lungo intervallo tra i fatti e l'esercizio del potere repressivo può rendere non manifestamente infondata la censura di omesso previo contraddittorio procedimentale, qualora la partecipazione dei destinatari avrebbe potuto contribuire alla più esatta ricostruzione dei fatti e dei rapporti negoziali.
- Sussiste il periculum in mora quando l'esecuzione del provvedimento di sospensione dei lavori può determinare, per effetto del decorso del termine previsto dalla legge, l'acquisizione di diritto delle aree al patrimonio comunale e ulteriori conseguenze demolitorie, con pregiudizio patrimoniale grave e potenzialmente irreversibile.
- Nel bilanciamento cautelare, la necessità di conservare provvisoriamente lo stato di fatto e di diritto può prevalere quando il ricorso presenta un fumus apprezzabile e l'immediata produzione degli effetti acquisitivi determinerebbe un pregiudizio particolarmente intenso per il destinatario.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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