Cassazione Penale, Sentenza n. 08838/2026 del 06/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso in Cassazione proponeva diverse censure avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo (conferma del giudice di primo grado) che aveva condannato l'imputato, con rito abbreviato, per maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) e per tentata estorsione aggravata (art. 56 e 629 c.p., 2° comma) ai danni della madre ultrasessantacinquenne. Le doglianze contestavano: 1) la sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del delitto di maltrattamenti (si sosteneva la sporadicità degli episodi, la breve durata, e l'alterazione psicofisica dell'imputato per ludopatia e tossicodipendenza); 2) la qualificazione degli episodi come tentata estorsione nonostante la dichiarazione della vittima che i soldi fossero dell'imputato; 3) il mancato assorbimento del reato di maltrattamenti in quello di estorsione; 4) la mancata riqualificazione in esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.) per presunta convinzione dell'imputato di avere un diritto sui soldi; 5) il rifiuto delle circostanze attenuanti generiche e l'irragionevolezza della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere manifestamente infondato e per riproposizione di censure già dedotte e motivatamente respinte in sede di appello. La Corte ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione del giudice di merito e ha ritenuto che la Corte territoriale avesse fornito una motivazione specifica, logica e congrua: ha confermato la configurabilità dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato di maltrattamenti (ripetizione di atti vessatori anche in un contesto temporale limitato; dolo generico inteso come volontà di persistere nell'attività vessatoria), ha ritenuto corretta la qualificazione come tentata estorsione aggravata rejectando la tesi che il denaro fosse del figlio, ha spiegato perché non ricorreva la fattispecie di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e perché il reato di maltrattamenti non era assorbito dall'estorsione (diversa oggettività giuridica e pluralità di condotte vessatorie oltre la mera pretesa patrimoniale). Ha inoltre confermato la legittimità del diniego delle attenuanti generiche come valutazione di fatto non sindacabile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 572 c.p.
Delitto di maltrattamenti in famiglia: la Corte ha interpretato che è integrato dalla ripetizione di atti vessatori anche se in un limitato arco temporale, purché tali atti determinino sofferenze fisiche o morali e si manifesti la coscienza e volontà di persistere nell'attività vessatoria (dolo generico).
art. 56 c.p.
Principio sul tentativo: applicato per qualificare la condotta come tentata estorsione quando l'evento patrimoniale non si è consumato ma è stato perseguito con violenza o minacce.
art. 629 c.p. (2° comma)
Delitto di estorsione (con aggravanti): la Corte ha ritenuto provata la soggettività del reato (volta ad ottenere un profitto sapendolo ingiusto), e ha confermato la qualificazione come tentata estorsione aggravata.
art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) c.p.p.
Norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione: lett. b) (violazione di legge) e lett. e) (vizio di motivazione). La Corte ha ritenuto i motivi generici e reiterativi, non confrontati specificamente con la motivazione della Corte d'appello, e quindi non idonei.
art. 393 c.p.
Esercizio arbitrario delle proprie ragioni: la Corte ha richiamato la distinzione tra questo reato e l'estorsione, basata sull'elemento psicologico (errata ma in buona fede convinzione di avere un diritto vs piena consapevolezza dell'illiceità della pretesa).
art. 15 c.p.
Riferimento alla disciplina delle concurrenze di norme e alla individuazione del trattamento sanzionatorio: la Corte ha valutato la possibile sovrapposizione tra reati e confermato la non assorbimento del maltrattamento nell'estorsione quando sussistono condotte ulteriori e persistenti.
art. 81 c.p.
Principio sulla continuazione o concorso di reati: usato per valutare la responsabilità per più fattispecie distinte commesse dall'imputato.
art. 133 c.p.
Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha ritenuto congrua la motivazione della Corte d'appello in ordine ai criteri adottati (gravità del fatto, capacità a delinquere), e ha ricordato i limiti del sindacato di legittimità sulla discrezionalità in materia di pena.
art. 62-bis c.p.
Circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ricordato che il riconoscimento o meno è giudizio di fatto riservato al giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo nei limiti della motivazione contraddittoria o illogica; nel caso è stato congruamente motivato il diniego.
art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.
Norma che prevede l'inammissibilità del ricorso per mancanza di specificità dei motivi: la Corte ha applicato questo principio considerando i motivi generici e non confrontati con la motivazione di appello.
art. 616 c.p.p.
Previsione di condanna per spese e ammende in caso di ricorso manifestamente infondato o colpa nella determinazione della causa di inammissibilità: la Corte ha disposto il pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per Cassazione è inammissibile se si limita a riproporre motivi già dedotti e motivatamente respinti in sede di appello senza una critica specifica e puntuale alla motivazione resa dal giudice di merito.
- Per il reato di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) è sufficiente la ripetizione di atti vessatori anche in un arco temporale limitato; non è necessario che la condotta sia di durata prolungata, è sufficiente la persistenza della volontà vessatoria (dolo generico).
- La distinzione tra estorsione (art. 629) ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393) dipende essenzialmente dall'elemento soggettivo: buona fede ragionevole nella convinzione di avere un diritto (esercizio arbitrario) versus la consapevolezza dell'illiceità della pretesa (estorsione).
- Il reato di maltrattamenti non si assorbe automaticamente nell'estorsione quando esistono condotte ulteriori e persistenti che ledono la dignità della vittima; i due reati possono coesistere in concorso.
- La valutazione circa il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è un apprezzamento di fatto del giudice di merito e, se congruamente motivato, non è sindacabile in Cassazione.
- Per contestare la qualificazione giuridica o la ricostruzione fattuale in Cassazione è necessario dimostrare specifiche vizi di diritto o di motivazione: argomentazioni generiche o latenzi ed ipotesi non suffragate dalle risultanze non superano il filtro di ammissibilità.
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