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Ordinanza

Ordinanza n. 167/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'annullamento ed integrale riforma della Decisione di ricusazione lista in data 25.4.26, adottata nel Verbale n. 135 dalla Sottocommissione Elettorale Circondariale, sita presso il Municipio di 62027 San Severino Marche (MC) h. 16, comunicata al delegato sig. Bischi a mani in data 26.4.26 h. 10,20 - con cui è stata disposta l’esclusione della lista di candidati per l’elezione comunale, contraddistinta dal contrassegno “USSITA 2026 – Insieme per la Ricostruzione e il Futuro”, con ogni atto antecedente e susseguente, comunque presupposto e connesso, col provvedimento principale in questione, e con richiesta di adozione del conseguenziale provvedimento sostitutivo di riammissione Lista dei candidati e Sindaco alla consultazione elettorale amministrativa indetta con DM 25.2.26.

Giustizia amministrativa202600415

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IIOrdinanza istruttoriaRito elettorale

Atto impugnato: esclusione di una lista di candidati dalla consultazione elettorale comunale mediante decisione di ricusazione

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

È stata impugnata la decisione con cui la Sottocommissione Elettorale Circondariale ha ricusato ed escluso dalla competizione elettorale comunale la lista contraddistinta dal contrassegno “USSITA 2026 – Insieme per la Ricostruzione e il Futuro”, con richiesta di annullamento dell'atto e di riammissione della lista e del candidato sindaco. Ai fini della decisione, il TAR ha ritenuto necessario acquisire la documentazione depositata dal presentatore della lista e chiarimenti dettagliati sulle tempistiche di presentazione, sui documenti allegati e sui relativi orari, con particolare riferimento alla dichiarazione di accettazione della candidatura di un candidato, indicata come prodotta con riserva nella ricevuta di presentazione, nonché alle eventuali determinazioni istruttorie adottate dalla Sottocommissione.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda di annullamento né ha deciso sulla riammissione della lista. Ha disposto incombenti istruttori a carico dell'amministrazione intimata, ordinando il deposito della documentazione e di una relazione scritta sui tempi e sulle modalità di presentazione della lista, sui documenti effettivamente allegati e sulle attività istruttorie eventualmente compiute. L'adempimento deve essere eseguito entro le ore 9,00 del 5 maggio 2026. È stata inoltre disposta la comunicazione dell'ordinanza da parte della segreteria.

Norme richiamate

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    Richiamato quale base normativa, insieme all'art. 65, comma 3, c.p.a., per la gestione istruttoria del giudizio.

  • art. 65, comma 3, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento del potere del giudice di disporre l'acquisizione di documenti e chiarimenti necessari ai fini della decisione.

Massime di principio

  • Nel giudizio elettorale, quando la decisione sull'esclusione di una lista dipende dalla verifica dei tempi di presentazione e della documentazione effettivamente depositata, il giudice può disporre l'acquisizione degli atti della procedura e una relazione dettagliata dell'amministrazione prima di decidere la controversia.
  • L'ordine istruttorio può riguardare anche le eventuali riserve apposte alla ricevuta di presentazione e le successive determinazioni dell'organo elettorale, quando tali elementi sono rilevanti per valutare la legittimità della ricusazione della lista.

Come è indicizzato

MaterieProcedimento elettorale preparatorioRito elettoraleIstruttoria processuale
RamiElezioniProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

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