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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25471/2026 del 07/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (condannato)

La controversia

Il procedimento riguarda un’istanza di riabilitazione proposta da un condannato per partecipazione ad associazione di tipo mafioso, reato commesso fino al 22 ottobre 1998. Il Tribunale di sorveglianza di Palermo aveva rigettato l’opposizione avverso il provvedimento di diniego della riabilitazione, ritenendo non provata l’emenda del reo: ha valorizzato la gravità del reato, una generica certificazione parrocchiale, il versamento di una somma ritenuta esigua di 150 euro e la mancata dimostrazione delle condizioni patrimoniali reddituali, senza attribuire rilievo al pagamento delle spese di mantenimento in carcere. Nel ricorso per cassazione il difensore ha denunciato violazione degli artt. 178 e 179 c.p. e degli artt. 3 e 27 Cost., sostenendo che il Tribunale avrebbe dato rilievo decisivo al disvalore del fatto storico e non alla valutazione attuale della personalità del richiedente; avrebbe omesso di considerare il lungo periodo successivo di condotta irreprensibile, il ravvedimento e l’attività ultradecennale di volontariato; avrebbe inoltre valutato in modo apodittico l’inadempimento delle obbligazioni civili, senza spiegare perché la certificazione parrocchiale fosse generica e senza indicare quale somma sarebbe stata necessaria per ritenere effettiva la riparazione, specie in assenza di statuizioni civili nella sentenza di condanna e alla luce della capacità economica emergente dall’ISEE allegato.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso limitatamente al vizio di motivazione sulla sussistenza del presupposto dell’adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato. Ha ricordato che, ai fini della riabilitazione, l’art. 179, comma 6, n. 2, c.p. richiede l’effettivo adempimento delle obbligazioni civili, salvo impossibilità di provvedervi, e che tale impossibilità va valutata in relazione ai mezzi patrimoniali del condannato e ad eventuali situazioni di fatto particolari. Ha ribadito che l’adempimento non ha solo funzione satisfattiva verso la persona offesa, ma anche valore sintomatico del percorso di reinserimento e dell’emenda. Nel caso concreto, il Tribunale non aveva verificato se, alla luce della documentazione prodotta, le somme versate fossero proporzionate alle condizioni economiche del richiedente e se, insieme agli altri elementi allegati, potessero valere come indice di positiva evoluzione della personalità. Per questo l’ordinanza è stata annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Palermo per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 178 c.p.

    Richiamato dal ricorrente come norma violata, in relazione ai presupposti della riabilitazione.

  • art. 179 c.p.

    La riabilitazione richiede l’effettivo adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il mancato adempimento dipenda da impossibilità di provvedere.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura di irragionevolezza nel trattamento del requisito riparatorio.

  • art. 27 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in riferimento alla funzione rieducativa della pena e alla valutazione dell’emenda.

Massime di principio

  • Ai fini della riabilitazione, l’adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato è un presupposto necessario, salvo che il condannato dimostri l’impossibilità di provvedervi per difetto di mezzi patrimoniali sufficienti senza subire un sensibile sacrificio.
  • La verifica dell’impossibilità di adempiere non può essere astratta o meramente assertiva, ma deve tenere conto delle concrete condizioni economiche del richiedente e di eventuali particolari situazioni di fatto, come l’irreperibilità o la rinuncia delle persone offese.
  • L’adempimento o l’offerta di adempiere non ha solo funzione satisfattiva verso il danneggiato, ma assume rilievo come indice del percorso di reinserimento e dell’effettiva emenda del reo.
  • Quando le obbligazioni civili non siano già determinate in sentenza, il giudice della riabilitazione deve comunque valutare se le condotte riparatorie poste in essere siano effettive e proporzionate, senza limitarsi a un giudizio apodittico sull’esiguità della somma versata.
  • Nel caso di reati associativi di tipo mafioso, la valutazione del requisito riparatorio non può arrestarsi al disvalore del fatto storico, ma deve misurarsi con la verifica concreta della positiva evoluzione della personalità del condannato e della sua attuale adesione ai valori di legalità.

Come è indicizzato

MaterieLiberazione anticipata
RamiEsecuzione penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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