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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29166/2026 del 31/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata nei gradi di merito per il delitto di minaccia aggravata, rilevando che i motivi proponevano in parte una rivalutazione del fatto e della prova e, per il resto, erano infondati o generici. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva confermato la condanna per minaccia aggravata. Con il primo motivo ha sostenuto che la frase contestata sarebbe stata una semplice espressione estemporanea pronunciata in un momento di rabbia, priva di reale capacità intimidatoria e non idonea a suscitare timore nella persona offesa. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., lamentando l'assenza di una motivazione specifica sul relativo diniego. Con il terzo motivo ha contestato il trattamento sanzionatorio, lamentando che la pena non era stata fissata nel minimo edittale e che non erano state concesse le circostanze attenuanti generiche; ha inoltre censurato la valutazione dei parametri di cui all'art. 133 c.p. La Corte ha ritenuto che il primo motivo sollecitasse una inammissibile rivalutazione del compendio probatorio, posto che la frase minacciosa risultava confermata da due testimoni e inserita in un contesto concreto di forte gravità, nel quale l'imputato aveva intimato alla vittima di non partecipare più a gare di appalto minacciando di bruciarlo, picchiarlo e sparargli in bocca. Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che il diniego dell'art. 131-bis c.p. può desumersi implicitamente dalla motivazione complessiva quando essa valorizza la gravità del fatto e il contesto, elementi incompatibili con la particolare tenuità. Infine, per il trattamento sanzionatorio, ha rilevato che la pena di otto mesi di reclusione era comunque compresa nella cornice edittale dell'art. 612, secondo comma, c.p.; ha inoltre ritenuto congrua la mancata concessione delle attenuanti generiche per assenza di elementi positivi specifici, non essendo sufficiente l'incensuratezza, e ha giudicato generica la doglianza sul parametro dell'art. 133 c.p. per mancato confronto con la motivazione sulla gravità della condotta.

Norme richiamate

  • art. 612, secondo comma, c.p.

    indica la cornice edittale applicabile al delitto di minaccia aggravata, entro la quale è stata ritenuta congrua la pena di otto mesi di reclusione.

  • art. 131-bis c.p.

    la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può ritenersi implicitamente esclusa quando la motivazione della sentenza valorizzi elementi incompatibili con una valutazione di tenuità, come la gravità delle minacce e il contesto di riferimento.

  • art. 133 c.p.

    la censura sul trattamento sanzionatorio è inammissibile se non si confronta con la motivazione della sentenza di merito sulla gravità della condotta e sulla conseguente determinazione della pena.

  • art. 6402 del 30/04/1997, Dessimone

    Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone

    richiamata per affermare che la doglianza che mira a una diversa lettura degli elementi di fatto si risolve in una richiesta di rivalutazione del merito, non consentita in cassazione.

  • art. 43604 del 08/09/2021, Cincolà

    Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, Cincolà

    richiamata per il principio secondo cui il diniego della particolare tenuità può essere desunto implicitamente dalla struttura motivazionale della decisione.

  • art. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri

    Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri

    richiamata per affermare che l'incensuratezza dell'imputato, da sola, non costituisce elemento positivo sufficiente per il riconoscimento delle attenuanti generiche.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la censura che sostanzialmente richieda una nuova valutazione delle prove o una diversa lettura del fatto è inammissibile quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione congrua e non manifestamente illogica.
  • Il delitto di minaccia è integrato quando la frase, valutata nel suo contesto concreto, sia oggettivamente idonea a incutere timore alla persona offesa; la mera allegazione che si trattasse di uno sfogo estemporaneo non basta se il giudice di merito abbia valorizzato riscontri testimoniali e la gravità delle espressioni utilizzate.
  • La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. può ritenersi implicitamente disattesa se la motivazione complessiva della sentenza evidenzi la particolare gravità della condotta e un contesto incompatibile con la minima offensività del fatto.
  • La pena e il diniego delle attenuanti generiche sono censurabili solo se il ricorso si confronta specificamente con le ragioni della decisione di merito; la sola incensuratezza non è di per sé sufficiente a giustificare le attenuanti generiche.
  • La doglianza sul rispetto dei criteri di cui all'art. 133 c.p. deve essere concreta e mirata, non meramente assertiva, altrimenti è qualificabile come generica e non scrutinabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieMinacceCircostanze del reatoPena e commisurazioneRiti alternativi
RamiDelitti contro la personaParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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