Sentenza del 19/07/2016 n. 404 - Comm. Trib. Prov. Pavia
IRES - Accertamento - Plusvalenze esenti - Esercizio ininterrotto di impresa commerciale - Decorrenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il trattamento fiscale, ai fini IRES, della plusvalenza realizzata mediante la cessione di una partecipazione e, in particolare, la verifica del requisito della commercialità della società partecipata. Per beneficiare dell'esenzione parziale della plusvalenza, la partecipata deve aver esercitato ininterrottamente un'attività commerciale dal terzo periodo d'imposta anteriore alla cessione. Quando l'attività della partecipata è iniziata da meno di tre anni, il requisito deve essere verificato considerando l'intero periodo minore effettivamente trascorso. Nel computo rientra anche il periodo tra la costituzione della società e la comunicazione formale di inizio attività, qualora tale intervallo sia stato necessario per ottenere autorizzazioni ministeriali indispensabili allo svolgimento dell'attività.
La decisione
Il principio affermato è favorevole al riconoscimento del requisito della commercialità: il periodo anteriore alla comunicazione di inizio attività può essere considerato ai fini del decorso del periodo richiesto, quando la società era già impegnata negli adempimenti autorizzativi indispensabili e coerenti con il proprio settore. Il testo non indica gli estremi della decisione né l'esito formale del giudizio, ma il principio enunciato appare idoneo a sostenere la posizione del contribuente contro un accertamento che avesse escluso l'esenzione per il solo fatto che l'attività fosse stata formalmente comunicata in una data successiva alla costituzione.
Norme richiamate
Disciplina IRES della participation exemption (plusvalenze esenti)
L'esenzione parziale della plusvalenza derivante dalla cessione di una partecipazione presuppone, tra gli altri requisiti, l'esercizio ininterrotto di un'attività commerciale da parte della società partecipata per il periodo previsto dalla legge.
Requisito della commercialità ininterrotta
La società partecipata deve svolgere un'attività commerciale dal terzo periodo d'imposta anteriore al realizzo.
Il requisito deve essere verificato considerando la continuità effettiva dell'attività commerciale. Se la partecipata esiste da meno di tre anni, si considera l'intero periodo, più breve, compreso tra la costituzione e la cessione.
Massime di principio
- Ai fini dell'esenzione delle plusvalenze da partecipazioni, non conta soltanto la data della comunicazione formale di inizio attività, ma l'effettiva continuità del percorso necessario all'avvio dell'attività commerciale.
- Il periodo di costituzione e avvio può essere incluso nel computo quando il ritardo nell'operatività dipende da autorizzazioni amministrative obbligatorie e documentabili.
- La società deve dimostrare che, nel periodo anteriore all'avvio formale, stava concretamente svolgendo attività preparatorie indispensabili e coerenti con l'attività commerciale successivamente esercitata.
- Se la partecipata ha meno di tre anni di vita, non è necessario un periodo triennale completo: il requisito va valutato sull'intero periodo effettivamente disponibile.
- La valutazione deve essere concreta e basata su documentazione societaria, autorizzazioni, attività preparatorie e settore merceologico; la mera costituzione della società, senza attività o adempimenti funzionali all'avvio, potrebbe non essere sufficiente.
Testo integrale
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