Sentenza del 18/07/2017 n. 3245 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Imposte sui redditi - Reddito d'impresa - Imprese non residenti - Stabile organizzazione occulta - Prova della sua esistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione finanziaria contestava alla società estera l'esistenza in Italia di una stabile organizzazione occulta, con conseguente assoggettamento a imposizione sui redditi prodotti nel territorio italiano. La questione riguardava l'idoneità degli elementi probatori utilizzati per dimostrare tale presenza. In particolare, erano state valorizzate dichiarazioni generiche rese dal dipendente di uno dei fornitori della società estera e articoli reperiti sul web relativi a dichiarazioni attribuite a un dipendente della presunta stabile organizzazione.
La decisione
La contestazione non è stata ritenuta adeguatamente provata. L'esistenza di una stabile organizzazione occulta deve emergere da elementi certi, specifici e concordanti; non sono sufficienti dichiarazioni generiche provenienti da soggetti indirettamente coinvolti, se non corroborate da ulteriori riscontri, né articoli web che riportino dichiarazioni di un presunto dipendente. La pretesa fiscale fondata esclusivamente su tali elementi è quindi risultata infondata o comunque non adeguatamente dimostrata.
Norme richiamate
Disciplina delle imposte sui redditi relativa alle imprese non residenti e alla stabile organizzazione
La presenza di una stabile organizzazione in Italia costituisce il presupposto per assoggettare a imposizione italiana il reddito attribuibile alla struttura nazionale, ma deve essere dimostrata dall'Amministrazione finanziaria mediante elementi probatori concreti, certi e concordanti.
Massime di principio
- La stabile organizzazione occulta non può essere desunta da mere presunzioni generiche o da indizi isolati: occorre un insieme coerente di elementi concreti che dimostri l'esistenza di una sede, struttura o operatività stabile riconducibile all'impresa estera.
- Le dichiarazioni di dipendenti di fornitori o di soggetti non direttamente rappresentativi dell'impresa estera hanno un valore probatorio limitato e devono essere corroborate da documenti, contratti, flussi economici, poteri di rappresentanza o altri riscontri oggettivi.
- Articoli giornalistici e contenuti reperiti sul web possono al più costituire elementi di ricerca o di indirizzo, ma non sono normalmente sufficienti, da soli, a provare una stabile organizzazione.
- In caso di contestazione, l'Amministrazione deve indicare con precisione quali attività siano svolte in Italia, da quali soggetti, con quali mezzi e con quale grado di autonomia o continuità.
- Il contribuente può contestare l'accertamento evidenziando l'assenza di riscontri documentali, la genericità delle testimonianze e la mancata dimostrazione del collegamento tra le attività italiane e l'impresa estera.
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