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Risoluzione

Risoluzione n. 65 del 16/07/2015

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione afferma che l’esenzione prevista dall’art. 19 della legge n. 74/1987 si applica anche agli accordi conclusi in sede di negoziazione assistita ex art. 6 del DL n. 132/2014, purché le disposizioni patrimoniali siano funzionali e indispensabili alla risoluzione della crisi coniugale e l’accordo sia vagliato dal Procuratore della Repubblica.

Esenzione dall’imposta di registro per accordi di negoziazione assistita in materia di separazione

Esenzione fiscale per accordi di negoziazione assistita in materia di separazione

La risoluzione chiarisce il trattamento, ai fini dell’imposta di registro, degli accordi patrimoniali inseriti nella convenzione di negoziazione assistita tra coniugi finalizzata alla separazione personale. L’Agenzia delle Entrate conclude che l’agevolazione prevista dall’art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 si applica anche a tale nuovo strumento, se ricorrono determinate condizioni.

Quesito posto

Un avvocato segnala che i coniugi intendono separarsi e che, nell’ambito degli accordi in via di definizione, sono previste anche operazioni immobiliari: la cessione al marito della piena proprietà di un immobile da parte della moglie e la costituzione di usufrutto in favore della moglie su un altro immobile di proprietà del marito. Chiede se, anche per tali operazioni, possa applicarsi l’esenzione dall’imposta di registro, di bollo e da ogni altra tassa prevista dall’art. 19 della legge n. 74/1987 per gli atti relativi al procedimento di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Tesi del contribuente

Secondo l’istante, l’esenzione dovrebbe valere anche nel caso della negoziazione assistita, perché:

  • la norma agevolativa usa espressioni ampie come “atti” e “documenti”, senza limitarsi ai soli procedimenti definiti con provvedimenti giudiziali;
  • la circolare n. 2 del 21 febbraio 2014 ha già affermato che l’agevolazione si riferisce a tutti gli atti e documenti adottati dai coniugi per regolare i rapporti giuridici ed economici connessi alla crisi coniugale;
  • l’art. 6, comma 3, del DL n. 132/2014 stabilisce che l’accordo raggiunto in negoziazione assistita produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali;
  • negare il beneficio fiscale ostacolerebbe la finalità di degiurisdizionalizzazione perseguita dal nuovo istituto.

Quadro normativo richiamato

L’Agenzia richiama innanzitutto l’art. 19 della legge n. 74/1987, secondo cui sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché quelli relativi ai procedimenti per la corresponsione o revisione degli assegni ex artt. 5 e 6 della legge n. 898/1970.

Viene poi richiamato il DL 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, che ha introdotto la convenzione di negoziazione assistita. In particolare:

  • l’art. 2 definisce la convenzione come l’accordo con cui le parti si impegnano a cooperare in buona fede e lealtà per risolvere amichevolmente la controversia con l’assistenza di avvocati;
  • l’art. 6, comma 1, prevede che i coniugi possano concludere una convenzione per raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, cessazione degli effetti civili del matrimonio e altri effetti connessi;
  • il comma 3 stabilisce che l’accordo raggiunto produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono tali procedimenti.

Valutazione dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia osserva che l’art. 19 della legge n. 74/1987 si riferisce a tutti gli atti, documenti e provvedimenti che i coniugi pongono in essere per regolare i rapporti giuridici ed economici relativi alla separazione o al divorzio. Richiama inoltre precedenti interpretativi e giurisprudenziali che hanno ampliato l’ambito applicativo dell’agevolazione.

In particolare, viene ricordato che:

  • la Corte Costituzionale, con sentenza n. 202 dell’11 giugno 2003, ha evidenziato l’esigenza di agevolare l’accesso alla tutela giurisdizionale anche nel giudizio di separazione;
  • la circolare n. 18 del 29 maggio 2013 ha precisato che l’esenzione si applica anche agli accordi di natura patrimoniale tra coniugi, compresi quelli che comportano il riconoscimento o il trasferimento della proprietà di beni mobili e immobili;
  • la medesima circolare ha esteso il beneficio anche ad accordi a favore dei figli, purché il testo omologato dal tribunale indichi espressamente che tali pattuizioni sono funzionali e indispensabili alla risoluzione della crisi coniugale.

Effetti della negoziazione assistita

L’Agenzia evidenzia che la negoziazione assistita introdotta dal DL n. 132/2014 è uno strumento volto alla riduzione del contenzioso civile e alla soluzione stragiudiziale delle controversie. L’accordo tra coniugi, una volta concluso, viene trasmesso al Procuratore della Repubblica competente, che:

  • rilascia il nulla osta se non ravvisa irregolarità;
  • in presenza di figli minori, incapaci, portatori di handicap grave o non economicamente autosufficienti, rilascia un’autorizzazione se l’accordo è conforme all’interesse dei figli.

Poiché l’accordo approvato produce gli stessi effetti dei provvedimenti giudiziali di separazione e divorzio e consente le annotazioni negli atti di stato civile, esso viene considerato sostanzialmente equiparato al provvedimento giudiziale.

Conclusione operativa

La risoluzione afferma che l’esenzione dell’art. 19 della legge n. 74/1987 è applicabile anche agli accordi conclusi mediante negoziazione assistita ex art. 6 del DL n. 132/2014, a condizione che:

  • l’accordo sia stato vagliato dal Procuratore della Repubblica;
  • dal testo dell’accordo emerga che le disposizioni patrimoniali siano funzionali e indispensabili alla risoluzione della crisi coniugale.

Coerenza con i lavori parlamentari

L’Agenzia richiama anche quanto espresso dalla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati nel resoconto della seduta del 27 ottobre 2014, secondo cui l’agevolazione fiscale dell’art. 19 della legge n. 74/1987 trova applicazione anche nel nuovo procedimento, in quanto parte del procedimento di separazione e divorzio.

Indicazione finale

Le Direzioni regionali sono chiamate a vigilare affinché gli uffici periferici osservino puntualmente i principi enunciati nella risoluzione.

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