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Ordinanza

Ordinanza n. 283/2026 - Lecce, Sezione 3

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia e concessione degli idonei rimedi cautelari: - della comunicazione del 18.02.2026 del Comune di -OMISSIS- avente ad oggetto la richiesta di esercitare l’attività di spettacolo viaggiante in -OMISSIS- Marina, -OMISSIS- dal 25.03.2026 al 30.09.2026; - della deliberazione della Giunta Comunale n. -OMISSIS- del 16.02.2026 del Comune di -OMISSIS-, pubblicata in albo pretorio in data 17.02.2024, avente ad oggetto l’individuazione delle aree per le attività di spettacolo viaggiante e dei parchi divertimento ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 337/1968; - di ogni altro atto o provvedimento lesivo, ancorché non noto, comunque connesso, preordinato o conseguente.

Giustizia amministrativa202600442

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione comunale relativa alla richiesta di esercizio dell’attività di spettacolo viaggiante e deliberazione della Giunta comunale di individuazione delle aree destinate agli spettacoli viaggianti per l’anno 2026

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, la comunicazione comunale del 18 febbraio 2026 relativa all’esercizio dell’attività di spettacolo viaggiante in una località marina dal 25 marzo al 30 settembre 2026, nonché la deliberazione della Giunta comunale del 16 febbraio 2026, adottata ai sensi dell’art. 9 della legge n. 337/1968, con cui sono state individuate le aree disponibili per gli spettacoli viaggianti e i parchi divertimento. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che il ricorrente contestava, in particolare, l’esclusione di una determinata area della località marina, l’idoneità delle aree alternative individuate dal Comune e la coerenza della scelta amministrativa di consentire in quell’area soltanto eventi occasionali e meno invasivi. Le censure risultavano riferite alla legittimità della scelta di pianificazione e gestione del territorio e alla sua asserita contraddittorietà; quanto all’inidoneità delle aree alternative, erano ritenute non sufficientemente illustrate e documentate.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. In sede di sommaria delibazione, ha ritenuto il ricorso non assistito da sufficienti elementi di fondatezza. La scelta comunale di aggiornare per il 2026 l’elenco delle aree disponibili, confermando l’esclusione dell’area interessata e individuando altre aree idonee, rientra nella discrezionalità dell’amministrazione nell’esercizio dei poteri di pianificazione e gestione del territorio previsti dall’art. 9 della legge n. 337/1968. Il giudice ha inoltre rilevato che la scelta appariva confermativa di una precedente deliberazione non impugnata e coerente con gli indirizzi urbanistici espressi dal Consiglio comunale, secondo cui la zona interessata era destinata a interventi di sostituzione edilizia, cambio di destinazione d’uso e insediamento di strutture alberghiere e attrezzature turistiche. Non è stata ravvisata contraddittorietà nella possibilità di autorizzare nella medesima area eventi occasionali e meno invasivi. Le contestazioni sull’inidoneità delle aree alternative sono state giudicate insufficientemente documentate. È stato escluso anche il periculum in mora, poiché il Comune aveva invitato la ricorrente a indicare un’area idonea tra quelle individuate. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 9 l. 337/1968

    Attribuisce all’amministrazione comunale il potere di individuare le aree disponibili per gli spettacoli viaggianti e i parchi divertimento, nell’ambito delle proprie funzioni di pianificazione e gestione del territorio.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; il giudice ha valutato il fumus boni iuris e il periculum in mora e ha respinto la domanda cautelare.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • L’individuazione comunale delle aree da destinare agli spettacoli viaggianti, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 337/1968, costituisce esercizio di discrezionalità amministrativa nell’ambito della pianificazione e gestione del territorio; in sede cautelare, la relativa scelta è sindacabile solo in presenza di elementi sufficienti a evidenziarne l’illegittimità.
  • La conferma di una precedente individuazione delle aree, non tempestivamente impugnata, costituisce un elemento rilevante nella valutazione cautelare della legittimità della successiva deliberazione di aggiornamento.
  • La scelta di ammettere in una determinata area eventi occasionali e meno invasivi non è, di per sé, contraddittoria con l’esclusione di un’attività di spettacolo viaggiante stabilmente esercitata, quando risulti coerente con gli indirizzi di pianificazione e governo del territorio.
  • La censura relativa all’inidoneità delle aree alternative non può sostenere la domanda cautelare se non è adeguatamente illustrata e documentata.
  • Il periculum in mora è insussistente quando l’amministrazione abbia messo a disposizione del richiedente aree alternative ritenute idonee e lo abbia invitato a indicarne una per l’esercizio dell’attività.

Come è indicizzato

MaterieIndustria, artigianato e attività produttivePiani regolatori e varianti
RamiCommercio e attività produttiveUrbanistica e governo del territorio
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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