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Sentenza

Sentenza n. 12849/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - Del provvedimento datato -OMISSIS-attraverso cui il sig. -OMISSIS-, con riferimento alla selezione relativa al Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale (Esito prove attitudinali comunicazione relativa al Verbale -OMISSIS-.di prot.) veniva giudicato non idoneo agli accertamenti attitudinali in ragione dei requisiti non aderenti a quelli previsti dallo specifico profilo attitudinale. (All n.2); - Del bando n. -OMISSIS- di prot. relativo al concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale (All. n.3); - Delle graduatorie relative al concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri in forma quadriennale, nonché delle successive modifiche, rettifiche ed integrazioni, - Dei verbali della Commissione per gli accertamenti attitudinali relativi alla procedura selettiva de qua; - Delle norme tecniche approvate con determinazione del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-; - Di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché di contenuto sconosciuto e comunque lesivo dell’interesse del ricorrente. AL FINE DI ottenere l'inserimento dello stesso ricorrente nella graduatoria definitiva del concorso in oggetto e la contestuale ammissione in qualità di allievo alla frequenza del corso di formazione di cui al Bando, come per legge. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 30\3\2026 : PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA ADOZIONE DI IDONEO PROVVEDIMENTO DI NATURA CAUTELARE EX ART. 55 C.P.A. - Del provvedimento datato -OMISSIS-attraverso cui il sig. -OMISSIS-, con riferimento alla selezione relativa al Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale (Esito prove attitudinali comunicazione relativa al Verbale -OMISSIS-.di prot.) veniva giudicato non idoneo agli accertamenti attitudinali in ragione dei requisiti non aderenti a quelli previsti dallo specifico profilo attitudinale; - Del bando n. -OMISSIS- di prot. relativo al concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale; - Del Verbale relativo al Sig. -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, n. Archivio -OMISSIS-, prodotto dal Comando Generale dell’Arma Dei Carabinieri, Centro Nazionale Selezione e Reclutamento, Ufficio Selezione del Personale, nella procedura selettiva de qua; - Delle graduatorie relative al concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri in forma quadriennale, nonché delle successive modifiche, rettifiche ed integrazioni; - Delle norme tecniche approvate con determinazione del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-; - Di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché di contenuto sconosciuto e comunque lesivo dell’interesse del ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- -OMISSIS-il 25/6/2026: PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA ADOZIONE DI IDONEO PROVVEDIMENTO DI NATURA CAUTELARE EX ART. 55 C.P.A. - Del provvedimento datato -OMISSIS-attraverso cui il sig. -OMISSIS-, con riferimento alla selezione relativa al Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale (Esito prove attitudinali comunicazione relativa al Verbale -OMISSIS-.di prot.) veniva giudicato non idoneo agli accertamenti attitudinali in ragione dei requisiti non aderenti a quelli previsti dallo specifico profilo attitudinale (All. n. 1); - Del bando n. -OMISSIS- di prot. relativo al concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale (All. n. 2); - Del Verbale relativo al Sig. -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, n. Archivio -OMISSIS-, prodotto dal Comando Generale dell’Arma Dei Carabinieri, Centro Nazionale Selezione e Reclutamento, Ufficio Selezione del Personale, nella procedura selettiva de qua (All. n. 3); - Della graduatoria finale di merito relativa ai candidati della riserva dei posti di cui all'art. 1 co. 1 lett. b) (CIVILI) approvata in data 01.04.2026, nonché delle successive modifiche, rettifiche ed integrazioni (All. n. 4); - Delle norme tecniche approvate con determinazione del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-; - Di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché di contenuto sconosciuto e comunque lesivo dell’interesse del ricorrente.

Giustizia amministrativa202601887

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di inidoneità attitudinale e conseguente esclusione dal concorso per il reclutamento di allievi carabinieri, nonché la graduatoria finale relativa alla riserva di posti per candidati civili

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione procedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità agli accertamenti attitudinali, riferito alle aree “Comportamentale” e “Assunzione del Ruolo”, deducendo la violazione dell’art. 12, comma 5, del bando e delle norme tecniche applicabili alla selezione, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione del procedimento concorsuale, manifesta illogicità e irragionevolezza e compressione del diritto di difesa. Con il primo ricorso per motivi aggiunti ha nuovamente impugnato il giudizio di esclusione, le graduatorie e le norme tecniche; con il secondo ricorso per motivi aggiunti ha esteso l’impugnazione alla graduatoria finale di merito della riserva di posti per candidati civili, pubblicata il 14 aprile 2026. Il Collegio ha rilevato d’ufficio la possibile tardività dei secondi motivi aggiunti. La graduatoria era stata notificata il 16 giugno 2026, cioè il sessantatreesimo giorno successivo alla pubblicazione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato irricevibile per tardività il ricorso per motivi aggiunti diretto contro la graduatoria pubblicata il 14 aprile 2026. Poiché la graduatoria non era stata tempestivamente impugnata e restava quindi ferma la mancata inclusione del ricorrente, il giudice ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e il primo ricorso per motivi aggiunti: anche l’eventuale annullamento del giudizio di inidoneità non avrebbe potuto procurare al ricorrente un’utilità concreta e attuale. La decisione è stata adottata in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.; le spese sono state compensate in ragione della pronuncia in rito.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti, quando la causa è matura per la decisione.

  • art. 12, comma 5, del bando di concorso

    È stato invocato dal ricorrente quale parametro della regolarità del giudizio di inidoneità, ma il TAR non ha esaminato nel merito la censura per la definizione in rito.

  • artt. 703, 706 e 707 d.lgs. 66/2010

    Individuano il quadro normativo della riserva di posti cui il ricorrente aveva partecipato; il giudice li richiama per identificare la graduatoria di interesse.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base per disporre l'oscuramento delle generalità della parte.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • L'impugnazione di una graduatoria concorsuale deve essere proposta entro il termine decadenziale decorrente dalla sua pubblicazione; la notifica effettuata oltre tale termine rende irricevibili i motivi aggiunti rivolti contro la graduatoria.
  • Quando la graduatoria concorsuale non sia stata tempestivamente impugnata e la sua mancata inclusione rimanga ferma, l'eventuale annullamento del precedente giudizio di esclusione non può procurare al candidato un'utilità concreta e attuale; il ricorso contro l'esclusione diviene quindi improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La tardività dell'impugnazione dell'atto conclusivo della procedura concorsuale può essere rilevata dal giudice e determina l'improcedibilità delle impugnazioni precedenti strettamente dipendenti da quell'atto, quando non sia più possibile conseguire il bene della vita richiesto.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrere

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