Cassazione Penale, Sentenza n. 17538/2025 del 09/05/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che ha dichiarato inammissibili le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare. Il ricorrente ha censurato un errore di diritto: il Tribunale avrebbe ritenuto sussistente l'aggravante prevista dall'art. 416‑bis.1 c.p. nonostante tale aggravante fosse stata esclusa nella sentenza di primo grado (e definitamente non risultasse applicata). Ha inoltre contestato che il diniego dell'affidamento sia stato basato unicamente sulla mancata dimostrazione dello svolgimento di un'attività lavorativa, laddove il lavoro non può essere l'unica condizione ostativa e può essere surrogato da attività volontaristica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha rilevato che l'aggravante di cui all'art. 416‑bis.1 c.p. era stata esclusa dalla sentenza di primo grado e la relativa esclusione divenuta definitiva in appello, per cui ogni considerazione del Tribunale di sorveglianza fondata sull'art. 4‑bis ord. pen. è priva di giustificazione. Inoltre la Corte ha ritenuto illegittimo il rifiuto dell'affidamento in prova fondato unicamente sulla mancata prova dello svolgimento di un'attività lavorativa: il lavoro è solo uno degli elementi utili al giudizio prognostico e può essere sostituito dallo svolgimento di attività volontaristica. Il Tribunale avrebbe dovuto, se necessario, esercitare i poteri istruttori ex art. 666, comma 5, c.p.p. anziché limitarsi a rilevare la mancanza di verifiche. Ne è conseguito l'annullamento dell'ordinanza e il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Palermo per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 416‑bis.1 cod. pen.
La Corte ha rilevato che l'aggravante era stata esclusa nelle sentenze di merito e quindi non poteva essere invocata dal Tribunale di sorveglianza per precludere le misure alternative.
art. 4‑bis ord. pen.
L'applicabilità delle limitazioni previste dall'art. 4‑bis ord. pen. era priva di fondamento poiché fondata su un'aggravante che le sentenze definitive avevano escluso.
art. 666, comma 5, cod. proc. pen.
Il giudice di sorveglianza doveva, se necessario, attivare i poteri istruttori d'ufficio per verificare le dichiarazioni del ricorrente circa l'attività lavorativa e la situazione familiare, anziché limitarsi a registrare la mancanza di accertamenti da parte delle Forze dell'Ordine.
art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Il ricorso per cassazione ha invocato vizio di diritto e insufficiente motivazione in relazione alle norme procedurali indicate; la Corte ha ritenuto fondate le censure di illegittimità dell'ordinanza impugnata.
art. 665 cod. proc. pen.
Richiamato nel motivo di ricorso come norma di riferimento per le questioni procedurali connesse alle misure alternative; la Corte ha valutato che il Tribunale non ha correttamente espletato gli accertamenti istruttori previsti.
Massime di principio
- Se una circostanza aggravante è stata esclusa con sentenza di merito diventata definitiva, non può essere valorizzata dal giudice delle misure alternative per precludere l'accesso a tali misure.
- L'art. 4‑bis ord. pen. e le limitazioni da esso previste trovano applicazione solo se le condizioni soggettive e oggettive su cui si basa l'esclusione delle misure sono effettivamente comprovate nelle sentenze definitive.
- La mancata prova dello svolgimento di un'attività lavorativa non costituisce di per sé un ostacolo insormontabile all'affidamento in prova: il lavoro è uno dei fattori utili al giudizio prognostico e può essere surrogato da attività volontaristica o altri elementi di reinserimento.
- Il giudice di sorveglianza ha il dovere di svolgere, anche d'ufficio, gli accertamenti necessari (ex art. 666 c.p.p.) quando le dichiarazioni del richiedente non sono documentate, prima di dichiarare l'inammissibilità della misura alternativa.
- Le decisioni che negano misure alternative devono motivare puntualmente sulla prova dell'effettiva situazione personale e sul perché le allegazioni del condannato siano ritenute insufficienti; motivazioni vaghe o basate su errori di diritto sono suscettibili di annullamento in Cassazione.
- In presenza di errori di diritto o di omissione di attività istruttoria, la Corte di Cassazione può annullare il provvedimento e rinviare al giudice di merito per un nuovo esame delle domande di misura alternativa.
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