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Sentenza

Sentenza del 18/05/2016 n. 182 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna

NON DISPONIBILE

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Il Comune ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria provinciale che aveva parzialmente accolto il ricorso della società contro l'avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2003. Ha contestato, in particolare, l'inammissibilità della propria memoria difensiva e ha chiesto di dichiarare legittimo l'avviso di accertamento ICI n. 2165 del 31 gennaio 2008, con condanna della contribuente al pagamento dell'importo richiesto. La società ha eccepito la carenza di legittimazione processuale del Sindaco, poiché lo statuto comunale subordinava la possibilità di stare in giudizio a una preventiva autorizzazione della Giunta.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha dichiarato inammissibile l'appello del Comune, rilevando che l'articolo 26, comma 2, lettera f), dello statuto comunale prevedeva espressamente che la Giunta autorizzasse il Sindaco a stare in giudizio. Non risultando tale autorizzazione, il Comune non era validamente costituito nel giudizio di appello. È stata quindi confermata la sentenza di primo grado, con condanna del Comune al pagamento delle spese processuali in favore della società, liquidate in 350 euro oltre IVA, contributo previdenziale e maggiorazione del 15%.

Norme richiamate

  • Articolo 6, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL)

    Lo statuto comunale stabilisce i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio.

    La rappresentanza processuale del Comune spetta in via generale al Sindaco, ma lo statuto può subordinare tale potere a un'autorizzazione della Giunta o a una determinazione dirigenziale. Quando lo statuto impone tale adempimento, esso diventa necessario ai fini della legittimazione processuale.

  • Articolo 113 del codice di procedura civile

    Il giudice conosce e applica d'ufficio le norme giuridiche. In questo caso può acquisire e valutare autonomamente il contenuto dello statuto comunale, anche se non specificamente richiamato dalle parti.

  • Statuto del Comune di Siniscola, articolo 26, comma 2, lettera f)

    In materia di contenzioso: autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore, convenuto e/o terzo, nella sua qualità di rappresentante pro-tempore del Comune.

    La disposizione statutaria rende obbligatoria una deliberazione della Giunta per autorizzare il Sindaco a promuovere o resistere a un giudizio. La sua mancanza determina l'inammissibilità dell'impugnazione.

  • Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza n. 13710 del 2005

    La rappresentanza in giudizio del Comune spetta in via generale al sindaco senza necessità di preventiva autorizzazione della giunta, ma lo statuto del Comune può prevedere detta autorizzazione.

    La regola generale non richiede l'autorizzazione della Giunta, ma tale autorizzazione diventa necessaria quando sia espressamente prevista dallo statuto comunale.

  • Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza n. 12868 del 2005

    L'autorizzazione alla lite da parte della giunta comunale non costituisce più, in linea generale, atto necessario, salva restando la possibilità per lo statuto comunale di prevederla.

    La validità della costituzione in giudizio dell'ente locale deve essere verificata alla luce dello specifico statuto comunale, che può introdurre requisiti ulteriori rispetto alla regola generale.

Massime di principio

  • Il Sindaco rappresenta normalmente il Comune in giudizio senza necessità di una preventiva autorizzazione della Giunta.
  • Prima di proporre o resistere a un ricorso occorre però verificare lo statuto comunale e gli eventuali regolamenti applicabili: se prevedono un'autorizzazione della Giunta o un atto dirigenziale, tale adempimento è indispensabile.
  • La mancanza dell'autorizzazione statutariamente richiesta può comportare l'inammissibilità dell'atto processuale o dell'impugnazione, con conseguente conferma della decisione precedente.
  • Il giudice può esaminare d'ufficio lo statuto comunale, anche se la parte non lo ha prodotto o richiamato correttamente.
  • In una controversia analoga, la parte privata può contestare preliminarmente la legittimazione processuale dell'ente, senza dover affrontare subito il merito dell'accertamento tributario.
  • La regolarità formale della rappresentanza processuale dell'ente pubblico costituisce una questione preliminare e può determinare da sola l'esito del giudizio.

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