Circolare numero 08 del 16-03-2009 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare recepisce la decisione della BCE del 5 marzo 2009, con decorrenza 11 marzo 2009, che fissa il tasso ufficiale di riferimento all'1,5%. Da tale data l’interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione dei debiti contributivi è pari al 7,5% annuo. Conseguentemente vengono aggiornate anche le sanzioni civili, determinate in funzione delle diverse fattispecie di omissione, ritardo, incertezza interpretativa o evasione contributiva, con richiamo ai relativi limiti massimi e al successivo maturare degli interessi di mora oltre il tetto sanzionatorio.
Variazione del tasso di riferimento BCE all'1,5% e aggiornamento di interesse di differimento/dilazione e sanzioni civili
Variazione del tasso di riferimento BCE e aggiornamento degli oneri contributivi
La circolare disciplina gli effetti della decisione del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea del 5 marzo 2009, con la quale il tasso ufficiale di riferimento è stato fissato all'1,5% a decorrere dall'11 marzo 2009. Sulla base di tale variazione, vengono aggiornati l’interesse di differimento e di dilazione applicabile alla regolarizzazione dei debiti contributivi, nonché le sanzioni civili connesse a omissioni, ritardi ed evasione contributiva.
Decorrenza ed efficacia del tasso ufficiale di riferimento
La circolare richiama il quadro normativo già modificato dal D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, ricordando che dal 1° gennaio 2004 non è più necessaria la determinazione periodica del tasso ufficiale di riferimento da parte della Banca d’Italia per rendere efficace il tasso stabilito dalla BCE. Ne consegue che la misura fissata dalla BCE è immediatamente operativa dalla data indicata, cioè dall'11 marzo 2009.
Interesse di differimento e di dilazione
Dal giorno 11 marzo 2009 l’interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e accessori di legge è determinato nella misura del 7,5% annuo. Tale valore deriva dall’applicazione del tasso ufficiale di riferimento dell'1,5% maggiorato di 6 punti percentuali, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 4, del D.L. n. 318/96, convertito nella legge n. 402/96.
La nuova misura deve essere applicata a tutte le istanze di dilazione, rateazione e differimento presentate a partire dall'11 marzo 2009.
Sanzioni civili: criteri di calcolo e fattispecie
La variazione del tasso di riferimento comporta anche l’adeguamento dell’aliquota di calcolo delle sanzioni civili, nel quadro del regime sanzionatorio introdotto dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388.
1. Mancato o ritardato pagamento e denuncia spontanea tempestiva
Per i casi di mancato o ritardato pagamento dei contributi risultanti dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, la sanzione civile è pari al 7% annuo, calcolata come tasso ufficiale di riferimento dell'1,5% maggiorato di 5,5 punti. La stessa misura si applica anche alla denuncia spontanea della situazione debitoria, purché:
- la denuncia sia presentata prima di contestazioni o richieste dell’Ente;
- avvenga entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento;
- il versamento della contribuzione dovuta sia effettuato entro i 30 giorni successivi alla denuncia.
In tali ipotesi la sanzione civile non può superare il 40% dell’importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge. Oltre il raggiungimento di tale limite, senza integrale pagamento del dovuto, maturano interessi di mora ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. n. 602/1973, attualmente fissati all’8,4% annuo.
2. Incertezze interpretative oggettive
La medesima misura del 7% annuo si applica ai casi di mancato o ritardato pagamento dovuti a oggettive incertezze legate a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla sussistenza dell’obbligo contributivo, poi riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa. La condizione è che il versamento avvenga entro il termine fissato dall’Ente.
Anche in questo caso la sanzione civile è soggetta al limite massimo del 40% dell’importo non corrisposto entro la scadenza di legge; oltre tale soglia si applicano gli interessi di mora nella misura vigente dell’8,4% annuo.
3. Evasione contributiva
Nei casi di evasione contributiva accertata dall’Ente, oppure quando la denuncia della situazione debitoria sia presentata oltre un anno dalla scadenza del termine di pagamento, oppure ancora quando la denuncia intervenga entro dodici mesi dalla scadenza ma il pagamento non sia eseguito nei 30 giorni successivi, la sanzione civile è pari al 30% annuo.
In tali ipotesi il limite massimo della sanzione civile è fissato al 60% dell’importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge. Una volta raggiunto il tetto massimo, senza integrale pagamento del debito, maturano interessi di mora al tasso previsto dall’art. 30 del D.P.R. n. 602/1973, attualmente pari all’8,4% annuo.
Riferimenti normativi richiamati
La circolare richiama, in particolare:
- D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213;
- art. 3, comma 4, del D.L. n. 318/96, convertito nella legge n. 402/96;
- legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- art. 116, comma 8, lettere a) e b), e comma 10;
- art. 30 del D.P.R. n. 602/1973.
Il documento aggiorna così i parametri applicabili alla gestione dei debiti contributivi e delle relative sanzioni civili a partire dall'11 marzo 2009.
Punti principali
Aggiornamento del tasso ufficiale di riferimento
La BCE, con decisione del 5 marzo 2009, ha fissato il tasso ufficiale di riferimento all'1,5% con decorrenza 11 marzo 2009. La circolare precisa che, essendo cessata dal 1° gennaio 2004 la necessità della determinazione periodica da parte della Banca d’Italia prevista dal D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, la misura stabilita dalla BCE è immediatamente efficace.
Interesse di differimento e di dilazione
Dal 11 marzo 2009 l’interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e accessori di legge è fissato al 7,5% annuo, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 6 punti ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.L. n. 318/96, convertito nella legge n. 402/96. La nuova misura si applica a tutte le istanze di dilazione, rateazione e differimento presentate a partire da tale data.
Sanzioni civili per omesso o ritardato pagamento e denuncia spontanea
Nei casi di mancato o ritardato pagamento dei contributi risultanti da denunce e/o registrazioni obbligatorie, nonché di denuncia spontanea della situazione debitoria entro dodici mesi dalla scadenza e con pagamento entro i 30 giorni successivi alla denuncia, la sanzione civile è pari al 7% annuo (TUR 1,5% più 5,5 punti). La sanzione non può superare il 40% dei contributi non versati; oltre tale limite maturano interessi di mora ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. n. 602/1973, attualmente al 8,4% annuo.
Sanzioni civili per oggettive incertezze interpretative
Per i contributi non pagati o pagati in ritardo in presenza di oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla sussistenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, la sanzione civile è pari al 7% annuo, a condizione che il versamento avvenga entro il termine fissato dall’Ente. Anche in questo caso la sanzione non può eccedere il 40% dell’importo non corrisposto, oltre il quale si applicano gli interessi di mora.
Sanzioni civili per evasione contributiva
Nei casi di evasione contributiva accertata dall’Ente, di denuncia della situazione debitoria effettuata oltre un anno dalla scadenza del termine di pagamento, oppure di denuncia entro dodici mesi dalla scadenza senza pagamento nei 30 giorni successivi, la sanzione civile è pari al 30% annuo. Il tetto massimo è fissato al 60% dei contributi non versati; oltre tale soglia maturano gli interessi di mora al tasso ex art. 30 del D.P.R. n. 602/1973, attualmente pari all’8,4% annuo.
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