Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24427/2025 del 03/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente proponeva quattro motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sull'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 2 d.lgs. 74/2000, denunciando che la condanna si fondava su mere presunzioni tributarie, su un limitato compendio probatorio (verbali d'accertamento e deposizione di un funzionario) e su valutazioni inverosimili circa sede operativa, beni strumentali, forza lavoro e autorizzazioni; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sull'elemento soggettivo (dolo specifico) dell'art. 2 d.lgs. 74/2000, contestando la mancata motivazione della Corte territoriale; 3) violazione di legge e vizio di motivazione rispetto all'art. 10 d.lgs. 74/2000 (distruzione/occultamento di scritture contabili), censurando la valutazione della falsità della denuncia di furto e la ricostruzione del danno probatorio; 4) violazione dell'art. 133 c.p. e vizio di motivazione per eccessività della pena, contestando la determinazione della pena base, l'aumento per continuazione, la scarsa riduzione per prescrizione di un capo e il diniego della sospensione condizionale della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha rilevato che si trattava di una mera riconsiderazione dei fatti e della valutazione probatoria, ipotesi non consentita in sede di legittimità salvo i limitati vizi tassativamente previsti dall'art. 606 cod. proc. pen.; i restanti tre motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati: la Corte d'appello ha adeguatamente motivato la sussistenza del dolo specifico per l'art. 2 d.lgs. 74/2000, ha correttamente ritenuto integrato il reato di occultamento/distruzione ai sensi dell'art. 10 (reato permanente che non richiede impossibilità assoluta di ricostruzione) e ha motivato congruamente la determinazione della pena e la riduzione conseguente alla prescrizione di un capo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e a una sanzione pecuniaria, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. 74/2000

    Riguarda il reato di dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di documenti falsi o altri artifici; la Corte territoriale ha ritenuto che il dolo specifico di evasione possa essere desunto dalle modalità della condotta e dalla predisposizione artificiosa di una situazione diversa da quella reale.

  • art. 8 d.lgs. 74/2000

    Richiamato in relazione alla declaratoria di estinzione per prescrizione di uno dei capi: la Corte d'appello ha dichiarato estinto il reato per prescrizione e ciò è stato recepito dalla Cassazione nel computo sanzionatorio.

  • art. 10 d.lgs. 74/2000

    Il reato di distruzione o occultamento di scritture contabili è reato permanente che si consuma all'ispezione e permane fino all'accertamento fiscale; non richiede impossibilità assoluta di ricostruzione dei redditi o del volume d'affari, essendo sufficiente un'ostruzione idonea a rendere più difficoltosa la verifica.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Limita il sindacato della Cassazione ai vizi tassativi (assenza di motivazione, manifesta illogicità, contraddittorietà). Non è ammessa la riconsiderazione del 'travisamento del fatto' o una semplice rivalutazione del merito probatorio.

  • L. n. 46/2006 (modifica art. 606 c.p.p.)

    Rafforza la preclusione per la Corte di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze di fatto ai giudici di merito; la Cassazione ribadisce la limitazione del controllo ai soli vizi manifesti indicati dall'art. 606 c.p.p.

  • art. 133 c.p.

    Criteri per la determinazione della pena: il giudice di merito ha discrezionalità nella scelta degli elementi ritenuti prevalenti; è sufficiente una motivazione che indichi i criteri ritenuti decisivi, salvo che la pena sia di gran lunga superiore alla misura media edittale.

  • art. 616 c.p.p.

    Stabilisce l'ammissibilità delle spese e della sanzione pecuniaria quando il ricorso è dichiarato inammissibile se non sussiste assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Cassazione ha così condannato il ricorrente.

Massime di principio

  • La Cassazione non è sede per rivedere la valutazione del fatto e delle prove compiuta dai giudici di merito: i motivi che si risolvono in una mera rivalutazione probatoria sono inammissibili.
  • Il sindacato della Corte di legittimità sulla motivazione è limitato ai vizi tassativi dell'art. 606 c.p.p. (assenza di motivazione, manifesta illogicità e contraddittorietà); la mera illogicità non è sufficiente.
  • Il dolo specifico nei reati tributari può essere desunto dalle modalità della condotta e da elementi esteriori che mostrino la predisposizione di una situazione apparente diversa da quella reale.
  • Il reato di occultamento o distruzione di scritture contabili (art. 10 d.lgs. 74/2000) è permanente e non richiede che sia resa assolutamente impossibile la ricostruzione del volume d'affari o dei redditi; è sufficiente ostacolare o rendere più difficoltosa la verifica.
  • Il giudice di merito ha ampia discrezionalità nella determinazione della pena (art. 133 c.p.); è sufficiente che la motivazione renda comprensibile il criterio seguito, salvo pene sproporzionate rispetto alla media edittale.
  • Un ricorso in cassazione inammissibile può comportare condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p., salvo che l'inammissibilità non sia dipesa da fattori privi di colpa.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.