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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12489/2026 del 02/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Monza che aveva applicato la pena su richiesta ex artt. 444 e ss. c.p.p. in relazione a una detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Il fatto contestato riguardava il possesso di kg 8,763 di hashish, gr. 6,13 di resina di hashish e gr. 58,44 di cocaina, in un episodio avvenuto a Bellusco e Vinnercate il 21 marzo 2025. Nel ricorso veniva dedotta la violazione di legge per non aver il giudice emesso sentenza ex art. 129 c.p.p. quanto alla cocaina rinvenuta e, in subordine, l'erronea mancata qualificazione del fatto nella fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Successivamente, però, è pervenuta dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta dall'imputato con firma autenticata dal difensore.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 591 lett. d) c.p.p. per intervenuta valida rinuncia ex art. 589, comma 3, c.p.p. Ha rilevato che la rinuncia al ricorso per cassazione, validamente proposta, estingue immediatamente il rapporto processuale e comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato come base della sentenza di patteggiamento pronunciata dal G.I.P.

  • art. 129 c.p.p.

    invocato nel ricorso per sostenere l'omessa declaratoria di immediata proscioglimento quanto alla cocaina rinvenuta

  • art. 591 lett. d) c.p.p.

    norma applicata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso a seguito di rinuncia valida

  • art. 589, comma 3, c.p.p.

    prevede la rinuncia al ricorso; la Corte la considera validamente intervenuta e idonea a determinare l'estinzione del rapporto processuale

  • art. 616 c.p.p.

    fondamento della condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità

  • art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    norma incriminatrice contestata per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    richiamato dal ricorrente per sostenere la riqualificazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità

Massime di principio

  • La rinuncia validamente sottoscritta al ricorso per cassazione, quale esercizio di un diritto potestativo dell'avente diritto, determina l'immediata estinzione del rapporto processuale e rende inammissibile l'impugnazione.
  • Quando interviene una valida rinuncia al ricorso, il giudizio di cassazione non entra nel merito dei motivi dedotti e la sentenza impugnata passa immediatamente in giudicato.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende consegue anche se la causa di inammissibilità dipende da rinuncia, poiché l'art. 616 c.p.p. non distingue tra le diverse ipotesi di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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