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Sentenza

Sentenza del 18/05/2016 n. 401 - Comm. Trib. Prov. Brescia

Classamento - Rettifica - Termine di 12 mesi - Ordinatorio - Categoria catastale - Impianto depurazione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato la rettifica del classamento, sostenendo presumibilmente che fosse stata adottata oltre il termine di 12 mesi e che l’impianto di depurazione non dovesse essere incluso nella categoria catastale E/3. La controversia riguardava quindi sia la natura del termine previsto per la rettifica, sia la corretta qualificazione catastale dell’impianto gestito da una società partecipata esclusivamente da enti pubblici.

La decisione

La decisione ha ritenuto che il termine di 12 mesi per la rettifica del classamento abbia natura ordinatoria e non perentoria; pertanto, il suo superamento non comporta automaticamente l’illegittimità dell’atto. È stato inoltre affermato che gli impianti di depurazione delle acque reflue gestiti da società partecipate soltanto da enti pubblici devono essere classificati nella categoria catastale E/3, in quanto destinati a un servizio pubblico. Ne consegue il rigetto della contestazione del contribuente e la conferma dell’impostazione catastale dell’Amministrazione.

Norme richiamate

  • Disciplina catastale del classamento e della rettifica

    Il termine di 12 mesi per la rettifica del classamento ha natura meramente ordinatoria.

    Il termine non è perentorio: la sua inosservanza non determina automaticamente la decadenza del potere dell’Amministrazione né l’annullamento della rettifica, salvo ulteriori vizi dell’atto.

  • Categoria catastale E/3

    Sono da inserire nella categoria E3 gli impianti di depurazione delle acque reflue gestite da società partecipata solo da enti pubblici.

    La categoria E/3 comprende gli impianti destinati a un servizio pubblico, anche quando la gestione sia affidata a una società formalmente privata, purché essa sia partecipata esclusivamente da enti pubblici e l’impianto svolga una funzione pubblicistica.

Massime di principio

  • Quando un termine previsto per la rettifica catastale è qualificato come ordinatorio, il suo superamento non comporta di per sé l’illegittimità dell’atto: occorre verificare altri eventuali vizi, come carenza di motivazione, incompetenza o errata applicazione dei criteri di classamento.
  • La categoria catastale di un impianto non dipende soltanto dalla forma giuridica del gestore, ma anche dalla funzione concretamente svolta e dalla natura pubblica del servizio.
  • Un impianto di depurazione può rientrare nella categoria E/3 quando è destinato a un servizio pubblico e la società che lo gestisce è partecipata esclusivamente da enti pubblici.
  • La partecipazione pubblica del gestore costituisce un elemento rilevante, ma la corretta classificazione richiede comunque di accertare la destinazione dell’immobile, le sue caratteristiche e il collegamento funzionale con il servizio pubblico.

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