Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 39359/2025 del 04/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché contrario al dato normativo richiamato nella decisione, secondo cui il delitto in esame è punibile anche se commesso a titolo di colpa. Ne è seguita la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della condanna di primo grado per bancarotta fraudolenta ex art. 216, comma 1, n. 2, l. fall., aveva riqualificato il fatto in bancarotta semplice ex art. 217 l. fall. e rideterminato la pena. Con l'unico motivo di ricorso ha denunciato vizio di motivazione per la mancata assoluzione, sostenendo l'insussistenza del dolo in relazione al fatto ascritto.

Norme richiamate

  • art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare

    È la fattispecie originariamente contestata e oggetto della condanna di primo grado; la decisione di merito è stata poi parzialmente riformata in appello mediante riqualificazione del fatto.

  • art. 217 legge fallimentare

    La Corte d'appello ha riqualificato il fatto in bancarotta semplice; la Cassazione richiama la norma per affermare che il reato è punibile anche a titolo di colpa, escludendo che la mancanza di dolo possa condurre all'assoluzione.

Massime di principio

  • Quando la fattispecie incriminatrice prevede espressamente la punibilità anche a titolo di colpa, un motivo di ricorso fondato esclusivamente sull'assenza di dolo è manifestamente infondato.
  • In sede di legittimità, il ricorso è inammissibile se deduce un vizio motivazionale che si risolve in una censura incompatibile con il dato normativo applicabile alla fattispecie.
  • La riqualificazione del fatto in una diversa ipotesi di reato può comportare la rideterminazione della pena, ma non esclude di per sé la punibilità quando permane la tipicità del fatto nella forma colposa prevista dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta sempliceImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.