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Sentenza

Sentenza del 18/05/2016 n. 179 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna

NON DISPONIBILE

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda il diniego parziale di rimborso dell’IVA relativa all’anno 2002. L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTP che aveva accolto il ricorso della società, sostenendo che la motivazione fosse insufficiente, illogica ed erronea ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 546/1992. Secondo l’Ufficio, il costo del terreno sul quale sarebbe stato realizzato un capannone non poteva essere incluso tra i costi ammortizzabili, poiché il terreno ha vita utile illimitata e non è soggetto a consumo o usura. L’Agenzia ha inoltre contestato l’idea che tale principio fosse stato introdotto soltanto dall’art. 36 del D.L. 223/2006, richiamando i principi contabili e la giurisprudenza in materia. La società ha sostenuto, invece, che l’operazione non dovesse essere considerata come un semplice acquisto di terreno e che l’interpretazione dell’Ufficio fosse stata modificata solo dopo la Risoluzione n. 179/2005.

La decisione

La Commissione tributaria regionale della Sardegna ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, riformando integralmente la sentenza di primo grado. Ha rigettato il ricorso originario della società e confermato il provvedimento di diniego dell’Amministrazione finanziaria. Il terreno destinato a sedime del capannone è stato considerato non ammortizzabile, in quanto privo di una vita utile limitata e non soggetto a logorio fisico o economico. La società è stata inoltre condannata a rimborsare all’Agenzia delle Entrate le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in 350 euro per ciascun grado.

Norme richiamate

  • Art. 36 del d.lgs. 546/1992

    È stato richiamato dall’Agenzia per contestare l’insufficienza, l’illogicità e l’erroneità della motivazione della sentenza di primo grado.

  • Art. 36, comma 8, del D.L. 223/2006, convertito dalla legge 248/2006

    La controversia riguarda anche l’incidenza temporale della disposizione sulla non ammortizzabilità dei terreni. La CTR ha ritenuto che il principio della non ammortizzabilità del terreno fosse applicabile anche al caso concreto, senza considerarlo una novità esclusivamente introdotta dalla norma del 2006.

  • Principio contabile IAS n. 6

    Richiamato per sostenere che, salvo eccezioni, i terreni hanno vita utile illimitata e non devono quindi essere ammortizzati.

  • Principio contabile IAS n. 16

    Stabilisce che terreni ed edifici sono beni separabili e devono essere contabilizzati separatamente, anche quando acquistati congiuntamente.

  • Principio contabile n. 16 del Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti

    Richiamato a conferma della separata contabilizzazione e della non ammortizzabilità ordinaria dei terreni.

  • Sentenza della Corte di cassazione n. 9068/2015

    Afferma che i terreni edificabili, non essendo soggetti a logorio fisico o economico né a usura, non rientrano tra i beni fiscalmente ammortizzabili.

  • Sentenze della Corte di cassazione nn. 16690/2013, 12924/2013 e 9497/2008

    Confermano il principio della non ammortizzabilità dei terreni, anche quando utilizzati per impianti di distribuzione carburanti.

  • Risoluzione dell’Amministrazione finanziaria n. 238/1990

    È stata richiamata dall’Agenzia a sostegno dell’esclusione del terreno dal costo ammortizzabile.

  • Risoluzione dell’Amministrazione finanziaria n. 179/2005

    È stata utilizzata per sostenere che, anche in presenza di costruzioni precedenti appartenenti a soggetti diversi, il costo dell’area non diventa automaticamente ammortizzabile insieme al fabbricato.

  • Circolare ministeriale n. 90/2001

    La CTR ha ritenuto inconferente il richiamo a tale circolare, poiché riguardava la disciplina della Tremonti-bis, distinta dalla fattispecie oggetto del giudizio.

Massime di principio

  • In linea generale, il costo del terreno deve essere distinto da quello del fabbricato e non è ammortizzabile, perché il terreno normalmente non ha una vita utile limitata e non si consuma con l’utilizzo.
  • L’eventuale destinazione del terreno a sedime di un fabbricato strumentale non rende automaticamente ammortizzabile il relativo costo.
  • Quando terreno ed edificio sono acquistati o contabilizzati insieme, occorre procedere alla loro separata identificazione e contabilizzazione, salvo specifiche eccezioni adeguatamente documentate.
  • Per valutare la deducibilità fiscale non è sufficiente richiamare circolari o prassi relative a regimi agevolativi diversi: la disciplina deve essere pertinente alla specifica operazione.
  • La qualificazione dell’area deve essere verificata sulla base dei contratti, della situazione concreta e della titolarità delle eventuali costruzioni esistenti; un’area totalmente inedificata tende a essere trattata come terreno autonomo.
  • In caso di richiesta di rimborso IVA o di contestazione fiscale, il contribuente deve documentare con precisione la natura dei beni acquistati e la corretta imputazione dei relativi costi, distinguendo terreno, fabbricato e opere accessorie.

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