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Sentenza

Sentenza del 16/02/2021 n. 969 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Riscossione - Cartella di pagamento - Interessi - Mancata specifica dei criteri di calcolo - Annullamento della cartella - Consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di una cartella di pagamento relativa a interessi di sospensione maturati durante un contenzioso tributario e richiesti a seguito della definizione del giudizio. Il contribuente contestava la cartella per difetto di motivazione in quanto non indicava il criterio di calcolo degli interessi iscritti a ruolo. L'Agenzia ha proposto appello sostenendo che il calcolo degli interessi è disciplinato dall'art. 30 del DPR 602/73 e dal D.M. 28 luglio 2000 e pertanto non occorre dettagliare il calcolo nella cartella.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate Riscossione confermando la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente e annullato la cartella per difetto di motivazione. Il Tribunale d'appello ha applicato il principio affermato dalla Cassazione (Ordinanza n. 21851/2018) secondo cui, quando con una cartella fondata su sentenza passata in giudicato si richiedono per la prima volta crediti diversi da quelli oggetto dell'atto impositivo (quali gli interessi), nella cartella deve essere indicato il criterio di calcolo seguito. E' stata rigettata la domanda di risarcimento per lite temeraria e l'Agenzia è stata condannata alle spese del grado, liquidate in Euro 700,00 oltre oneri e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 30 d.P.R. 602/1973

    Disciplina il computo degli interessi di mora e di sospensione riferiti alla riscossione; tuttavia, secondo il giudice, la presenza di una norma che disciplina il calcolo non esonera il concessionario dall'indicare nella cartella, quando gli interessi sono richiesti per la prima volta, il criterio concreto di calcolo seguito.

  • D.M. 28 luglio 2000

    Stabilisce modalità e parametri per il calcolo degli interessi; comunque non impedisce che, in caso di prima richiesta degli interessi tramite cartella fondata su sentenza, la stessa indichi il criterio di calcolo adottato per consentire la verificazione del diritto reclamato.

  • Cassazione, Ordinanza n. 21851/2018

    Ordinanza n. 21851 del 07/09/2018 - Rv. 650331 -01

    Principio di diritto: la cartella esattoriale fondata su sentenza passata in giudicato che per la prima volta richiede crediti diversi da quelli oggetto dell'atto impositivo (es. interessi) deve essere motivata anche relativamente a tali crediti e indicare il criterio di calcolo seguito; detta pronuncia è stata rilievo decisivo per la conferma dell'annullamento della cartella.

Massime di principio

  • Se una cartella di pagamento, anche se fondata su una sentenza passata in giudicato, richiede per la prima volta il pagamento di interessi o altri crediti diversi dall'atto impositivo originario, la cartella deve specificare il criterio di calcolo seguito; l'assenza di tale indicazione costituisce difetto di motivazione e può determinare l'annullamento della cartella.
  • La mera esistenza di norme che disciplinano il calcolo degli interessi (art. 30 DPR 602/73, D.M. 28/07/2000) non esonera il concessionario dall'obbligo di rendere trasparente il calcolo nella cartella quando si tratta di crediti reclamati per la prima volta.
  • In contenziosi analoghi, il contribuente ha buone probabilità di ottenere l'annullamento della cartella se dimostra che non è stato indicato il metodo o i parametri attraverso i quali gli interessi sono stati determinati.
  • Le eccezioni procedurali sollevate dall'Amministrazione (per es. presunta improcedibilità per mancato esperimento della mediazione) possono essere valutate come meri vizi ordinatori e non sempre determinano l'inammissibilità del ricorso, salvo casi specifici e normativamente previsti.
  • La richiesta di risarcimento per lite temeraria richiede elementi chiari di temerarietà dell'atto avversario; un appello basato su norme e su interpretazioni giurisprudenziali recenti non è automaticamente temerario.

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