Sentenza del 18/05/2016 n. 4377 - Comm. Trib. Prov. Milano
IRAP - Presupposti - Medici di famiglia - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa IRAP è stata esclusa: il medico di famiglia non è assoggettabile all'imposta per il solo fatto di disporre di un dipendente. La presenza del personale, valutata nel contesto dell'attività di medicina generale e delle esigenze organizzative e assistenziali dello studio, non dimostra di per sé l'esistenza di un'autonoma organizzazione rilevante ai fini IRAP.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'assoggettamento ad IRAP sostenendo che la presenza di un dipendente nello studio di medicina generale, indipendentemente dalla natura del rapporto di lavoro e dalle mansioni svolte, non integra un'autonoma organizzazione. Il dipendente non rappresenta infatti un fattore impersonale e aggiuntivo rispetto all'attività personale del medico, ma può costituire una componente necessaria per la gestione dello studio, anche in relazione alla sicurezza delle cure, al governo della sala d'attesa e alla verifica dell'aderenza dei pazienti alle terapie.
Norme richiamate
IRAP - presupposto dell'autonoma organizzazione
"fattore impersonale ed aggiuntivo"
L'IRAP presuppone un'organizzazione autonoma, caratterizzata da elementi impersonali e aggiuntivi rispetto all'attività personale del professionista. La mera presenza di un dipendente non è sufficiente, in questo caso, a dimostrare tale requisito.
Manuale ministeriale per la gestione del rischio clinico negli studi di medicina generale
"presenza di personale a governo della sala d'attesa"
Il personale può essere funzionale e necessario alla sicurezza delle cure e alla verifica dell'aderenza alle terapie; tale funzione organizzativa e assistenziale depone contro la qualificazione del dipendente come autonoma struttura produttiva aggiuntiva.
Massime di principio
- Per i professionisti, e in particolare per i medici di medicina generale, la presenza di un dipendente non comporta automaticamente l'assoggettamento ad IRAP.
- Occorre verificare in concreto se l'organizzazione dello studio costituisca un apparato autonomo e aggiuntivo rispetto all'attività personale del professionista.
- Le mansioni del dipendente e la natura del rapporto di lavoro, da sole, non sono decisive: anche un dipendente formalmente subordinato può svolgere funzioni meramente ausiliarie o necessarie alla sicurezza e alla gestione ordinaria dello studio.
- L'utilità assistenziale o organizzativa del personale, senza autonoma capacità di incrementare la produttività oltre l'apporto personale del medico, può escludere il presupposto dell'autonoma organizzazione.
- La valutazione deve comunque essere concreta e complessiva, considerando anche numero e qualificazione dei dipendenti, beni strumentali, costi sostenuti e modalità effettive di esercizio dell'attività.
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