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Sentenza

Sentenza del 14/02/2019 n. 4408 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la classificazione doganale di due modelli di programmatore elettronico regolatore del flusso, destinati a essere collegati a impianti di irrigazione. La contribuente sosteneva che i dispositivi fossero mere parti dell'impianto e dovessero seguire la classificazione dell'apparecchio di irrigazione, poiché privi di autonomia funzionale. L'Ufficio doganale li aveva invece classificati nella voce 9032, relativa agli strumenti e apparecchi di regolazione o controllo automatici. L'Agenzia ha denunciato la violazione delle Regole generali interpretative 1 e 6 della Nomenclatura combinata e delle norme sulle parti di macchine, sostenendo che la funzione propria di regolazione automatica del flusso imponesse la classificazione autonoma nella voce specifica 9032. Il secondo motivo riguardava l'omessa pronuncia della CTR sulla violazione della nota 2 della Sezione XVI, ma è stato dichiarato assorbito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia, ritenendo corretta la classificazione dei programmatori nella voce 9032 e nella relativa sottovoce applicata dall'Ufficio. Ha stabilito che la circostanza che il dispositivo fosse privo di autonomia funzionale e costituisse una parte dell'impianto di irrigazione non era decisiva, poiché il bene rientrava autonomamente in una specifica voce tariffaria in ragione della sua funzione di regolazione automatica del flusso dei liquidi. La Corte ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso direttamente nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente. Le spese dell'intero giudizio sono state integralmente compensate per la peculiarità e novità della questione.

Norme richiamate

  • Regolamento n. 2658/1987/CEE, Nomenclatura combinata, Regola generale 1

    I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci e dalle note premesse alle sezioni o ai capitoli.

    La classificazione deve essere determinata innanzitutto sulla base del testo concreto delle voci e delle note legali, non dei titoli generali dei capitoli né della mera destinazione del prodotto.

  • Regolamento n. 2658/1987/CEE, Nomenclatura combinata, Regola generale 6

    La classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e dalle note di sottovoci.

    Una volta individuata la voce pertinente, la sottovoce deve essere scelta confrontando esclusivamente sottovoci dello stesso livello e applicando, per quanto compatibili, le regole generali di classificazione.

  • Capitolo 90 della Nomenclatura combinata, nota 7, lettera a)

    La voce 9032 comprende unicamente gli strumenti e apparecchi per la regolazione del flusso, del livello, della pressione o di altre caratteristiche dei fluidi gassosi o liquidi (...) la cui funzione consiste nel portare tale fattore ad un valore prescritto e mantenerlo.

    La funzione di regolazione automatica e mantenimento del flusso di un liquido integra direttamente la descrizione della voce 9032, anche quando l'apparecchio è destinato a essere installato in un impianto più ampio.

  • Capitolo 90 della Nomenclatura combinata, nota 2, lettere a) e b)

    Le parti ed accessori che consistono in oggetti compresi in una qualsiasi voce di questo capitolo o dei capitoli 84, 85 o 91 rientrano nella loro rispettiva voce, qualunque siano le macchine, gli apparecchi o gli strumenti ai quali sono destinati.

    La lettera a) stabilisce una regola prioritaria: una parte che costituisce autonomamente un oggetto classificabile in una voce specifica deve essere classificata in quella voce, indipendentemente dalla macchina cui è destinata. La lettera b) opera solo in via sussidiaria quando la parte non è autonomamente classificabile.

  • Sezione XVI della Nomenclatura combinata, nota 2, lettere a) e b)

    Le parti consistenti in oggetti compresi in una voce qualsiasi dei capitoli 84 o 85 rientrano nella loro rispettiva voce qualunque sia la macchina alla quale sono destinate.

    Anche per le parti di macchine dei capitoli 84 e 85 prevale la classificazione autonoma prevista dalla lettera a); il criterio della destinazione esclusiva o principale previsto dalla lettera b) non può essere applicato prima o in sostituzione della regola prioritaria.

  • Regolamento n. 2658/1987/CEE, Regola generale 3, lettera b)

    La regola riguarda i prodotti misti la cui classificazione non può essere effettuata applicando la regola 3, lettera a).

    La regola sui prodotti misti non si applica quando il bene può essere classificato direttamente in una voce specifica sulla base delle note legali e della sua funzione propria.

  • Sezione XVI della Nomenclatura combinata, nota 1, lettera m)

    La sezione non comprende gli oggetti del capitolo 90.

    Un apparecchio che rientra nel capitolo 90 non può essere ricondotto alla classificazione degli impianti o macchinari della Sezione XVI, anche se ne costituisce un componente.

  • Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza 15 maggio 2014, causa C-297/13, Data I/O GmbH

    Richiamata per affermare che la regola sulle parti destinate esclusivamente o principalmente a una macchina opera solo quando la parte non costituisce un oggetto autonomo compreso in una voce specifica.

  • Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza 15 febbraio 2007, causa C-183/06, Ruma

    Richiamata a sostegno dell'applicazione dei medesimi criteri di priorità nella classificazione delle parti di macchine dei capitoli 84 e 85.

  • Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza 20 novembre 2014, causa C-666/13, Rohm Semiconductor GmbH

    Richiamata per confermare che la classificazione autonoma del componente in una voce specifica prevale sulla classificazione in base alla macchina cui il componente è destinato.

Massime di principio

  • Nella classificazione doganale prevale il testo specifico della voce e delle note legali sulla destinazione pratica del bene o sul fatto che esso sia installato in un impianto più ampio.
  • Un componente privo di autonomia funzionale può comunque essere classificato autonomamente se svolge una funzione propria espressamente descritta in una voce tariffaria specifica.
  • Per le parti di macchine occorre applicare prima la regola che assegna il componente alla propria voce autonoma; solo se tale classificazione non è possibile si può ricorrere alla voce della macchina cui il componente è destinato.
  • La funzione tecnica effettivamente svolta dal dispositivo, come la regolazione automatica del flusso, può essere determinante più della sua struttura fisica o del collegamento necessario con altri apparati.
  • La regola dei prodotti misti e il criterio della funzione principale non devono essere utilizzati quando una nota di capitolo o una voce specifica consente una classificazione diretta.
  • In casi analoghi è necessario esaminare nell'ordine: testo delle voci, note legali di sezione e capitolo, Regole generali 1 e 6, regole speciali sulle parti e solo successivamente i criteri sussidiari basati sulla destinazione o sulla funzione principale.

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