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Circolare

Circolare numero 41 del 16-3-2009

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare recepisce la sentenza della Corte Costituzionale n. 19/2009, che amplia i soggetti legittimati a fruire del congedo straordinario per assistere una persona in situazione di disabilità grave. Viene riconosciuto il diritto anche al figlio convivente, ma solo in assenza di altri soggetti idonei secondo un preciso ordine di priorità. L’INPS fornisce inoltre indicazioni sui casi in cui la domanda può essere riesaminata, precisando che l’indennità si prescrive in un anno dal giorno successivo alla fine del periodo di congedo indennizzabile.

Estensione del congedo ex art. 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001 al figlio convivente della persona con disabilità grave

Estensione del congedo straordinario per assistenza a persona con disabilità grave

La circolare recepisce gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 19 del 26 gennaio 2009, che ha esteso l’ambito soggettivo dell’art. 42, comma 5, del D.Lgs. 151/2001. L’INPS chiarisce che il congedo straordinario per l’assistenza a persona in situazione di disabilità grave può essere riconosciuto anche al figlio convivente, ma soltanto in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona disabile, secondo un ordine di priorità rigidamente definito.

Soggetti legittimati e ordine di priorità

La circolare individua i lavoratori dipendenti che possono fruire del congedo in base alla seguente gerarchia:

  • coniuge della persona gravemente disabile, se convivente con la stessa;
  • genitori naturali, adottivi o affidatari del portatore di handicap grave, al ricorrere di specifiche condizioni;
  • fratelli o sorelle, alternativamente conviventi con il soggetto disabile, se sussistono determinati requisiti;
  • figlio convivente con la persona in situazione di disabilità grave, solo come soggetto residuale e in presenza di tutte le condizioni richieste.

Condizioni per i genitori

I genitori della persona con disabilità grave possono accedere al congedo quando:

  • il figlio non sia coniugato o non conviva con il coniuge;
  • oppure il coniuge del figlio non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo;
  • oppure il coniuge del figlio abbia espressamente rinunciato a fruire del congedo per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi.

Condizioni per fratelli e sorelle

I fratelli o le sorelle conviventi possono fruire del congedo se:

  • la persona con disabilità grave non sia coniugata o non conviva con il coniuge;
  • oppure, se coniugata e convivente con il coniuge, il coniuge non lavori o sia lavoratore autonomo;
  • oppure il coniuge abbia rinunciato espressamente al congedo per lo stesso soggetto e negli stessi periodi;
  • inoltre, entrambi i genitori della persona disabile devono essere deceduti o totalmente inabili.

Condizioni specifiche per il figlio convivente

Il figlio convivente può essere ammesso al congedo solo se ricorrono congiuntamente le condizioni richieste dalla circolare, cioè:

  • il genitore con disabilità grave non sia coniugato o non conviva con il coniuge, oppure il coniuge non lavori, sia autonomo o abbia rinunciato al congedo;
  • entrambi i genitori della persona disabile siano deceduti o totalmente inabili;
  • la persona con disabilità grave non abbia altri figli conviventi idonei, oppure questi non lavorino, siano lavoratori autonomi o abbiano rinunciato al congedo;
  • la persona con disabilità grave non abbia fratelli conviventi idonei, oppure questi non lavorino, siano autonomi o abbiano rinunciato al congedo.

Modulistica e applicazione pratica

L’INPS informa che i modelli di domanda nella sezione "modulistica on line" sono in fase di aggiornamento per recepire le novità derivanti dalla pronuncia della Corte Costituzionale. Le sedi possono inoltre riesaminare le richieste già presentate nei rapporti non esauriti, cioè nelle situazioni giuridiche non coperte da giudicato o da prescrizione.

Prescrizione dell’indennità

La circolare precisa che l’indennità collegata alla fruizione del congedo si prescrive nel termine di un anno, ai sensi dell’art. 2963 c.c. Il termine decorre dal giorno successivo alla fine del periodo indennizzabile di congedo.

Punti principali

Estensione del diritto al congedo

La circolare dà attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 19 del 26 gennaio 2009, che ha dichiarato illegittimo l’art. 42, comma 5, del D.Lgs. 151/2001 nella parte in cui non prevedeva il figlio convivente tra i soggetti legittimati al congedo straordinario per assistere una persona con disabilità grave.

Ordine di priorità dei soggetti aventi diritto

Il diritto al congedo spetta ai lavoratori dipendenti secondo un ordine di priorità: prima al coniuge convivente della persona disabile; poi ai genitori, naturali o adottivi e affidatari, al verificarsi di determinate condizioni; quindi a fratelli o sorelle conviventi, se ricorrono specifici requisiti; infine al figlio convivente della persona con disabilità grave, ma solo quando manchino o siano non idonei gli altri familiari indicati.

Condizioni per il figlio convivente

Il figlio convivente può fruire del congedo solo se: la persona con disabilità grave non è coniugata o non convive col coniuge, oppure il coniuge non lavora, è autonomo o ha rinunciato al congedo; entrambi i genitori sono deceduti o totalmente inabili; la persona disabile non ha altri figli conviventi idonei o questi non lavorano, sono autonomi o rinunciano al congedo; infine, la persona disabile non ha fratelli conviventi idonei o questi non lavorano, sono autonomi o rinunciano al congedo.

Modulistica

Sono in corso di aggiornamento i modelli di domanda nella sezione "modulistica on line", per recepire le novità introdotte dalla sentenza della Corte Costituzionale.

Ambito di applicazione e prescrizione

Le sedi INPS possono riesaminare le domande già presentate nei rapporti non esauriti, cioè nei casi in cui non sia intervenuta sentenza passata in giudicato o prescrizione del diritto. L’indennità si prescrive in un anno, ai sensi dell’art. 2963 c.c., decorrente dal giorno successivo alla fine del periodo indennizzabile di congedo.

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