Cassazione Civile, Ordinanza n. 09876/2026 del 16/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di rimborso/recupero del credito IVA chiesto da una società poi cancellata dal registro delle imprese. La società aveva domandato il rimborso delle imposte versate per gli anni 2008, 2009 e 2010, sostenendo di essere stata non operativa nei primi due anni e, per il 2010, di essere esente dal test di operatività per la totale mancanza di immobilizzazioni materiali dopo la demolizione dello stabile destinato all’attività. L’Agenzia delle Entrate aveva negato il rimborso ritenendo la società non operativa ai sensi dell’art. 30 della l. n. 724/1994, con conseguente disconoscimento del credito IVA, anche perché non era stata presentata istanza di disapplicazione ex art. 37-bis, comma 8, d.P.R. n. 600/1973. In primo grado il ricorso della società era stato accolto; in appello riassunto dai soci, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva confermato l’accoglimento valorizzando la giurisprudenza unionale sul diritto alla detrazione IVA in presenza di attività preparatoria o comunque non completamente inesistente. In Cassazione l’Agenzia ha censurato la sentenza d’appello con due motivi: nullità della motivazione per motivazione solo apparente e, nel merito, violazione dell’art. 30 l. n. 724/1994, dell’art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse errato nel non applicare la disciplina delle società non operative e nel non considerare che la stessa contribuente aveva ammesso l’assenza di operazioni attive nel triennio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi del ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha escluso preliminarmente la preclusione da doppia conforme, osservando che le censure deducevano violazione di legge e non un errore motivazionale. Nel merito ha ritenuto fondata la doglianza relativa alla disciplina IVA e alla società non operativa, richiamando la sentenza della CGUE 7 marzo 2024, Feudi di San Gregorio Aziende Agricole spa, secondo cui la normativa nazionale non può negare automaticamente la qualità di soggetto passivo IVA né il diritto alla detrazione in base al solo superamento di soglie di operatività o all’insufficienza del volume d’affari. Ha quindi affermato che l’art. 30 l. n. 724/1994 deve essere disapplicato quando la privazione del diritto di detrazione derivi unicamente dall’entità delle operazioni e non da frode o abuso. Tuttavia ha anche precisato che restano necessari accertamenti in fatto, riservati al giudice di rinvio, sulla effettiva attività economica svolta nel periodo d’imposta, sull’impiego dei beni e servizi acquistati nelle operazioni imponibili e sulla eventuale sussistenza di frode o abuso. Poiché tali verifiche non erano state compiute dalla sentenza impugnata, questa è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. 546/1992
richiamato dalla ricorrente come parametro della motivazione della sentenza tributaria; la Corte ha ritenuto infondata la censura di inammissibilità basata sulla doppia conforme, perché i motivi deducevano violazione di legge.
art. 132 c.p.c.
invocato per la dedotta motivazione apparente; la Corte non ha accolto il primo motivo per questo profilo, ma ha ritenuto decisive le censure di diritto sostanziale.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato insieme all’art. 132 c.p.c. e all’art. 111 Cost. per denunciare la motivazione apparente.
art. 111 Cost.
richiamato come parametro del dovere di motivazione della sentenza.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
base del primo motivo, relativo alla nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
base del secondo motivo, relativo alla violazione di legge in materia tributaria e di onere della prova.
art. 30 l. n. 724/1994
la Corte ha affermato che la disposizione, se interpretata nel senso di negare automaticamente il diritto alla detrazione/rimborso IVA per insufficiente operatività, va disapplicata perché incompatibile con la direttiva IVA e i principi di neutralità e proporzionalità.
art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973
richiamato dall’Agenzia come mancata istanza di disapplicazione; la Corte valorizza invece l’esigenza di verificare in concreto frode o abuso, secondo il diritto unionale.
art. 2697 c.c.
richiamato come norma sull’onere della prova; la Corte sottolinea la necessità di accertamenti in fatto sulla reale attività economica e sull’eventuale frode o abuso.
art. 17 d.lgs. 241/1997
richiamato nel provvedimento di diniego del rimborso come base procedimentale del diniego.
art. 30, comma 4, l. n. 724/1994
"l’eccedenza di credito non è ulteriormente riportabile a scomputo dell’IVA a debito relativa ai periodi d’imposta successivi"
la Corte ne afferma l’incompatibilità con il diritto unionale quando operi come presunzione automatica di perdita del diritto alla detrazione.
art. 30, comma 4-ter, l. n. 724/1994
invocato dall’Agenzia nell’appello come norma violata; nel ragionamento della Corte serve a descrivere la disciplina delle società di comodo da disapplicare se contrastante con il diritto UE.
direttiva 2006/112/CE
la Corte richiama l’interpretazione della CGUE in tema di qualità di soggetto passivo, diritto a detrazione e limiti di eventuali presunzioni nazionali.
art. 9, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
non consente di negare la qualità di soggetto passivo al soggetto che svolga effettivamente un’attività economica, anche se il valore economico delle operazioni non raggiunge soglie nazionali.
art. 167 direttiva 2006/112/CE
insieme ai principi di neutralità e proporzionalità ostacola una normativa nazionale che privi del diritto alla detrazione in base all’insufficienza delle operazioni a valle.
Massime di principio
- Nel sistema IVA, il riconoscimento della qualità di soggetto passivo e del correlato diritto alla detrazione non può essere subordinato in via automatica al raggiungimento di soglie minime di operatività o di volume d’affari previste dalla legge nazionale.
- Una disciplina interna che trasformi il mancato superamento di parametri quantitativi in una presunzione assoluta di non operatività e, per effetto di ciò, nella perdita del diritto alla detrazione IVA è incompatibile con i principi di neutralità e proporzionalità del diritto unionale e deve essere disapplicata.
- Il diniego del diritto alla detrazione o al rimborso IVA può reggere solo se, all’esito di un accertamento in concreto, risulti che il soggetto non ha effettivamente esercitato un’attività economica oppure che le operazioni si inseriscano in una frode o in un abuso del diritto.
- Anche in assenza di operazioni attive, la detrazione IVA può spettare per attività preparatorie purché i beni e servizi acquistati siano destinati a operazioni imponibili o alla costituzione delle condizioni di inizio effettivo dell’attività tipica.
- Quando il giudice di merito si limita ad aderire alla decisione di primo grado senza affrontare le specifiche doglianze d’appello, la censura in cassazione è scrutinabile solo se deduce realmente una violazione di legge o una nullità della sentenza, non se mira a un mero riesame motivazionale.
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