Sentenza del 27/10/2017 n. 4330 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Tasse automobilistiche - Prescrizione tassa automobilistica - Termine decennale - Applicazione art. 2946 c.c.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il termine di prescrizione applicabile al credito erariale relativo alla tassa automobilistica quando l'accertamento sia divenuto definitivo per mancata impugnazione oppure sia stato confermato da una sentenza passata in giudicato. La questione consiste nello stabilire se si applichi il termine ordinario decennale previsto dall'art. 2946 c.c. oppure un termine più breve, eventualmente collegato alla natura periodica del tributo.
La decisione
È stato affermato che il credito per la tassa automobilistica, una volta consolidato da un accertamento definitivo o da una sentenza passata in giudicato, è soggetto alla prescrizione decennale prevista dall'art. 2946 c.c. La ragione è che il credito fiscale si è consolidato per effetto dell'omessa impugnazione dell'atto impositivo o del giudicato e, inoltre, ogni annualità costituisce un'obbligazione autonoma, derivante da una nuova valutazione dei presupposti impositivi. Pertanto, non si applica il termine previsto per le prestazioni periodiche.
Norme richiamate
Art. 2946 del codice civile
Prescrizione ordinaria decennale
Il credito erariale relativo alla tassa automobilistica, quando risulti definitivamente accertato per mancata impugnazione o per effetto di una sentenza passata in giudicato, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni.
Massime di principio
- Quando un tributo sia stato definitivamente accertato perché l'atto non è stato impugnato oppure perché è intervenuto il giudicato, il diritto alla riscossione può essere soggetto alla prescrizione decennale ordinaria.
- La natura periodica del pagamento non implica necessariamente l'applicazione di un termine breve: occorre verificare se ogni annualità costituisca un'obbligazione autonoma e se il credito sia stato previamente consolidato da un atto definitivo.
- Per contestare la prescrizione occorre ricostruire la cronologia degli atti: accertamento, eventuali notifiche, definitività dell'atto, sentenze e atti interruttivi della prescrizione.
- Il principio riguarda specificamente il credito già consolidato; prima della definitività dell'accertamento possono trovare applicazione regole diverse sulla prescrizione o sulla decadenza.
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