Circolare numero 40 del 12-3-2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica che, a seguito della riduzione del tasso ufficiale di riferimento della BCE all’1,50% dall’11 marzo 2009, cambiano i tassi applicabili ai debiti contributivi. Il tasso di differimento e di dilazione viene fissato al 7,50% (TUR + 6 punti), con applicazione alle rateazioni concesse dall’11 marzo 2009 e ai differimenti dalla contribuzione di marzo 2009. Sono inoltre aggiornate le sanzioni civili per ritardato od omesso versamento, con indicazione delle diverse fattispecie e dei relativi tassi, nonché del richiamo alle procedure concorsuali e al limite minimo degli interessi legali.
Variazione del tasso di differimento, dilazione e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi
Variazione del tasso di differimento, dilazione e sanzioni civili per contributi previdenziali e assistenziali
La circolare dell’INPS n. 40 del 12 marzo 2009 recepisce la riduzione del tasso ufficiale di riferimento deliberata dalla Banca Centrale Europea e ne trae le conseguenze sugli interessi dovuti per debiti contributivi, sulle rateazioni e sulle sanzioni civili per omesso o ritardato versamento. Il documento stabilisce le nuove misure applicabili e ne individua la decorrenza, con particolare attenzione alle diverse fattispecie sanzionatorie.
Aggiornamento del TUR e riflessi sui debiti contributivi
La Banca Centrale Europea ha fissato il tasso ufficiale di riferimento (TUR) all’1,50% con decorrenza dall’11 marzo 2009. Questo parametro viene utilizzato per determinare il tasso di differimento e di dilazione applicabile ai debiti contributivi dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria.
In conseguenza di tale variazione, l’interesse di differimento risulta pari al 7,50%, ottenuto sommando al TUR i 6 punti percentuali previsti dall’art. 3, comma 4, del D.L. n. 318 del 14 giugno 1996, convertito nella legge n. 402 del 29 luglio 1996.
Interessi di dilazione
Per le rateazioni concesse dall’11 marzo 2009, l’interesse di dilazione deve essere calcolato al tasso del 7,50%. La Direzione Centrale Entrate provvede all’inserimento di tale valore nelle tabelle centrali. I piani di ammortamento già emessi e notificati sulla base del tasso precedente restano invariati e non vengono ricalcolati.
Interessi di differimento
Nei casi in cui sia autorizzato il differimento del termine di versamento dei contributi, la nuova aliquota del 7,50% si applica a partire dalla contribuzione relativa al mese di marzo 2009.
Sanzioni civili per ritardo o omissione contributiva
La circolare precisa che la modifica del TUR incide anche sulle somme aggiuntive per ritardato o omesso versamento dei contributi.
Le misure indicate sono le seguenti:
- per il ritardato pagamento di inadempienze contributive spontaneamente denunciate nei termini, oppure denunciate entro l’anno e pagate entro 30 giorni, sorte dal 1° ottobre 2000, la sanzione civile è pari al 7% annuo;
- per il mancato pagamento di contributi accertati dall’Istituto, denunciati dagli interessati oltre un anno dalla scadenza oppure denunciati entro l’anno e non pagati nei 30 giorni, il tasso è pari al 30% annuo;
- per le inadempienze previste dal comma 10 dell’art. 116 della legge n. 388/2000, la sanzione civile è pari al TUR maggiorato di 5,5 punti, quindi al 7% annuo.
Procedure concorsuali e importo minimo della sanzione ridotta
Per le procedure concorsuali, il richiamo al "prime-rate" contenuto nella circolare n. 88/2002 deve essere sostituito con il tasso ufficiale di riferimento dell’1,50%.
La circolare ricorda inoltre un principio di salvaguardia: l’importo della sanzione ridotta non può essere inferiore al limite legale, che coincide con il tasso degli interessi legali, pari al 3%.
Punti principali
Aggiornamento del tasso ufficiale di riferimento
La Banca Centrale Europea ha ridotto il tasso ufficiale di riferimento (TUR) all’1,50% con decorrenza dall’11 marzo 2009. Tale valore diventa il parametro di base per la determinazione del tasso di differimento e di dilazione dei debiti contributivi dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria.
Tasso di differimento e di dilazione
L’interesse di differimento, maggiorato di 6 punti ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.L. n. 318/1996 convertito nella legge n. 402/1996, è pari al 7,50% dall’11 marzo 2009. L’interesse di dilazione per le rateazioni concesse dall’11 marzo 2009 deve essere calcolato al medesimo tasso del 7,50%, che sarà inserito nelle tabelle centrali dalla Direzione Centrale Entrate. I piani di ammortamento già emessi e notificati sulla base del tasso precedente non subiscono modifiche.
Decorrenza del nuovo tasso per il differimento
Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, la nuova aliquota del 7,50% si applica a partire dalla contribuzione relativa al mese di marzo 2009.
Sanzioni civili per omesso o ritardato versamento
La circolare aggiorna anche le somme aggiuntive/sanzioni civili dal punto di vista delle misure applicabili dall’11 marzo 2009. Per le inadempienze spontaneamente denunciate nei termini, oppure denunciate entro l’anno e pagate entro 30 giorni, sorte dal 1° ottobre 2000, la sanzione è pari al 7% annuo. Per il mancato pagamento dei contributi accertati dall’Istituto, denunciati oltre un anno dalla scadenza oppure denunciati entro l’anno e non pagati nei 30 giorni, il tasso è pari al 30% annuo. Per le inadempienze previste dal comma 10 dell’art. 116 della legge n. 388/2000, la sanzione civile è ancora pari al TUR maggiorato di 5,5 punti, quindi al 7% annuo.
Procedure concorsuali e limite minimo
Per le procedure concorsuali, il riferimento al "prime-rate" indicato nella circolare n. 88/2002 deve intendersi sostituito dal tasso ufficiale di riferimento dell’1,50%. La circolare ricorda inoltre che l’importo della sanzione ridotta non può mai essere inferiore al limite fissato dalla legge, coincidente con gli interessi legali, pari al 3%.
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