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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16428/2025 del 18/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

La parte ricorrente ha proposto ricorso per correzione di errore materiale ai sensi degli artt. 391-bis e 287 c.p.c., deducendo che nella sentenza della Corte di cassazione n. 6827 del 7.3.2023 era stata omessa la pronuncia sulla distrazione delle spese di lite in favore del difensore, dichiaratosi anticipatario. La richiesta era limitata a emendare il dispositivo della precedente sentenza, aggiungendo l'inciso relativo alla distrazione delle spese, senza incidere sul resto della decisione. I resistenti non si sono opposti al ricorso.

La decisione

La Corte ha ritenuto che l'omissione della distrazione delle spese costituisse un mero errore materiale emendabile con il procedimento di correzione, poiché la relativa richiesta non integra una domanda autonoma. Ha quindi disposto la correzione del dispositivo della sentenza n. 6827/2023, inserendo dopo le parole relative alla liquidazione delle spese la formula "con distrazione in favore dell'avv. Massimo Pistilli, dichiaratosi anticipatario". Nel resto ha confermato la sentenza originaria. Quanto alle spese del procedimento di correzione, le ha integralmente compensate per la mancata opposizione dei resistenti.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    è richiamato come base del ricorso per correzione di errore materiale in cassazione

  • art. 287 c.p.c.

    è richiamato come norma sul procedimento di correzione degli errori materiali e di calcolo

  • art. 93 c.p.c.

    non è espressamente citato nel testo, ma la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario è l'oggetto dell'omissione emendata

Massime di principio

  • L'omissione nel dispositivo della statuizione di distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario costituisce errore materiale emendabile con il procedimento di correzione, quando dal contenuto complessivo della decisione emerga inequivocamente la volontà decisoria sulla condanna alle spese.
  • La richiesta di distrazione delle spese non va considerata domanda autonoma ai fini dell'errore materiale, sicché la sua mancata trascrizione nel dispositivo può essere corretta senza riaprire il merito della controversia.
  • Nel procedimento di correzione dell'errore materiale, la mancata opposizione delle controparti può giustificare la compensazione integrale delle spese del procedimento stesso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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