Cassazione Penale, Sentenza n. 14950/2026 del 24/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila (13/06/2025) che aveva condannato l'imputato per i reati di sostituzione di persona (art. 494 c.p.) e possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi (art. 497-bis, comma 2, c.p.), entrambi aggravati dal nesso teleologico (art. 61 n. 2 c.p.). L'imputato contestava: 1) l'applicabilità del reato di sostituzione sostenendo che si trattasse di un falso talmente evidente da essere inidoneo a trarre in inganno (cosiddetto falso grossolano) e che l'apertura del conto fosse dovuta soltanto alla negligenza degli operatori bancari; 2) l'assorbimento della sostituzione di persona nella fattispecie di possesso/fabbricazione del documento falso per effetto della specialità o sussidiarietà ; 3) il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ai sensi dell'art. 62-bis c.p., ritenendo la motivazione della Corte d'Appello meramente apparente.
La decisione
La Corte di Cassazione, con decisione del 28/01/2026, ha rigettato il ricorso e confermato la condanna. Ha ritenuto infondate le doglianze: 1) l'esibizione del documento falso con finalità fraudolenta era idonea a ingannare la fede pubblica e il concetto di inidoneità per falso grossolano si applica solo se la falsità è immediatamente percepibile ictu oculi indipendentemente da verifiche professionali; nel caso concreto l'imputato era riuscito a eludere controlli professionali, dunque non ricorreva il falso grossolano; 2) i reati di possesso/fabbricazione di documento falso e di sostituzione di persona tutelano beni giuridici distinti e possono concorrere materialmente, la sostituzione costituisce un quid pluris rispetto al mero possesso del documento; 3) il diniego delle attenuanti generiche è congruamente motivato in relazione ai precedenti dell'imputato e alla scaltrezza e preordinazione della condotta. Il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Codice Penale, art. 494
La sostituzione di persona si realizza quando l'agente, mediante messa in scena o mezzi fraudolenti (anche l'esibizione di documento falso), induce in errore la pubblica fede per ottenere vantaggio; l'idoneità all'inganno va valutata ex ante e in concreto rispetto alla condotta e alle circostanze conoscibili dall'agente
Codice Penale, art. 497-bis, comma 2
Punisce la fabbricazione o il possesso di documenti di identificazione falsi validi per l'espatrio; tutela un bene giuridico distinto (certezza documentale e sicurezza delle frontiere) e la mera disponibilità del documento non assorbe automaticamente l'uso fraudolento che integra reati ulteriori
Codice Penale, art. 49
La causa di non punibilità per inidoneità dell'azione (falso grossolano) sussiste solo se l'inefficacia è assoluta, intrinseca e originaria, valutata ex ante sulla base dell'ordinaria diligenza, e non per impossibilità derivante da fattori estranei
Codice Penale, art. 61, n. 2
Riconosce l'aggravante del nesso teleologico quando il documento falso è stato prodotto o posseduto al fine di commettere altro reato; la presenza dell'aggravante non determina l'assorbimento dei reati autonomi se permangono attività distinte (possesso/fabbricazione vs. sostituzione)
Codice Penale, art. 62-bis
Le circostanze attenuanti generiche sono di apprezzamento del giudice del merito; il loro mancato riconoscimento è sindacabile in Cassazione solo se la motivazione è mancante, contraddittoria o manifestamente illogica
Codice Penale, art. 132 e art. 133
Criteri di determinazione della pena e valutazione delle circostanze; la Corte ha ritenuto congrua la rideterminazione e il diniego delle attenuanti sulla base dei criteri legali di pericolosità e personalità dell'imputato
Codice di Procedura Penale, art. 606, comma 1, lett. e)
Limiti del sindacato di legittimità in Cassazione: il vizio motivazionale è rilevante solo se la motivazione è mancante, contraddittoria o manifestamente illogica
Codice di Procedura Penale, art. 616
Dispone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Il cosiddetto falso grossolano esclude la punibilità solo se la falsificazione è immediatamente riconoscibile ictu oculi da chiunque; le verifiche professionali e gli alert informatici non trasformano un falso non immediatamente percepibile in un falso grossolano
- La negligenza o l'inefficienza degli operatori della vittima (es. il personale bancario) non elimina l'offensività dell'azione dell'agente che ha intenzionalmente fornito e utilizzato un documento falso per trarne vantaggio
- Il possesso o la fabbricazione di documenti falsi e la sostituzione di persona tutelano beni giuridici diversi: l'utilizzo del documento per assumere una falsa identità costituisce un quid pluris e può integrare un reato autonomo rispetto al mero possesso
- L'aggravante del nesso teleologico rafforza la gravosità della condotta quando il documento falso è prodotto o posseduto per commettere altro reato, ma non comporta automaticamente l'assorbimento dei reati distinti
- La valutazione sulle circostanze attenuanti generiche spetta al giudice di merito e viene sindacata in Cassazione solo in presenza di motivazione inesistente, contraddittoria o manifestamente illogica; precedenti penali e preordinazione della condotta sono elementi ostativi rilevanti
- In sede di ricorso per Cassazione il sindacato circa la valutazione probatoria è limitato: non è ammessa una nuova valutazione dei fatti, salvo errori manifesti di motivazione
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