Cassazione Civile, Ordinanza n. 12625/2026 del 05/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da due ingiunzioni fiscali emesse per il pagamento di TARSU e TARES relative a più annualità. La contribuente le ha impugnate sostenendo, in sintesi, che fossero nulle o inesistenti perché sottoscritte e/o emesse da un avvocato incaricato dal Comune sulla base di una procura speciale alle liti, senza un legittimo potere di adottare atti amministrativi di riscossione; ha inoltre dedotto che mancasse la necessaria sottoscrizione del funzionario competente e che l’atto non fosse riconducibile all’ente. Con il primo motivo in cassazione ha denunciato motivazione apparente della sentenza di appello; con il secondo ha dedotto violazione delle norme sulla riscossione e sulla competenza degli organi comunali; con il terzo ha lamentato omessa pronuncia sulla dedotta carenza di definitività degli avvisi di accertamento presupposti, essendo questi stati impugnati in altro giudizio.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi. Ha affermato che la motivazione della CTR, pur sintetica, era chiara e non apparente, perché spiegava che le ingiunzioni costituivano atti di intimazione di pagamento/precetto emanati nell’ambito di pregressi atti impositivi già notificati dal Comune e riconducibili all’ente. Ha inoltre ritenuto legittima la presenza della procura speciale apposta sull’ingiunzione, osservando che l’atto resta proveniente dall’ente impositore e che la procura al difensore può estendersi anche alla rappresentanza processuale nel giudizio di impugnazione dell’ingiunzione. Quanto al terzo motivo, la Corte ha escluso l’omessa pronuncia, rilevando che la CTR aveva implicitamente respinto la censura affermando che l’ingiunzione poteva essere emessa in mancanza di pagamento entro 60 giorni e in assenza di sospensione giudiziale, anche se gli avvisi presupposti erano stati impugnati. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c.
Richiamato come parametro della motivazione apparente, ma la Corte ne esclude la violazione perché la sentenza impugnata contiene una motivazione sufficiente e intellegibile.
art. 36 d.lgs. 546/1992
Usato per censurare la motivazione della sentenza tributaria, ma la Corte ritiene la motivazione della CTR adeguata e non apparente.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Invocato insieme agli artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992 per contestare la motivazione, ma senza esito favorevole alla ricorrente.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato per denunciare nullità della sentenza per motivazione apparente e omessa pronuncia.
art. 52 d.lgs. 446/1997
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l’illegittimità della delega a terzi della riscossione; la Corte esclude la violazione perché l’atto resta riferibile all’ente impositore.
art. 53 d.lgs. 446/1997
Richiamato nel secondo motivo come norma violata in tema di riscossione locale; la censura viene respinta.
art. 50 d.lgs. 267/2000
Invocato per sostenere che solo organi competenti possano adottare atti dell’ente; la Corte non ravvisa illegittimità nell’atto impugnato.
art. 107 d.lgs. 267/2000
Richiamato per la competenza dei dirigenti agli atti di gestione; la Corte ritiene che, nel caso concreto, l’ingiunzione sia comunque riferibile al Comune.
art. 2 r.d. n. 639/1910
Richiamato dalla Corte per affermare la pacifica riferibilità dell’ingiunzione all’ente creditore.
art. 3 r.d. n. 639/1910
Citato come base dell’ingiunzione fiscale/precetto nell’ambito della riscossione coattiva.
art. 83 c.p.c.
La Corte afferma che la procura speciale può essere apposta anche sull’ingiunzione fiscale, atto che cumula titolo esecutivo e precetto, e che la procura si estende alla rappresentanza processuale nel giudizio di opposizione/impugnazione.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per il vizio di omessa pronuncia; la Corte esclude il vizio perché la CTR si è pronunciata implicitamente sul punto.
art. 1, comma 163, l. n. 296/2006
Invocato dalla ricorrente in relazione alla presunta mancanza di definitività degli avvisi presupposti; la Corte rileva che l’ingiunzione presuppone il mancato pagamento e non la definitività dell’accertamento.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per porre a carico della ricorrente l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente quando non consente di ricostruire l’iter logico-giuridico della decisione; non ricorre il vizio se, anche in forma sintetica, la sentenza rende comprensibile la ratio decidendi.
- L’ingiunzione fiscale va qualificata, ai fini della riscossione coattiva, come atto che cumula funzione di titolo esecutivo e di precetto: se è chiaramente riferibile all’ente impositore e richiama un pregresso accertamento, non è invalida per la sola circostanza che sia redatta o notificata tramite difensore incaricato.
- La procura speciale apposta sull’ingiunzione fiscale può valere anche per la rappresentanza processuale dell’ente nel giudizio di impugnazione dell’atto, quando l’atto stesso resti espressione della volontà dell’ente creditore e non di un soggetto estraneo.
- Il vizio di omessa pronuncia non sussiste se la questione dedotta dalla parte è stata comunque respinta implicitamente dalla struttura argomentativa della sentenza, purché la motivazione consenta di cogliere con chiarezza il rigetto della censura.
- Per emettere l’ingiunzione fiscale è sufficiente il mancato pagamento del credito entro il termine previsto e l’assenza di sospensione giudiziale dell’efficacia dell’atto presupposto; non è necessario che l’avviso di accertamento sia divenuto definitivo in senso processuale.
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