Sentenza del 05/04/2016 n. 2992 - Comm. Trib. Prov. Milano
ACCERTAMENTO - Termine di decadenza - Raddoppio - Legge di stabilità 2016 - Notizia di reato - Comunicazione - Obbligo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'applicazione nel tempo del raddoppio dei termini di decadenza per l'accertamento fiscale, abolito dalla legge n. 208/2015. Occorre stabilire se, per i periodi d'imposta anteriori al 2016, il raddoppio possa ancora operare e a quali condizioni. Secondo il principio riportato, per le violazioni relative a periodi d'imposta fino al 2015 continuano ad applicarsi le precedenti regole, come modificate dal d.lgs. n. 128/2015, ma soltanto se la denuncia penale per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74/2000 è stata presentata o trasmessa entro il termine ordinario di decadenza allora vigente.
La decisione
La disciplina del raddoppio dei termini è stata definitivamente eliminata per i periodi d'imposta soggetti ai nuovi termini introdotti dalla legge n. 208/2015, applicabili dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016. Per i periodi anteriori, fino al 2015, il raddoppio resta astrattamente applicabile in via transitoria, ma solo se la denuncia penale è stata presentata o trasmessa tempestivamente, entro il termine ordinario di decadenza. Il testo non indica l'esito concreto del giudizio né consente di identificare con certezza le parti.
Norme richiamate
Legge n. 208/2015, art. 1, comma 132
I nuovi termini di decadenza sono applicabili a partire dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016.
La disposizione stabilisce l'applicazione temporale dei nuovi termini di accertamento e disciplina il regime transitorio per i periodi d'imposta precedenti.
D.lgs. n. 128/2015
Per i periodi d'imposta anteriori al 2016, le precedenti disposizioni sul raddoppio dei termini continuano ad applicarsi secondo le modifiche introdotte dal decreto, a condizione che la denuncia penale sia stata presentata tempestivamente.
D.lgs. n. 74/2000
Rilevano i reati tributari per i quali deve essere stata presentata o trasmessa la denuncia penale affinché possa operare il regime transitorio del raddoppio dei termini.
Massime di principio
- Per i periodi d'imposta dal 2016 in avanti, non si applica più il raddoppio dei termini fondato sulla semplice esistenza di una denuncia penale; occorre applicare i nuovi termini ordinari previsti dalla legge.
- Per i periodi d'imposta anteriori al 2016, il raddoppio può ancora trovare applicazione in via transitoria, ma la denuncia relativa a un reato tributario deve essere stata presentata o trasmessa entro il termine ordinario di decadenza.
- La mera presentazione tardiva della denuncia non consente di prorogare retroattivamente il termine di accertamento già scaduto.
- In una situazione analoga, occorre verificare separatamente il periodo d'imposta, il termine ordinario applicabile, la data di presentazione o trasmissione della denuncia e la riconducibilità dei fatti a uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74/2000.
- L'abolizione del raddoppio non incide automaticamente su tutti i periodi d'imposta: la soluzione dipende dal regime temporale applicabile e dalle disposizioni transitorie.
Testo integrale
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